Il “Bonus barriere” è una detrazione, valida sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti Ires, del 75% delle spese sostenute nel periodo dal 2022 al 2025, per tutti quegli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad Euro 50.000,00 per singola unità immobiliare.
Il Bonus Barriere Architettoniche esiste ma rimane finora sconosciuta ai più, la possibilità di procedere alla ristrutturazione dello studio sfruttando tale bonus, che, come vedremo, seppur poco reclamizzato, rappresenta una grossa opportunità di risparmio fiscale.
Parliamo del cd “Bonus barriere” ovvero della detrazione, valida sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti Ires, del 75% delle spese sostenute nel periodo dal 2022 al 2025, per tutti quegli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’intero intervento normativo è contenuto nell’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 co. 42 della L. 234/2021 e come prorogato dall’art. 1 co. 365 della L. 197/2022).
La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Si consideri poi che l’aliquota iva è al 4%, in luogo dell’aliquota ordinaria 22%, se si stratta di un intervento finalizzato a eliminare o superare una barriera architettonica (punto n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72).
Il bonus fiscale consiste in una “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare”. Stante il disposto letterale della norma contenuta nell’art. 119-ter del DL 34/2020, l’agevolazione riguarda sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES, in particolare, compete:
Inoltre, compete anche ai semplici detentori degli immobili (conduttori in caso di locazione) a condizione che:
La detrazione del 75% spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”.
Vale per qualsiasi categoria catastale, sia per uffici, negozi, abitazioni, etc.
Quindi, come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” e devono dunque avere per oggetto “edifici esistenti”. L’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in Catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell’IMU, ove dovuta.
Al pari delle altre agevolazioni per interventi edilizi, dovrebbero rimanere esclusi gli edifici iscritti in Catasto nella categoria F/3, la quale designa i “fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione”.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad Euro 50.000,00 per singola unità immobiliare. Si consideri che l’eventuale eccedenza può ricadere invece nell’altro bonus riguardante l’efficientamento energetico “Eco bonus”, al quale possono accedere anche i soggetti che agiscono in ambito di impresa e/o professione; è il caso della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con altro più efficiente in ambito di studio e/o ambulatorio.
Per fruire dell’agevolazione, gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche devono rispettare i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236, che regola le Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
La medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelli di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 461).
Sono spese ammissibili:
Gli interventi agevolabili sono veramente tantissimi e la presenza di un’aliquota iva al 4% rende l’intervento ancora più appetibile, oltre che migliorare la fruibilità della struttura nei confronti di clienti con disabilità.
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