In questo breve vademecum, rispondiamo alle domande più frequenti sull’utilizzo della marca da bollo nello studio dentistico, approfondendo anche il tema della marca da bollo virtuale. […]
In questo breve vademecum, rispondiamo alle domande più frequenti sull’utilizzo della marca da bollo nello studio dentistico, approfondendo anche il tema della marca da bollo virtuale. L’autore dell’articolo è Marco Cardillo.
Come stabilito dall’art. 10 DPR, lo studio dentistico è tenuto ad apporre la marca da bollo da 2€ sulla copia originale (quella consegnata al paziente) delle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47€. Tra IVA e marca da bollo esiste un principio di alternatività: quando si paga l’una, non si paga l’altra. Nel caso in cui la fattura presenti sia importi soggetti ad IVA, sia importi non soggetti ad IVA, la marca da bollo va apposta solo se gli importi non soggetti a IVA superano i 77,47€.
L’articolo 1199 del codice civile stabilisce che la marca da bollo è a carico del debitore, cioè del paziente. Ma, ai fini dell’obbligazione tributaria, la responsabilità ricade in solido su entrambe le parti.
Le sanzioni scattano, ad esempio, quando la marca da bollo non viene apposta sulla fattura, o quando la sua data è posteriore a quella di emissione della fattura. Le sanzioni hanno un importo che va dal doppio al quintuplo dell’imposta per ogni fattura sanzionata. Nei casi di inadempienza, la responsabilità ricade in solido sia sullo studio, sia sul paziente. Ad ogni modo, se lo studio consegna al paziente una fattura senza marca da bollo, il paziente ha 15 giorni di tempo per presentare la fattura all’Agenzia delle Entrate, pagando la dovuta imposta. Così facendo, il paziente è sollevato dal pagamento della sanzione.
L’art. 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in due modi: 1) pagando l’imposta a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (ad esempio la tabaccheria), il quale rilascia l’apposito contrassegno da attaccare sulla fattura; 2) in modo virtuale (ne parliamo nella prossima domanda).
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una circolare, la N.16/E del 14 aprile 2015, descrivendo la procedura per ricorrere al bollo virtuale. Eccola:
Si precisa che quest’articolo non rappresenta una fonte ufficiale sull’argomento. Per qualsiasi approfondimento, suggeriamo di rivolgersi al proprio commercialista.
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