La doppia tassazione dei dividendi è senz’altro un argomento a sfavore della srl odontoiatrica, che massimizza i propri benefici fiscali proprio quando gli utili NON vengono distribuiti al dentista. La normativa, tuttavia, offre una soluzione tecnica che risolve il problema della doppia tassazione e che in alcune particolari circostanze può essere utile. Si tratta del cosiddetto regime di trasparenza per il quale si può optare quando per noi costituisca un vantaggio. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta.
La doppia tassazione dei dividendi è senz'altro un argomento a sfavore della srl odontoiatrica, che massimizza i propri benefici fiscali proprio quando gli utili NON vengono distribuiti al dentista. La normativa, tuttavia, offre una soluzione tecnica che risolve il problema della doppia tassazione e che in alcune particolari circostanze può essere utile. Si tratta del cosiddetto regime di trasparenza per il quale si può optare quando per noi costituisca un vantaggio. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta.
Una delle problematiche più discusse nel caso della scelta per la Srl odontoiatrica è quella della doppia tassazione dei dividendi (in capo alla società e in capo ai soci).
Abbiamo già parlato su questo Blog di diverse strategie per minimizzare questa doppia imposizione, agendo a monte sulle deduzioni.
Ma esiste anche un’altra possibilità, di cui fino ad ora non si è mai parlato, ed è quella dettata dall’art. 116 e 117 del TUIR.
Tutte le srl che:
possono optare per il regime di grande trasparenza (se i soci sono persone giuridiche) o di piccola trasparenza (se i soci sono persone fisiche).
Optando per tale regime, si evita la tassazione IRES al fine di assoggettare “per trasparenza” la tassazione degli utili di esercizio ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva percezione.
In questo modo ogni socio pagherà la propria IRPEF (o la propria IRI o come vedremo dal 2019 una ritenuta secca, dell’IRI parleremo nel prossimo articolo), in proporzione alla propria quota societaria e non l’IRES.
La questione si è evoluta parecchio negli ultimi anni.
Fino al 2016, se i soci avevano un’aliquota marginale inferiore a quella dell’IRES (oggi al 24%), l’opzione era conveniente ma poteva risultare tale anche in altri casi. Infatti, anche nel caso in cui i soci avessero avuto aliquote marginali più alte, si potevano effettuare simulazioni e verificare se, nel caso specifico, restasse comunque conveniente tale opzione rispetto alla doppia tassazione dei dividendi distribuiti IRES+IRPEF.
In condizioni normali, infatti, quella della doppia tassazione dei dividendi IRES- IRPEF, avevamo dapprima una tassazione IRES pari al 24% e poi una tassazione IRPEF sul singolo socio percipiente pari al 49,50% dell’importo percepito a titolo di dividendo, con la relativa aliquota marginale, che corrispondeva alla fascia di reddito del soggetto percipiente.
Andavano fatti bene i conti in quanto, se ad esempio la fascia di reddito era quella di 55.000, cui corrispondeva una aliquota marginale pari al 38% (cui vanno aggiunte le addizionali, ma non divaghiamo), la vera aliquota era leggermente più bassa (6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro e cioè 10.260 + 6960 = 17.220; che su 55.000 era pari ad un aliquota media effettiva pari al 31,30%).
Poiché il dividendo distribuito veniva in realtà tassato per metà circa del suo ammontare, è come se per ciascun socio la soglia di convenienza, rispetto al regime di doppia tassazione ordinaria, equivalesse a 31% / 2 +24% = 39,50%.
Questa opzione quindi poteva convenire fino al 2016, se la fascia di reddito dei soci non fosse stata troppo lontana dai 60.000 pro-capite.
Nel 2017 era stata introdotta una distinzione tra partecipazioni qualificate e non (sono qualificate le partecipazioni maggiori o uguali al 25%).
Le prime venivano trattate come sopra, con la differenza che l’aliquota marginale Irpef si applicava al 58,70% dell’ammontare del dividendo percepito.
Le seconde con ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.
La soglia di convenienza era quindi già salita con questa modifica che è ancora in corso.
Ma ora, a partire dai redditi 2019, la ritenuta si applicherà a tutte le partecipazioni (26% per il 100% del dividendo), il che vuole dire che la soglia di convenienza salirà al 50% circa – e quindi la convenienza della opzione “piccola trasparenza” salirà parecchio rispetto al passato.
In ogni caso, prendete il calcolo con le molle e verificate con il Vostro commercialista, cortesemente, visto che possono esistere molte complicazioni. Ma se la convenienza c’è, è certo che si evita la doppia imposizione del dividendo in sede di distribuzione, con un risparmio che può diventare notevole.
Peraltro, con questa opzione, si migliorano gli indici reddituali e quindi le analisi finanziarie (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l’utile risulta formalmente più elevato);
Tale regime è poi vantaggioso quando l’utile di bilancio non è troppo distante dall’utile fiscale, cioè quando la società non presenta rilevanti costi indeducibili. In questo modo l’utile fiscale e quello effettivamente distribuito sono abbastanza vicini tra loro.
Eliminando dal bilancio la tassazione IRES, sarà rappresentato un utile maggiore nello stesso, in quanto la tassazione dei dividendi è per la maggior parte “spostata” dalla società ai soci.
Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società o se non esiste perfetta sintonia tra i soci. Tuttavia è necessario tener conto della prassi adottata dall’AdE, laddove il risultato di eventuali accertamenti viene comunque addebitato ai soci (ristretta base azionaria).
Va considerata attentamente l’IRAP, in gran parte indeducibile: pertanto tutte le società che presentano elevati costi indeducibili ai fini IRAP come personale dipendente ed oneri finanziari, raramente avranno convenienza ad utilizzare il regime di trasparenza.
Questa opzione può quindi divenire conveniente per tutte le srl e anche (con qualche rischio in più) per le srl-stp, che derivano da una trasformazione di uno studio e che, rimanendo legate alla persona del vecchio titolare, non posseggono una grande dimensione e molto personale il cui costo sia indeducibile ai fini Irap e che non hanno finanziato l’acquisto del locale e delle apparecchiature, ma hanno sostenuto la gran parte degli investimenti con risorse proprie.
Esistono però alcune condizioni cui è subordinata tale opzione, che ha comunque un tempo massimo esperibile di tre anni, per parte sua comunque rinnovabile.
Innanzitutto, nel caso della piccola trasparenza, i soci persone fisiche comunicano alla società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di aderire al regime di trasparenza fiscale. Se la società partecipata è una s.r.l. unipersonale, questa comunicazione non è necessaria.
Successivamente, la società comunica all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, l’adesione al regime entro il termine del primo periodo d’imposta interessato dall’opzione. Quindi, se la società intende optare per il regime della trasparenza per il triennio 2019-2020-2021, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 31.12.2018.
Alla scadenza del triennio, se la società è ancora intenzionata a utilizzare il regime della trasparenza, dovrà rinnovare l’opzione, presentando nuovamente la comunicazione.
L’opzione è perfezionata al momento della trasmissione telematica della comunicazione della società all’Agenzia delle Entrate.
Se vuoi approfondire il tema della Tassazione dei Dividendi in una Srl Odontoiatrica puoi partecipare al prossimo Master Dentista Manager che si terrà tra poco a Milano.
Iscriviti online qui.
Ti aspettiamo!
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it