La Riforma delle imposte sul reddito, ancora in bozza, contiene anche la parziale riscrittura dell’art. 177 del Testo Unico Imposte sui Redditi. Si tratta dell’articolo che disciplina due importanti strumenti per la creazione della holding odontoiatrica per tutti quei dentisti che hanno convenienza e volontà per l’effettuazione di questa importante soluzione, utile al contenimento della variabile fiscale, alla protezione patrimoniale e alla pianificazione successoria.
Quando e se la bozza del decreto diverrà definitiva e cogente, all’attuale regolamentazione di aggiungeranno alcune importanti novità, tutte estremamente favorevoli al dentista.
Facendo una eccezione alla nostra regola generale, pare opportuno parlare di alcune importanti novità in arrivo nella Legge Delega di Riforma fiscale che modificano l’attuale regolamentazione del conferimento in neutralità fiscale di quote societarie (o per essere più precisi del regime del realizzo controllato) per la creazione della holding. Ne possiamo parlare anche prima che le norme vengano pubblicate in Gazzetta Ufficiale e che diventino cogenti, per la semplice ragione che è alquanto bassa la probabilità che il testo in bozza venga modificato in misura sensibile, non avendo la norma in parola alcun impatto diretto sul gettito.
E ne dobbiamo parlare perchè sono tante e interessanti le novità per il dentista intenzionato a costituire una holding contenute nella Riforma rispetto alla normativa attualmente in vigore.
Il testo della Riforma interviene a modificare il tenore attuale dell’art. Art. 177 TUIR e in particolare il comma 2 e il comma 2 bis.
Si tratta – come già rilevato in altra sede – dei commi che disciplinano, rispettivamente, il conferimento di quote di controllo nelle società di capitali e quello per le quote di partecipazioni qualificate (e cioè quelle che siano almeno superiori al 20% del capitale, nel caso che più interessa ai nostri fini).
Con riguardo al conferimento di partecipazioni di controllo, dobbiamo segnalare diversi aspetti di interesse nella Riforma.
Innanzitutto, il legislatore fa ora riferimento ai conferimenti di azioni o quote in società, senza
precisare che il socio deve ricevere in cambio azioni o quote. Tale circostanza potrebbe portare
a ritenere legittimo anche il conferimento che non determina un aumento del capitale della
conferitaria, in quanto l’apporto viene destinato ad una riserva del netto. Si tratta di una
eventualità che interessa gli operatori, in quanto permette di evitare la redazione della perizia
di stima.
Un secondo aspetto degno di nota può essere rintracciato nel fatto che nel nuovo testo non sono più presenti particolari requisiti in relazione alla società conferitaria ma solo alla società conferita. Il che vuole dire che se il dentista vuole utilizzare il regime del realizzo controllato delle partecipazioni di controllo può farlo solo se la società odontoiatrica è una srl, una sapa o una spa odontoiatrica o una stp-srl, una stp-sas o una stp- sapa ma la holding potrebbe anche essere costituita in forma di società di persone.
Un terzo elemento di novità è quello relativa alla nuova possibilità di utilizzare il realizzo controllato anche nei casi in cui la conferitaria – e cioè la holding – detenga già il controllo e si provveda ad integrarlo in un momento successivo al primo conferimento. Tale possibilità non esisteva prima di questa riforma se non nei casi dell’atto unico o quando sussisteva un obbligo di legge in tal senso. Ne deriva una possibilità in più per il dentista di conferire anche in un secondo momento le quote usufruendo del regime più favorevole dettato dall’art. 177 comma 2 rispetto a quello dell’art. 177 comma 2 bis, soprattutto in termini di minore holding period ai fini PEX.
La possibilità di applicare il comma 2 in luogo del comma 2 bis si traduce infatti nel dover aspettare solo 12 mesi in luogo dei 60 previsti nel secondo caso per vendere la partecipazioni usufruendo del regime fiscale agevolato PEX, e quindi con applicazione di una imposta sulla plusvalenza pari al 1,2% invece che al 26% (nel rispetto di tutte le altre condizioni previste da quel regime, naturalmente).
Si tratta di un dettaglio di non poco conto in tutti quei casi in cui il dentista è intenzionato a vendere la società odontoiatrica (sia essa una srl ordinaria come una stp-srl) subito dopo aver costituito la holding. In taluni casi, la costituzione della holding è motivata principalmente proprio dalla volontà di cedere successivamente la partecipazione e dover aspettare uno anno anzichè cinque per poterlo fare può costituire una differenza notevole.
Novità ancor più interessanti sono quelle relative al comma 2 bis dell’art. 177 TUIR e cioè alle norme relative al conferimento in realizzo controllato delle partecipazioni di minoranza qualificata.
Trattandosi di una norma residuale e cioè di un regime che trova applicazione quando non risulta applicabile l’altro vedrà inevitabilmente restringersi il proprio ambito di applicazione per diretta conseguenza dell’ampliamento dell’ambito di applicazione del primo, per le ragioni già esposte nelle righe precedenti.
Tuttavia, tale regime resta comunque l’unico applicabile se si vuole conservare l’effetto di neutralità fiscale del conferimento quando il soggetto conferente agisce in qualità di privato (e si tratta del caso che interessa il dentista nel 99% dei casi) e le partecipazioni conferite sono di minoranza qualificata (e quindi comprese tra il 20% e il 51% del capitale della società).
Ora, è subito il caso di sottolineare che tale regime, nella attuale formulazione, prevede una importante limitazione che manca completamente nel primo e cioè impone di conferire quelle quote in una personal holding, una società quindi che deve essere partecipata solo dal dentista conferente.
Ebbene, il legislatore della Riforma prevede un temperamento a tale regola:
“le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova
costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5”
Si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
In quest’ultimo caso si tratta di una novità importante soprattutto per tutti quei dentisti che conferiscono le quote di minoranza qualificata di una srl-stp.
Questi ultimi, infatti, non possono mai e in ogni caso utilizzare il regime di conferimento delle quote di controllo (le quali devono restare sempre nelle mani dei soci persone fisiche che siano anche professionisti). Pare evidente che per costoro la limitazione della personal holding risulta particolarmente limitante.
Appena la Riforma entrerà in vigore, se questo testo verrà confermato, i dentisti soci di una società tra professionisti, costituita nella forma di società di capitali, potranno applicare il comma 2 bis dell’art. 177 al fine di costituire una holding familiare e risolvere contestualmente tutte le problematiche eventualmente presenti nell’ambito del passaggio generazionale (ipotizzando la presenza di eredi che siano anche professionisti, ovviamente).
Alcune novità riguardano anche il vincolo del rispetto del requisito della demoltiplicazione nella catena delle partecipazioni; si tratta tuttavia di un aspetto eminentemente tecnico (anche se suscettibile di importanti risvolti pratici) che almeno in questa pillola vi verrà risparmiato, non foss’altro perchè almeno su questi aspetti è sempre meglio leggere e commentare il testo definitivo della norma prima di emettere giudizi o suggerire applicazioni pratiche.
Non ci rimane che confidare in un veloce iter di approvazione della norma che amplia in misura significativa la possibilità di costituire con relativa facilità una holding per ciascun dentista socio di società odontoiatriche che ne abbia la convenienza e la volontà.
L’intento da parte del legislatore della Riforma di favorire l’utilizzo dello strumento soprattutto quale componente principale nel passaggio generazionale appare del tutto evidente e sarebbe veramente un delitto non approfittarne ogniqualvolta se ne creino le condizioni.
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1 Commento
Certo che appena entra in vigore la norma semplifica drasticamente la creazione della Holding: niente più perizie, la holding può essere anche un società semplice.
Sì passa da una manovra che costa 10-15.000 a 2-3.000!
Senza considerare che diventa possibile l’ applicazione dello schema a tre società SRL – SS – SRL che hai brillantemente spiegato più volte, sarebbe sufficiente conferire le quote della SRL operativo all’ interno della SS partecipata dalla persona fisica al 5% e da un’ altra SRL al 95%!
Come sempre grazie di questi preziosi articoli