La nuova normativa del dicembre 2023 della Regione Umbria definisce le prestazioni sanitarie a minore invasività come quelle che non aprono le sierose e presentano un rischio trascurabile di complicazioni infettive o immediate. Questo implica che quasi tutte le prestazioni odontoiatriche non necessitano di autorizzazione all’esercizio, e le strutture già autorizzate non devono adeguarsi ai nuovi requisiti. Tuttavia, gli studi che possono adeguarsi ai nuovi standard potrebbero ottenere la qualifica di ambulatorio chirurgico di tipo due, potendo così eseguire prestazioni in sedazione cosciente con anestesista e farmaci di fascia H. La normativa non menziona le StP, un’assenza sorprendente considerando l’inclusione degli studi polimedici.
La nuova normativa del dicembre 2023 della Regione Umbria definisce le prestazioni sanitarie a minore invasività come quelle che non aprono le sierose e presentano un rischio trascurabile di complicazioni infettive o immediate. Questo implica che quasi tutte le prestazioni odontoiatriche non necessitano di autorizzazione all’esercizio, e le strutture già autorizzate non devono adeguarsi ai nuovi requisiti. Tuttavia, gli studi che possono adeguarsi ai nuovi standard potrebbero ottenere la qualifica di ambulatorio chirurgico di tipo due, potendo così eseguire prestazioni in sedazione cosciente con anestesista e farmaci di fascia H. La normativa non menziona le StP, un'assenza sorprendente considerando l'inclusione degli studi polimedici.
Un commento a questa nuova normativa potrebbe essere riassunto nella seguente frase: diverse criticità e molti dubbi del tutto apparenti.
Intanto è sicuramente vero che questa riforma cambia completamente il quadro rispetto alla situazione precedente, portando l’Umbria ad essere una regione con una normativa fortemente restrittiva per studi e soprattutto per gli ambulatori quando era tra le più liberiste fino a pochi mesi fa, con un sistema molto simile a quello lombardo. Tuttavia, se questo vero per molte tipologie di ambulatorio, non lo è per la gran parte di quelli odontoiatrici.
Facciamo riferimento in particolare al Regolamento Regionale del 9 dicembre 2023 n. 9 e alla Deliberazione Giunta Regionale n. 194 del 6 marzo 2024, e in particolare allo orami famigerato allegato 1 di quest’ultima, recante norme sulla chirurgia ambulatoriale.
La norma ripristina sia l’autorizzazione alla realizzazione che il parere di compatibilità al fabbisogno anche per gli ambulatori che erogano prestazioni invasive o che possano mettere a rischio il paziente. Per questi stessi ambulatori ripristina l’obbligo di richiesta di autorizzazione al fabbisogno e dell’autorizzazione all’esercizio.
Per gli studi odontoiatrici monocratici e associati e per gli studi polimedici si prevede la necessitò di richiedere l’autorizzazione all’esercizio, ancora una volta, solo quando gli stessi pongano in essere procedure invasive o che possano mettere a particolare rischio il paziente.
La deliberazione del 6 marzo prevede l’applicazione delle norme sulla chirurgia ambulatoriale prevista dal DM 70/2015 di cui abbiamo parlato più volte.
E definisce tre tipologie di ambulatori per chirurgia ambulatoriale invasiva, la seconda della quali concede la possibilità anche per ambulatori extra-ospedalieri, pubblici e privati che siano, di erogare prestazione anestesiologiche con l’intervento di un medico anestesista e l’utilizzo di farmaci ospedalieri.
La norma si applica non solo alle nuove autorizzazioni ma anche per quelle già in essere. In particolare, per gli ambulatori già autorizzati che pongano in essere prestazioni invasive, l’adeguamento deve essere effettuato in un termine brevissimo, pari a 30 giorni.
Il problema è che persino gli ambulatori di tipo uno prevedono dei requisiti strutturali che sono tipici degli ambulatori chirurgici: sala chirurgica di almeno 20 metri quadri, sala preparazione pazienti e altro.
Tutte qualità che non tutti gli ambulatori odontoiatrici già autorizzati possono possedere, visto che la metratura minima per i riuniti odontoiatrici è di appena 9 metri quadri.
Questo ha ovviamente preoccupato molto titolari di ambulatori odontoiatrici che ci hanno ovviamente contattato per chiedere come comportarsi.
Ora, al fine di dipanare la matassa, è appena il caso di avvertire il lettore che gli obblighi di cui sopra riguardano i soli ambulatori che pongano in essere procedure invasive o che possano mettere a rischio il paziente.
E se si va a leggere il glossario incluso nel Regolamento del dicembre 2023 si legge quanto segue:
“si intendono per prestazioni sanitarie a minore invasività: le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
1) non apertura delle sierose;
2) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
3) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero”.
Appare chiaro che praticamente tutte o quasi le prestazioni di natura strettamente odontoiatrica non rientrano tra queste e quindi non sono classificabili come prestazioni invasive o che possano mettere a particolare rischio il paziente.
Ne deriva che:
Ciò non toglie che le stesse strutture già autorizzate che hanno la possibilità di adeguarsi, soprattutto in termini di spazi, ai nuovi requisiti potranno certamente prendere in considerazione l’ipotesi di adeguarsi al fine di poter assumere la qualifica di ambulatorio chirurgico di tipo due e quindi di poter erogare prestazioni odontoiatriche in sedazione cosciente con l’intervento di un’anestesista e con l’utilizzo di farmaci in fascia H; e di farlo, questa volta, nella piena legalità.
Se letta in questo modo, una normativa che sembrava essere nemica può apparire in una modalità diametralmente opposta.
Tra le buone notizie ne devo dare per forza una che proprio buona non è: questa normativa non fa alcun cenno alle StP, il che pare davvero strano visto che cita persino il caso degli studi polimedici. Ma tant’è.
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