
Le società di mezzi odontoiatriche continuano ancora oggi a dividere professionisti, commercialisti, Ordini professionali e sindacati di categoria. Da anni il tema viene affrontato attraverso slogan, letture ideologiche e interpretazioni spesso scollegate dalla reale evoluzione del mercato sanitario. Ma il vero problema è davvero la presenza della società o del capitale? Oppure il nodo centrale riguarda piuttosto il rapporto tra organizzazione patrimoniale ed esercizio dell’attività sanitaria? In questa guida analizzeremo il tema partendo dalla Legge Volponi, passando per la sentenza di Cosenza e arrivando fino al Consiglio di Stato e alle moderne società di capitali odontoiatriche.

Uno degli errori più frequenti quando si affronta il tema delle società di mezzi in odontoiatria consiste nel partire da un presupposto profondamente sbagliato: l’idea cioè che il dentista costituisca una società patrimoniale esclusivamente per ragioni fiscali.
È una lettura molto diffusa, ma anche estremamente riduttiva. E probabilmente rappresenta il principale equivoco che continua ancora oggi ad alimentare diffidenze, contestazioni e ricostruzioni giuridiche spesso poco aderenti alla realtà.
La verità è che il dentista moderno non opera più nel contesto professionale nel quale nacque la Legge n. 175/1992 (meglio conosciuta come Legge Volponi). Lo studio odontoiatrico contemporaneo è diventato, sotto molti profili, una struttura economicamente complessa, caratterizzata da investimenti importanti, tecnologie costose, personale dipendente, esposizioni finanziarie rilevanti ed una organizzazione sempre più articolata. In un contesto del genere appare del tutto fisiologico che il professionista avverta l’esigenza di separare il patrimonio dall’attività sanitaria.
Non vi è nulla di patologico in questa scelta. Anzi, sotto molti aspetti si tratta di una delle più normali forme di organizzazione economica esistenti nel mondo dell’impresa.
Nessuno si sorprende se un imprenditore immobiliare separa gli immobili dall’attività operativa, se un gruppo societario utilizza una holding patrimoniale oppure se una famiglia organizza il proprio patrimonio attraverso società dedicate. Quando però questa stessa esigenza riguarda un dentista, improvvisamente la separazione patrimoniale viene descritta come qualcosa di sospetto, quasi fosse necessariamente sintomo di una costruzione artificiosa.
È una impostazione, questa, che fatica seriamente a confrontarsi con la realtà. Perché il dentista, nella maggior parte dei casi, non crea una società di mezzi per “nascondere” l’attività sanitaria ma per proteggere il patrimonio costruito in anni di lavoro, per separare il rischio professionale dalla proprietà degli immobili e delle attrezzature, per organizzare in modo più efficiente gli investimenti o semplicemente per evitare che tutto il patrimonio familiare rimanga integralmente esposto alle vicende dell’attività professionale.
Ed è difficile sostenere che si tratti di esigenze irragionevoli. Come più volte abbiamo sostenuto in altri articoli dedicati al tema sempre su questo blog. (Ex Plurimis, consulta https://www.dentistamanager.it/societa-di-mezzi-in-odontoiatria)
Ridurre il fenomeno delle società di mezzi ad una mera questione fiscale significa inoltre ignorare completamente tutta una serie di esigenze extra-tributarie che, nella pratica professionale, hanno spesso un peso decisamente superiore rispetto al semplice risparmio d’imposta.
Molte società patrimoniali nascono infatti per ragioni legate alla continuità familiare, alla pianificazione successoria, alla gestione degli immobili o alla volontà di coinvolgere il nucleo familiare nella dimensione economica della struttura senza però attribuire ai familiari alcun ruolo sanitario.
Il nucleo familiare del dentista non è necessariamente composto solo da odontoiatri. Il coniuge può non essere medico, i figli possono non avere alcun interesse per la professione sanitaria e tuttavia ciò non significa affatto che debbano rimanere estranei alla gestione del patrimonio familiare o agli investimenti costruiti intorno allo studio. Anzi, spesso la società di mezzi nasce proprio dalla volontà di distinguere due piani completamente diversi: da un lato l’attività sanitaria, che deve rimanere integralmente nelle mani del professionista abilitato, e dall’altro la dimensione patrimoniale ed organizzativa, che può invece legittimamente coinvolgere anche soggetti non sanitari appartenenti al nucleo familiare.
È difficile negare che si tratti di una esigenza perfettamente comprensibile, economicamente razionale e pienamente coerente con il principio di libertà di impresa.
Se vuoi approfondire questo argomento ti invitiamo a partecipare al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Potrai partecipare insieme al tuo Team ed affrontare insieme la sfida della Organizzazione per Processi nello studio dentistico. Iscriviti online a questo link di iscrizione, ti aspettiamo!
Naturalmente tutto questo non significa che il tema fiscale sia irrilevante. Sarebbe ingenuo sostenerlo. È evidente che una corretta organizzazione patrimoniale possa produrre anche vantaggi tributari, così come accade in qualunque altro settore economico. Quello che si deve considerare è l’atteggiamento dell’Amministrazione Finanziaria quando cerca motivi e talvolta anche pretesti per praticare censure sotto il profilo dell’abuso del diritto (disciplinato dall’art. 10 bis dello Statuto del Contribuente).
Il caso tipico è quello della società di mezzi che fattura esclusivamente al dentista titolare dello studio o comunque ad un unico cliente riconducibile allo stesso nucleo familiare o professionale. In situazioni del genere l’Agenzia delle Entrate tende a sostenere che la società non svolga una reale attività economica autonoma ma rappresenti una costruzione artificiosa finalizzata unicamente ad ottenere vantaggi fiscali.
Per questa ragione molti professionisti, nel tentativo di ridurre il rischio di contestazioni, finiscono col ritenere necessario “aprire” la società anche ad altri clienti, svolgere attività ulteriori o ampliare l’operatività della struttura così da dimostrare una maggiore autonomia economica rispetto al solo studio odontoiatrico del titolare. Si tratta certamente di una scelta prudenziale comprensibile.
Ma il punto vero è un altro. È davvero necessario che la società di mezzi fatturi anche a soggetti terzi per poter essere considerata lecita? Per come la vediamo noi, è lecito dubitarne. E la ragione è piuttosto semplice: la contestazione dell’abuso del diritto presuppone che l’operazione sia priva di reali ragioni economiche diverse dal mero risparmio d’imposta.
Tuttavia, nel caso delle società di mezzi odontoiatriche tali ragioni esistono eccome, anche quando la struttura opera esclusivamente a favore del professionista titolare. E queste ragioni le abbiamo già ricordate: protezione patrimoniale, segregazione del rischio, pianificazione familiare, continuità generazionale, organizzazione degli investimenti e distinzione tra patrimonio ed attività sanitaria. Tutte queste rappresentano esigenze concrete e perfettamente comprensibili, indipendentemente dal numero di clienti serviti dalla società.
Diversamente si dovrebbe sostenere che un dentista possa proteggere il proprio patrimonio soltanto a condizione di “commercializzarlo” anche verso soggetti terzi. Una conclusione che appare francamente poco convincente sia sul piano economico che su quello giuridico.
Il fatto che una scelta organizzativa produca anche vantaggi fiscali non significa automaticamente che essa debba essere considerata abusiva. Diversamente si finirebbe per mettere in discussione una parte enorme dell’organizzazione patrimoniale dell’impresa contemporanea.
Esiste poi un ulteriore aspetto che merita attenzione e che spesso viene affrontato in modo sorprendentemente contraddittorio.
Negli ultimi anni il sistema sanitario italiano ha progressivamente accettato non soltanto la presenza del capitale, ma persino quella dei soci laici all’interno di società che esercitano direttamente attività sanitaria. Le società di capitali odontoiatriche rappresentano ormai una realtà consolidata ed il Consiglio di Stato ha chiarito in maniera piuttosto netta che l’attività odontoiatrica può essere svolta anche attraverso strutture societarie partecipate da soggetti non iscritti agli albi professionali. Ed è proprio qui che emerge una delle grandi contraddizioni del dibattito sulle società di mezzi.
Perché se il sistema ammette la presenza di soci laici persino nelle società che esercitano attività sanitaria, diventa estremamente difficile sostenere che la presenza di soggetti non medici debba invece considerarsi automaticamente patologica quando questi ultimi si limitano ad operare nella sola dimensione patrimoniale ed organizzativa.
Naturalmente, il tema si intreccia inevitabilmente con il problema interpretativo generato dall’art. 9 della Legge Volponi, norma che, letta in maniera rigidamente letterale, sembrerebbe consentire l’acquisto e la detenzione dello strumentario odontoiatrico soltanto ai professionisti abilitati.Quest’ultimo infatti testualmente recita:
- Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
- Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
L’interpretazione letterale non lascia dubbi: lo strumentario può essere acquisito solo dal professionista sanitario. Tuttavia, una interpretazione del genere, come vedremo meglio più avanti, finisce inevitabilmente per entrare in collisione con l’intera evoluzione del sistema sanitario contemporaneo.
Perché se davvero solo il medico potesse detenere attrezzature odontoiatriche, allora dovrebbero ritenersi incompatibili con l’art. 9 non soltanto le società di mezzi, ma persino:
È evidente quindi che il problema non possa essere risolto attraverso una lettura puramente letterale di una norma nata nel 1992, in un contesto storico, economico e professionale completamente diverso da quello attuale.
La realtà è che il vero problema non sembra essere la presenza del capitale o dei soci non sanitari. Il vero problema nasce semmai quando il capitale smette di limitarsi alla gestione dei mezzi ed invade l’attività sanitaria. Ed è proprio qui che il tema delle società di mezzi cambia completamente prospettiva. Perché una cosa è organizzare patrimonio, immobili e attrezzature. Altra cosa è esercitare, direttamente o indirettamente, attività sanitaria.
Se vuoi approfondire questo argomento ti invitiamo a partecipare al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Potrai partecipare insieme al tuo Team ed affrontare insieme la sfida della Organizzazione per Processi nello studio dentistico. Iscriviti online a questo link di iscrizione, ti aspettiamo!
Per comprendere davvero perché il fenomeno delle società di mezzi si sia diffuso così tanto nel settore odontoiatrico italiano occorre partire da un dato spesso ignorato nel dibattito teorico: in molte realtà territoriali il sistema normativo non ha mai offerto al dentista strumenti realmente semplici e lineari per organizzare l’attività in forma societaria. Ed è proprio qui che emerge una delle più grandi ipocrisie dell’intera vicenda.
Da un lato, infatti, si contesta al professionista la scelta di utilizzare una società patrimoniale; dall’altro, però, si dimentica completamente che per anni il sistema ha ostacolato o comunque reso estremamente complessa la possibilità di utilizzare vere e proprie società di gestione sanitaria.
In teoria, dopo la stagione delle liberalizzazioni, il settore avrebbe dovuto evolvere verso modelli societari più moderni, capaci di separare l’attività clinica dalla dimensione patrimoniale ed organizzativa. In pratica, però, l’evoluzione è stata molto più disordinata.
Molte normative regionali hanno continuato a mantenere un approccio fortemente restrittivo nei confronti delle strutture odontoiatriche organizzate in forma societaria, soprattutto nei casi in cui la titolarità della struttura non risultasse direttamente riconducibile al professionista sanitario.
Il risultato è stato paradossale.
Per anni il dentista si è trovato in una situazione nella quale il modello tradizionale dello studio individuale diventava sempre meno adeguato rispetto alla complessità economica dell’attività ma allo stesso tempo il sistema continuava a guardare con sospetto le forme più evolute di organizzazione imprenditoriale.
Proprio dentro questa contraddizione si è sviluppato il fenomeno delle società di mezzi. Non come scorciatoia patologica, bensì molto spesso come unica soluzione concretamente praticabile per organizzare investimenti, immobili, attrezzature e patrimonio senza entrare immediatamente in conflitto con un quadro normativo frammentato e spesso incoerente.
Negli ultimi anni i soliti noti di ordini e sindacati odontoiatrici principali hanno sostenuto che il problema sarebbe stato definitivamente superato grazie alle STP, le società tra professionisti introdotte dal legislatore per consentire l’esercizio collettivo delle professioni regolamentate. Anche qui, però, la realtà è molto più complessa di quanto venga raccontato.
La STP rappresenta certamente uno strumento importante e, in alcuni casi, perfettamente adeguato. Ma sostenere che essa costituisca sempre una alternativa realmente equivalente alla società di mezzi – o peggio alla società di gestione di un ambulatorio – significa ignorare completamente le concrete esigenze organizzative e patrimoniali del dentista moderno.
La STP, infatti, nasce come società professionale. E proprio per questo motivo continua inevitabilmente a ruotare intorno alla figura del professionista iscritto all’albo. Questo comporta una serie di conseguenze molto rilevanti.
Innanzitutto la società rimane strettamente legata alla dimensione professionale e sanitaria. Inoltre l’ingresso dei soci non professionisti incontra limiti e condizioni che, soprattutto in ottica patrimoniale e familiare, riducono notevolmente la flessibilità dello strumento.
Infine, la STP non nasce per separare il patrimonio dall’attività sanitaria. Nasce invece per esercitare la professione in forma societaria. E sono due cose completamente diverse.
Il dentista che crea una società di mezzi, nella maggior parte dei casi, non sta cercando semplicemente una “società per fare il dentista”. Sta cercando uno strumento che gli consenta di:
È quindi evidente che la STP e la società di mezzi rispondono spesso a bisogni profondamente differenti.
Esistono poi alcuni limiti strutturali che rendono la STP, almeno in determinati contesti, uno strumento molto meno flessibile rispetto ad una normale società patrimoniale. Anche di questi limiti abbiamo già parlato diffusamente in altri articoli:
Stp odontoiatrica: pro e contro | Dentista Manager
Collaboratori nelle Stp odontoiatriche: soluzioni | Dentista Manager
I collaboratori odontoiatri nella stp | Dentista Manager
oltre che nell’opera monografica dedicata alla stp
Libro la Stp Odontoiatrica | Dentista Manager
La necessità di mantenere determinati equilibri nella compagine sociale, il collegamento costante con l’albo professionale, le regole relative ai soci professionisti, i vincoli sulla governance e le difficoltà di trasferimento delle partecipazioni rappresentano tutti elementi che mal si conciliano con le esigenze tipiche della pianificazione patrimoniale familiare. Il problema emerge soprattutto quando il dentista desidera costruire una struttura nella quale il patrimonio possa essere gestito anche dal coniuge, dai figli oppure da soggetti che non esercitano la professione sanitaria.
In questi casi la società di mezzi diventa spesso uno strumento enormemente più coerente rispetto alla STP.
Ed è proprio qui che molte ricostruzioni teoriche iniziano a perdere contatto con la realtà, perché sostenere che il dentista dovrebbe necessariamente utilizzare una STP significa, in molti casi, ignorare completamente le ragioni concrete per le quali egli sta cercando di separare patrimonio ed attività professionale.
Si arriva così al vero paradosso dell’intero sistema: da un lato il mercato odontoiatrico si evolve verso modelli sempre più organizzati, caratterizzati dalla presenza del capitale, dalla crescita delle strutture multi-sede e da investimenti sempre più rilevanti. Dall’altro lato, però, una parte del dibattito continua ancora oggi a ragionare come se il dentista dovesse necessariamente coincidere con il proprietario degli immobili, delle attrezzature, della struttura organizzativa e persino del patrimonio familiare collegato allo studio.
È una impostazione che appare sempre meno compatibile con la realtà economica contemporanea.
Anche perché il sistema stesso, nel frattempo, ha progressivamente accettato le società di capitali sanitarie, la presenza dei soci laici, il leasing operativo, il noleggio di attrezzature e più in generale la dissociazione tra capitale ed esercizio professionale.
Si rende sempre più difficile sostenere una lettura rigidamente ideologica del fenomeno delle società di mezzi, perché la questione non sembra più essere se il capitale possa esistere nel settore odontoiatrico. Quel passaggio storico è stato ormai superato.
La vera questione è semmai un’altra: capire fino a che punto il capitale possa organizzare mezzi e patrimonio senza trasformarsi in esercizio sostanziale dell’attività sanitaria.
Ed è esattamente qui che il tema delle società di mezzi incontra il vero nodo della Legge Volponi e della lotta all’abusivismo, che rappresentano ancora oggi il centro reale dell’intero dibattito.
A questo punto è però necessario chiarire un aspetto fondamentale, anche per evitare equivoci che troppo spesso accompagnano il dibattito sulle società di mezzi odontoiatriche.
Criticare alcune letture rigidamente ideologiche della Legge Volponi non significa affatto sottovalutare il problema dell’abusivismo sanitario. Tutt’altro.
L’abusivismo rappresenta una autentica iattura non soltanto nel settore odontoiatrico ma, più in generale, in qualunque comparto economico e professionale. Perché altera il mercato, danneggia i professionisti corretti, mette a rischio i pazienti e/i clienti e finisce inevitabilmente per compromettere la credibilità dell’intero sistema.
Ed è proprio per questo motivo che la lotta all’abusivismo deve essere affrontata con serietà e senza ambiguità.
Tuttavia, esiste una differenza molto importante tra contrastare realmente l’abusivismo ed utilizzare l’abusivismo come strumento di contrapposizione ideologica verso il capitale o verso l’evoluzione organizzativa dell’odontoiatria contemporanea.
E’ una differenza che, negli ultimi anni, a voler essere soavi, non sempre è apparsa così chiara. Una parte del dibattito sviluppatosi intorno alle società di capitali, ai soci laici ed alle società di mezzi ha spesso finito per sovrapporre realtà profondamente differenti tra loro.
Una cosa è infatti la società autorizzata all’esercizio di attività sanitaria, cioè una struttura che opera legittimamente all’interno del sistema autorizzatorio regionale ed esercita attività sanitaria attraverso professionisti abilitati. In quel caso l’esercizio dell’attività sanitaria da parte della struttura è pienamente riconosciuto dall’ordinamento ed il problema non è certo rappresentato dalla mera presenza del capitale o dei soci laici.
Altra cosa è invece la società di mezzi, che proprio perché non autorizzata all’esercizio sanitario dovrebbe rimanere rigorosamente confinata nella dimensione patrimoniale ed organizzativa, senza invadere l’attività clinica riservata ai professionisti. Ed è esattamente qui che si colloca il vero discrimine. Perché il problema non è la presenza del capitale in sé, né tantomeno la moderna organizzazione imprenditoriale del settore odontoiatrico. Quel passaggio storico è stato ormai ampiamente metabolizzato dal sistema, dalla giurisprudenza e persino dal mercato.
Il vero problema nasce invece quando soggetti privi di abilitazione sanitaria – siano essi persone fisiche, società di mezzi o strutture organizzative – finiscono per esercitare, direttamente o indirettamente, attività riservate ai professionisti.
Se vuoi approfondire questo argomento ti invitiamo a partecipare al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Potrai partecipare insieme al tuo Team ed affrontare insieme la sfida della Organizzazione per Processi nello studio dentistico. Iscriviti online a questo link di iscrizione, ti aspettiamo!
Poche decisioni, nel dibattito odontoiatrico degli ultimi anni, sono state richiamate con la stessa frequenza della sentenza del Tribunale di Cosenza del 2017. E poche, probabilmente, sono state utilizzate in modo altrettanto semplificato. Il dispositivo della sentenza è rinvenibile al link di seguito.
LA_SENTENZA_DEL_TRIBUNALE_DI_COSENZA
Molto spesso questa pronuncia viene citata come se avesse definitivamente stabilito che solo il dentista, in quanto persona fisica iscritta all’albo, possa acquistare o detenere attrezzature odontoiatriche. Da qui, con un salto logico piuttosto disinvolto, alcuni ricavano la presunta incompatibilità delle società di mezzi con l’art. 9 della Legge Volponi. Il problema è che la sentenza dice qualcosa di più preciso e, proprio per questo, di molto più interessante.
Nel caso esaminato dal Tribunale non ci si trovava davanti ad una struttura sanitaria clandestina o priva di autorizzazione. Al contrario, la società che gestiva il centro odontoiatrico risultava autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, disponeva di un direttore sanitario e si avvaleva di professionisti abilitati.
Questo dato è fondamentale.
Perché significa che il problema affrontato dalla sentenza non era la legittimità della struttura sanitaria societaria in sé. Il Tribunale non stava negando che una società autorizzata potesse esercitare attività odontoiatrica. Non stava contestando l’esistenza del centro. Non stava affermando che l’organizzazione societaria dell’ambulatorio fosse, di per sé, incompatibile con l’ordinamento.
La questione era ben altra.
Il punto centrale della sentenza riguardava infatti la titolarità delle attrezzature odontoiatriche. I riuniti e lo strumentario non risultavano acquistati dalla società autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, bensì da due persone fisiche, una delle quali non iscritta all’albo professionale ed amministratore della stessa società.
Ed è proprio qui che il Tribunale innesta il ragionamento sull’art. 9 della Legge Volponi. Secondo la lettura adottata nella sentenza, il problema non era tanto l’esistenza della struttura societaria autorizzata, quanto piuttosto il fatto che la disponibilità dello strumentario risultasse in capo a soggetti diversi dal professionista abilitato o dalla struttura autorizzata. È una differenza enorme, perché cambia completamente il significato della pronuncia.
La sentenza non sta infatti dicendo che le società odontoiatriche siano abusive. E non sta nemmeno affermando che le società di mezzi siano sempre incompatibili con il sistema. Sta invece affrontando un problema molto più specifico: la dissociazione tra soggetto autorizzato all’esercizio sanitario e soggetto proprietario dello strumentario odontoiatrico.
È interessante osservare come una parte del dibattito successivo abbia trasformato la sentenza di Cosenza quasi in una sorta di manifesto generale contro le società e contro il capitale nel settore odontoiatrico.
In realtà la pronuncia non riguardava affatto il classico scenario della società patrimoniale utilizzata dal dentista per segregare immobili e attrezzature, né quello della holding familiare o della moderna società di mezzi costruita per finalità organizzative, fiscali o successorie. E non riguardava nemmeno una struttura sanitaria totalmente abusiva o priva di autorizzazione. Il sistema autorizzatorio esisteva eccome.
Proprio per questo motivo appare riduttivo descrivere la vicenda semplicemente come “un caso di abusivismo”.
Il problema affrontato dal Tribunale era molto più sofisticato e nasceva dalla tensione tra la vecchia formulazione dell’art. 9 della Volponi, l’evoluzione del mercato odontoiatrico, la presenza delle società autorizzate e la dissociazione tra proprietà del capitale ed esercizio dell’attività sanitaria.
È proprio qui che emerge il vero interesse sistematico della sentenza.
Perché il caso di Cosenza dimostra quanto sia difficile far convivere una norma concepita nel 1992 con un sistema sanitario che, nel frattempo, ha ormai accettato le società di capitali, i soci laici, il leasing operativo, il noleggio di attrezzature e più in generale la separazione tra capitale e professione.
Naturalmente ciò non significa che la sentenza sia irrilevante. Sarebbe un errore sostenerlo. La pronuncia di Cosenza continua infatti a rappresentare uno dei principali riferimenti utilizzati da chi sostiene una interpretazione restrittiva dell’art.9 della Volponi.
Tuttavia il problema nasce quando dalla decisione si tenta di ricavare un principio assoluto e generalizzato secondo cui soltanto il professionista persona fisica potrebbe detenere attrezzature odontoiatriche. Per la semplice ragione che una interpretazione del genere produrrebbe conseguenze sistematiche difficilmente sostenibili.
I primi soggetti ad esserne colpiti non sarebbero affatto le grandi catene o i fondi di investimento. Sarebbero innanzitutto proprio i dentisti italiani che utilizzano società patrimoniali o società di mezzi per separare il patrimonio familiare dall’attività professionale.
Tuttavia le contraddizioni non si fermano qui.
Perché se davvero soltanto il medico persona fisica potesse detenere strumentario odontoiatrico, allora entrerebbero inevitabilmente in crisi le società di capitali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, le STP, il leasing operativo, il noleggio di attrezzature, le holding patrimoniali e più in generale l’intera organizzazione economica dell’odontoiatria contemporanea.
È evidente quindi che il problema non possa essere risolto attraverso una lettura meramente formale della proprietà delle attrezzature. La realtà è che il vero nodo non sembra essere chi possieda materialmente il riunito, ma piuttosto chi eserciti realmente l’attività sanitaria.
Perché una cosa è utilizzare il capitale per organizzare patrimonio, immobili e mezzi tecnici. Altra cosa è consentire che soggetti privi di abilitazione si sostituiscano sostanzialmente al professionista nell’esercizio della professione sanitaria.
Soci laici, società di capitali e Consiglio di Stato
Se esiste un elemento che negli ultimi vent’anni ha profondamente trasformato il settore odontoiatrico italiano, questo è senza dubbio l’ingresso del capitale nell’organizzazione dell’attività sanitaria.
Si tratta di un passaggio che una parte della categoria continua ancora oggi a vivere con fastidio, quasi come se si trattasse di una anomalia temporanea destinata prima o poi a riassorbirsi. La realtà, però, è molto diversa.
Le società di capitali odontoiatriche non rappresentano più una eccezione. Sono ormai una componente strutturale del mercato. E lo sono non soltanto per effetto dell’evoluzione economica del settore, ma soprattutto perché il sistema normativo e giurisprudenziale ha progressivamente riconosciuto la compatibilità tra organizzazione societaria dell’attività sanitaria e presenza del capitale.
Tuttavia, ancora oggi il dibattito sulle società di mezzi continua ad essere affrontato come se il problema fosse ancora “se” il capitale possa entrare nell’odontoiatria. Ma questa è una discussione che, nei fatti, il sistema ha già superato da tempo.
Oggi esistono:
Pensare quindi di affrontare ancora il tema delle società di mezzi come se il mercato odontoiatrico fosse fermo al 1992 significa ignorare completamente la trasformazione economica e giuridica che il settore ha attraversato negli ultimi decenni.
È proprio dentro questa evoluzione che assume particolare rilievo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5756 del 3 agosto 2021, probabilmente una delle decisioni più importanti degli ultimi anni in materia di organizzazione societaria dell’attività odontoiatrica.
Quella pronuncia, infatti, ha rappresentato una sorta di definitiva presa d’atto di un fenomeno che il mercato aveva già ampiamente anticipato: l’attività odontoiatrica può essere esercitata anche attraverso società di capitali partecipate da soci non iscritti agli albi professionali.
Il Consiglio di Stato, pur ribadendo la centralità dell’autonomia professionale del sanitario e la necessità del rispetto del sistema autorizzatorio, ha sostanzialmente escluso che la mera presenza del capitale o dei soci laici possa considerarsi incompatibile con l’ordinamento sanitario contemporaneo. Ed è un passaggio di enorme importanza. Perché, piaccia o meno, significa prendere atto che il sistema italiano ha ormai accettato la distinzione tra proprietà del capitale ed esercizio dell’attività sanitaria.
Il che non significa affatto liberalizzazione assoluta o deregolamentazione della professione. Significa semplicemente riconoscere che il modello economico contemporaneo dell’odontoiatria non coincide più necessariamente con quello dello studio professionale individuale tradizionale.
Ed è proprio qui che emerge una delle più grandi contraddizioni dell’intero dibattito sulle società di mezzi.
Perché se il sistema contemporaneo ammette ormai senza particolari difficoltà la presenza del capitale, i soci laici, le società di capitali sanitarie e persino strutture nelle quali il professionista non coincide con il proprietario della struttura, diventa estremamente difficile sostenere che il vero problema giuridico sia la semplice presenza di una società patrimoniale che si limiti a detenere immobili o attrezzature.
In altri termini, delle due l’una.
O si sostiene che la presenza del capitale sia incompatibile con il settore odontoiatrico in qualunque forma, ma allora occorrerebbe mettere radicalmente in discussione l’intero modello delle società sanitarie contemporanee.
Oppure si prende atto che il problema non è il capitale in sé, ma il modo in cui esso interagisce con l’attività sanitaria.
Insomma, se le cose stanno così – e stanno certamente così -, e se il socio laico è ormai considerato compatibile persino con una società autorizzata all’esercizio dell’attività e della professione sanitaria, diventa difficile sostenere che lo stesso soggetto debba invece considerarsi automaticamente incompatibile quando opera esclusivamente nella dimensione patrimoniale ed organizzativa.
Il vero punto, evidentemente, non è la semplice presenza del capitale.
Il vero punto è stabilire dove finisca l’organizzazione economica ed inizi l’esercizio della professione sanitaria.
A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro che il vero problema delle società di mezzi non coincide né con la presenza del capitale né con la semplice dissociazione tra patrimonio ed attività professionale. Se così fosse, del resto, l’intero sistema odontoiatrico contemporaneo sarebbe già entrato in collisione con sé stesso.
Le società di capitali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria esistono, operano quotidianamente e sono ormai pienamente integrate nel mercato. I soci laici sono stati progressivamente accettati dalla giurisprudenza e dal sistema autorizzatorio. Il leasing operativo, il noleggio di attrezzature e le strutture organizzate in forma imprenditoriale rappresentano realtà assolutamente ordinarie.
La questione, quindi, non può essere ridotta alla semplice presenza della società o del capitale.
Il punto vero è capire fino a che momento la struttura societaria si limiti ad organizzare mezzi, patrimonio ed investimenti e quando invece finisca col penetrare nell’attività sanitaria vera e propria.
Perché è lì che cambia la natura del problema.
L’ordinamento, infatti, sembra ormai accettare senza particolari difficoltà la distinzione tra proprietà del capitale ed esercizio della professione sanitaria. Ciò che continua invece a considerare inammissibile è che soggetti privi di abilitazione si sostituiscano sostanzialmente al medico nell’esercizio dell’attività clinica o nella direzione delle scelte terapeutiche.
È questo il motivo per cui l’autonomia professionale del sanitario continua a rappresentare il vero perno dell’intero sistema.
Finché il professionista mantiene il controllo effettivo dell’attività clinica, delle decisioni terapeutiche e del rapporto con il paziente, la presenza della struttura patrimoniale tende fisiologicamente a perdere centralità. Quando invece il medico diventa poco più di un esecutore inserito in un meccanismo economicamente governato da soggetti non sanitari, il problema cambia completamente natura.
Molto spesso il dibattito sulle società di mezzi viene affrontato come se qualunque presenza del capitale all’interno dell’odontoiatria costituisse automaticamente una minaccia per la professione. Ma una impostazione del genere fatica seriamente a confrontarsi con la realtà economica contemporanea.
Il dentista moderno opera infatti dentro strutture sempre più complesse, caratterizzate da investimenti tecnologici importanti, costi organizzativi elevati, adempimenti normativi crescenti e necessità finanziarie che difficilmente potrebbero essere sostenute attraverso il solo modello tradizionale dello studio individuale.
È quindi del tutto fisiologico che il mercato abbia sviluppato strumenti capaci di separare la dimensione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la proprietà degli immobili e più in generale l’organizzazione economica dello studio dall’attività sanitaria svolta dal professionista.
La società di mezzi nasce esattamente in questo spazio.
Nella maggior parte dei casi essa non viene utilizzata per effettuare direttamente attività sanitarie mascherate, ma per detenere immobili, acquistare attrezzature, organizzare investimenti, proteggere il patrimonio familiare o segregare il rischio professionale. Tutte attività che, di per sé, non coincidono affatto con l’esercizio della professione sanitaria.
Ed è difficile sostenere il contrario senza mettere in discussione una parte enorme dell’organizzazione economica contemporanea.
Naturalmente questo non significa che qualunque struttura societaria possa considerarsi automaticamente lecita. Esistono situazioni nelle quali la società smette progressivamente di limitarsi alla dimensione patrimoniale ed organizzativa ed inizia invece ad esercitare una influenza sostanziale sull’attività sanitaria.
Ed è in queste aree che iniziano i problemi reali.
Il punto non è tanto la proprietà formale delle attrezzature o l’esistenza della società in sé. Il problema emerge quando la struttura finisce col controllare concretamente il lavoro del sanitario, condizionare le decisioni terapeutiche, dirigere il rapporto con il paziente oppure trasformare il professionista in una figura sostanzialmente subordinata rispetto ad una organizzazione dominata dal capitale.
In casi del genere la questione non riguarda più la semplice organizzazione patrimoniale. Si entra invece nel terreno molto più delicato della possibile compressione dell’autonomia professionale del medico e, nei casi estremi, dell’esercizio sostanziale dell’attività sanitaria da parte di soggetti privi di abilitazione.
È proprio questa la ragione per cui appare sempre più difficile sostenere che il vero discrimine possa essere individuato nella mera proprietà del riunito odontoiatrico.
Le maggiori criticità emergono quasi sempre sul piano concreto dei rapporti. Molte società di mezzi, infatti, non diventano problematiche per la loro esistenza astratta, ma per il modo in cui vengono costruiti i rapporti economici ed organizzativi con il professionista.
Il problema nasce, ad esempio, quando i canoni risultano direttamente collegati agli utili dell’attività sanitaria, quando la struttura assume un controllo eccessivo dell’organizzazione operativa oppure quando la separazione tra patrimonio ed attività clinica diventa sempre meno percepibile.
Anche i contratti assumono, sotto questo profilo, un ruolo fondamentale. Una società patrimoniale coerente con il proprio modello dovrebbe limitarsi a:
Quando invece il contratto attribuisce alla società poteri che finiscono col coinvolgere direttamente l’attività sanitaria, la distinzione tra capitale e professione tende progressivamente ad indebolirsi.
Ed è proprio lì che aumentano i rischi fiscali, autorizzativi, ordinistici e, nei casi più gravi, anche penali.
Probabilmente è proprio alla luce di queste considerazioni che oggi l’art. 9 della Legge Volponi dovrebbe essere reinterpretato. Una lettura puramente letterale della norma, oltre a risultare sempre meno compatibile con il sistema contemporaneo, rischierebbe infatti di produrre effetti profondamente contraddittori.
Oggi il sistema ha ormai accettato la presenza delle società di capitali, dei soci laici, del leasing operativo, del noleggio di attrezzature e più in generale della dissociazione tra capitale ed esercizio professionale. Pensare quindi di affrontare il problema esclusivamente attraverso il criterio della proprietà formale dello strumentario odontoiatrico significa probabilmente utilizzare categorie appartenenti ad un contesto storico ormai superato.
La vera questione sembra piuttosto essere un’altra: impedire che il capitale si trasformi in esercizio abusivo dell’attività sanitaria. Ed è una differenza decisiva.
Perché organizzare patrimonio, investimenti ed attrezzature non coincide necessariamente con l’esercizio della professione sanitaria. Il problema nasce semmai quando la struttura economica invade la sfera clinica e finisce col sostituirsi sostanzialmente al professionista.
È probabilmente questo, oggi, il vero significato sistematico della Legge Volponi.
Se vuoi approfondire questo argomento ti invitiamo a partecipare al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Potrai partecipare insieme al tuo Team ed affrontare insieme la sfida della Organizzazione per Processi nello studio dentistico. Iscriviti online a questo link di iscrizione, ti aspettiamo!
Se il problema delle società di mezzi non coincide con la mera presenza del capitale ma con il rischio che la struttura invada l’attività sanitaria, allora diventa abbastanza evidente che la vera partita si giochi soprattutto sul piano concreto dell’organizzazione.
Per anni molte società di mezzi sono state costruite in modo approssimativo, spesso utilizzando:
Insomma, una società di mezzi realmente sostenibile non può limitarsi ad “autodefinirsi” patrimoniale. Deve esserlo davvero. E la prima verifica passa quasi inevitabilmente dall’oggetto sociale.
Molte società, ad esempio, soprattutto quando partecipate da soggetti laici, commettono l’errore di inserire clausole eccessivamente ampie o formulate in modo ambiguo, arrivando talvolta a richiamare direttamente:
È una impostazione pericolosa. Soprattutto quando i soci laici sono odontotecnici che sono la categoria più esposta a sospetti in merito all’abusivismo in ambito ordinistico (anche se nella grande maggioranza dei casi dietro un abusivo c’è sempre un prestanome iscritto all’albo).
Una società di mezzi coerente con il proprio ruolo dovrebbe invece limitarsi ad attività chiaramente compatibili con la gestione patrimoniale ed organizzativa, evitando accuratamente qualunque sovrapposizione con la sfera clinica riservata ai professionisti. La distinzione, del resto, non è soltanto teorica.
Perché più l’oggetto sociale tende ad avvicinarsi all’attività sanitaria, più diventa difficile sostenere che la struttura si limiti realmente ad organizzare mezzi e patrimonio.
Eppure, per quanto possa sembrare paradossale, nella nostra esperienza consulenziale ci imbattiamo spesso in statuti di società di mezzi il cui oggetto sociale è costellato di clausole tipiche di società di erogazione di prestazioni sanitarie. Non vale obiettare che un oggetto sociale si scrive anche per le attività che si potrebbero fare in un secondo momento distante nel tempo. Nel nostro caso specifico e nel contesto appena descritto, si tratta di una obiezione poco convincente. E in particolare il o i soci laici che cadono in queste leggerezze, magari perchè mail consigliati, vanno in cerca di guai altrimenti evitabili.
Il vero punto, tuttavia, non è soltanto ciò che viene scritto nello statuto. La sostenibilità del modello dipende soprattutto dal modo in cui la separazione tra patrimonio ed attività sanitaria viene concretamente realizzata nella pratica quotidiana.
Molte strutture, infatti, commettono l’errore di costruire società formalmente patrimoniali che, nella realtà operativa, finiscono col esercitare una influenza molto più ampia sull’organizzazione sanitaria dello studio.
Una società di mezzi coerente con il proprio modello dovrebbe mantenersi rigorosamente esterna:
Ciò non significa, naturalmente, che la struttura non possa organizzare aspetti economici o patrimoniali. Il problema nasce quando la separazione diventa puramente formale e la società finisce invece col governare sostanzialmente il funzionamento sanitario dello studio. A ben vedere, il discrimine reale non sembra essere la semplice presenza della società, ma la capacità del sistema di mantenere realmente distinta la gestione del capitale dall’esercizio della professione sanitaria.
Anche il tema contrattuale assume, in questo contesto, un ruolo centrale. Molti contratti utilizzati negli anni all’interno delle società di mezzi presentano infatti clausole che finiscono col avvicinare eccessivamente la struttura patrimoniale all’attività sanitaria. Il problema emerge soprattutto quando il compenso della società viene direttamente collegato:
In casi del genere la società rischia di apparire non più come semplice proprietaria dei mezzi, ma come soggetto economicamente integrato nell’attività professionale del dentista.
Una struttura patrimoniale coerente dovrebbe invece percepire compensi parametrati:
senza trasformarsi in una sorta di compartecipe economico dell’attività sanitaria.
Lo stesso discorso vale per i contratti.
Più il contenuto del rapporto tende a sconfinare nell’organizzazione clinica, nel controllo dell’attività sanitaria o nella gestione terapeutica, più aumenta il rischio che la distinzione tra capitale e professione perda credibilità.
Esiste poi un aspetto spesso sottovalutato ma tutt’altro che irrilevante: la percezione esterna della struttura.
Molte società di mezzi vengono infatti costruite in modo formalmente corretto, salvo poi presentarsi sul mercato come se fossero esse stesse il soggetto che esercita attività sanitaria. Siti internet, campagne pubblicitarie, comunicazione commerciale, gestione del marchio e organizzazione del rapporto con il paziente possono progressivamente trasmettere l’idea che la struttura patrimoniale coincida con il vero centro decisionale dell’attività odontoiatrica. Anche questo è un elemento che merita attenzione.
Perché la sostenibilità del modello non dipende soltanto dalla correttezza dei contratti, dall’oggetto sociale o dalla struttura societaria, ma anche dalla coerenza complessiva del sistema.
Una società che si definisce “di mezzi” ma che, nella percezione del mercato, appare come il soggetto che organizza e governa direttamente l’attività sanitaria finisce inevitabilmente per indebolire la stessa distinzione sulla quale fonda la propria legittimità.
Naturalmente non esiste una formula magica capace di eliminare qualunque rischio. Sarebbe poco serio sostenerlo. Esistono però alcuni criteri che, se rispettati con coerenza, rendono il modello molto più difendibile sia sul piano fiscale che su quello autorizzativo ed ordinistico.
In primo luogo la società dovrebbe mantenersi rigorosamente esterna all’attività clinica, evitando qualunque interferenza nelle decisioni terapeutiche o nell’autonomia professionale del sanitario. In secondo luogo la separazione tra patrimonio ed attività sanitaria dovrebbe risultare reale e percepibile, non soltanto formalmente dichiarata nei contratti.
Anche la struttura economica dei rapporti dovrebbe riflettere questa impostazione, evitando modelli nei quali la società finisca col partecipare direttamente ai risultati economici dell’attività sanitaria.
Infine, probabilmente, il punto più importante riguarda proprio l’approccio culturale con cui il tema viene affrontato.
Perché una società di mezzi costruita esclusivamente per “spingere” al massimo l’ottimizzazione fiscale tenderà inevitabilmente a diventare più vulnerabile. Una struttura costruita invece per reali esigenze patrimoniali, organizzative e familiari risulterà normalmente molto più coerente anche sul piano sistematico.
Ed è probabilmente proprio questa la differenza fondamentale che continua ancora oggi a separare le società di mezzi fisiologiche da quelle realmente patologiche.
Alla fine di questo percorso emerge forse una considerazione molto più semplice di quanto il dibattito degli ultimi anni abbia lasciato intendere.
Il problema delle società di mezzi non sembra essere la presenza della società, del capitale o dei soci laici. Se così fosse, del resto, il sistema contemporaneo dovrebbe considerare incompatibile una parte enorme dell’odontoiatria moderna, comprese le stesse società autorizzate all’esercizio dell’attività e della professione sanitaria che oggi operano legittimamente sul mercato.
La vera linea di confine appare invece un’altra e riguarda il rapporto tra organizzazione economica ed esercizio della professione sanitaria.
Finché la società si limita realmente a detenere immobili, organizzare investimenti, gestire attrezzature o proteggere il patrimonio familiare del professionista o del socio laico, il modello sembra inserirsi in modo abbastanza coerente dentro l’evoluzione economica e normativa del settore odontoiatrico contemporaneo. Quando invece la struttura finisce col invadere la sfera clinica, comprimere l’autonomia del medico o trasformarsi nel vero centro decisionale dell’attività sanitaria, allora il problema cambia radicalmente natura.
È probabilmente proprio qui che il tema delle società di mezzi incontra il vero significato moderno della lotta all’abusivismo.
Una lotta che dovrebbe servire a proteggere il paziente e l’autonomia professionale del sanitario, non a contrastare ideologicamente ogni forma di evoluzione organizzativa del settore o a colpire proprio quei dentisti che cercano semplicemente strumenti leciti per separare patrimonio ed attività professionale.
Più in generale, la sensazione, a ben vedere, è che il sistema stia ancora cercando un equilibrio tra categorie nate in un mercato odontoiatrico profondamente diverso e una realtà economica che nel frattempo si è trasformata molto più rapidamente delle norme chiamate a disciplinarla. Ed è probabilmente proprio in questa tensione irrisolta che continua ancora oggi a collocarsi il vero nodo delle società di mezzi odontoiatriche.
Se vuoi approfondire questo argomento ti invitiamo a partecipare al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Potrai partecipare insieme al tuo Team ed affrontare insieme la sfida della Organizzazione per Processi nello studio dentistico. Iscriviti online a questo link di iscrizione, ti aspettiamo!
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it