Attraverso i particolari diritti sulle quote di una srl è possibile attribuire ai soci prerogative non proporzionali alla porzione di quote detenute da ciascuno di essi. Tale rapporto asimmetrico tra la percentuale di quote detenute e il fascio di diritti cui il socio è legato consente di ottenere interessanti opportunità che si rivelano tali in peculiari circostanze. Sia nel momento in cui si devono trasferire gli utili ad una holding che quando si deve regolare il passaggio generazionale. In questo articolo si passeranno in rassegna tutte le principali casistiche
Si tratta di una delle più interessanti prerogative concesse ai soci di una srl al fine di costruire una situazione su misura per ogni particolare esigenza e che si presta a diversi scopi.
Secondo l’art. 2468, co. 3, c.c., è sancita “la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
Con tale possibilità, infatti, è possibile confezionare un vestito su misura per il singolo socio, soddisfacendo esigenze di natura particolare dello stesso.
Il privilegio connesso alla distribuzione degli utili può manifestarsi in differenti modalità, come ad esempio le seguenti:
– ad alcuni soci può essere attribuita una priorità nel percepimento degli utili, nel senso cioè di escludere alcuni soci nel riparto fino a soddisfacimento di tali soci (ad esempio, al socio Tizio può essere attribuito il diritto di percepire prioritariamente gli utili fino ad euro 10.000, e per la quota eccedente concorre con gli altri soci in proporzione alla quota posseduta);
– in presenza di soci con differenti percentuali di partecipazione al capitale sociale (ad esempio, 10% al socio Tizio, 45% al socio Caio e 45% al socio Sempronio ), è possibile prevedere che gli utili siano ripartiti in modo proporzionale fino ad un determinato imposto, mentre per quello eccedente concorrano in modo equanime solamente i soci con partecipazione pari al 45%.
Relativamente ai diritti “riguardanti l’amministrazione”, è particolarmente calzante il contenuto della Massima n. I.I.12 del Consiglio Notarile del Triveneto, secondo cui rientrano in tale ambito: il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori; il diritto di nomina di uno o più sindaci e revisori; il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della società.
L’attribuzione di particolari diritti non comporta la creazione di particolari categorie di quote sociali (Massima n. I.I.9 del Consiglio Notarile del Triveneto), atteso che è necessario individuare nominativamente nello statuto i soci destinatari dei particolari diritti, ovvero individuarli per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio, ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, ai soci persone giuridiche, ai soci residenti all’estero, ecc.);
La modifica dei particolari diritti attribuiti ai soci può essere sempre attuata, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci. Se l’atto costitutivo prevede la modifica di tali diritti a maggioranza, è garantito al socio che non acconsente alla modifica, il diritto di recesso.
Non è possibile attribuire ai soci particolari diritti connessi all’esercizio del diritto di voto, il quale è sempre proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che non è legittima una clausola che escluda dal diritto di voto uno o più soci.
I particolari diritti sulle quote sono legati alla persona del socio per cui non dovrebbero essere trasferiti nel caso eventuale di una cessione della quota stessa. Fa eccezione il caso in cui sia lo statuto direttamente a stabilire tale trasferibilità.
Dopo aver, sia pure succintamente, delineato il quadro generale che attiene alla tematica in esame, vediamo ora di analizzare alcuni potenziali utilizzi di questi particolari diritti nell’ambito che ai noi più interessa e cioè quello sanitario e odontoiatrico.
Un primo e fondamentale utilizzo dei diritti sull’utile è quello che più specificatamente riguarda le srl-stp. I particolari diritti sul dividendo possono ad esempio rilevarsi molto utili per fare in modo di trasferire i dividendi dalla stp stessa ad una società che la stessa non controlla per i limiti intrinseci allo strumento (ad esempio un’altra srl, che assume il ruolo di holding spuria in questo caso, in quanto la stessa non può che controllare una quota di minoranza della stp stessa).
Come è noto, il trasferimento dei dividendi ad un’altra società è beneficiato da un trattamento fiscale di particolare favore, nel senso che in luogo dell’imposta del 26% si applica una imposta del 24% sul 5% dei dividendi stessi (un’imposta quindi pari all’1,2%).
E’ chiaro che attribuendo statutariamente particolari diritti sull’utile al socio di minoranza srl (che, come è noto, non può avere quote in misura superiore al 33% nella srl-stp) si ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe attraverso il controllo di una holding vera e propria (una società, cioè, che controlla la srl odontoiatrica con una percentuale delle quote pari o superiore al 51%); e cioè quello di trasferire la totalità o la gran parte degli utili prodotti dalla srl-stp beneficiando del trattamento fiscale agevolato che normalmente (e cioè senza i particolari diritti sulle quote) gli sarebbe precluso.
Lo schema srl-stp-srl holding si presterebbe bene anche al fine di superare molti dei limiti imposti dallo strumento stp. Il titolare o i titolari – siano essi medici o dentisti – potrebbero far esercitare alla srl holding tutte le attività che la stp non può porre in essere, per i limiti legati all’oggetto sociale esclusivo che la caratterizza, ottenendo effetti molto simili a quelli che potrebbero ottenersi utilizzando una srl commerciale pura (che oltre che a gestire l’ambulatorio può servire a porre in essere direttamente quelle stesse attività).
Naturalmente, questa soluzione per la stp potrà essere utile non a tutti i titolari di stp ma solo a quelli che conseguono utili di una certa rilevanza. In mancanza di quest’ultima condizione, infatti, la convenienza fiscale potrebbe essere più che assorbita dai maggiori costi di esercizio che la strutturazione di due società in luogo di una inevitabilmente comporta.
Sui diritti concernenti gli utili, il discorso che abbiamo già affrontato in merito alla stp può ovviamente essere replicato anche nel caso di una srl ordinaria che gestisce l’ambulatorio, così come più facilmente per una srl holding che partecipa e controlla alla/la srl odontoiatrica. Anzi, è appena il caso di avvertire il lettore che la sede più indicata per utilizzare questo strumento è proprio quella della holding, laddove una compagine familiare che vi partecipa può essere regolata in misura asimmetrica proprio per realizzare un più puntuale adattamento alla singola situazione che caratterizza quella compagine.
Si pensi, a mero titolo di esempio, a tutte quelle situazioni in cui si preferisce confinare l’eventuale conflittualità familiare in una sede diversa da quella rappresentata dalla società operativa (la srl odontoiatrica nel caso che a noi più interessa), al fine di non disturbare e ingessare rispettivamente la società operativa e la sua operatività stessa con questioni che non hanno alcuna rilevanza per quella.
Per gli stessi motivi, i particolari diritti possono essere utilizzati per compensare le differenze tra le capacità e gli interessi dei soci familiari. Ad esempio, è frequente il caso in cui alcuni figli (o lo stesso coniuge) non abbiano alcun interesse e persino alcuna capacità utile alla gestione della società, mentre altri componenti del nucleo familiare potrebbero trovarsi in una situazione opposta. Ecco che i particolari diritti da assegnare statutariamente a ciascun socio della holding possono servire ad assegnare ad alcuni di essi poteri speciali di amministrazione mentre ad altri un mero diritto previlegiato agli utili, a titolo di compensazione. Tutto ciò, anche in chiave successoria, al fine quindi di evitare lesioni dei diritti dei legittimari e nel contempo di permettere la buona gestione del gruppo societario e delle società operative, che sono anche quelle che in ultima analisi sono quasi sempre le uniche a produrre reddito reale, salvo poi rigirarlo nei modi e con i trattamenti fiscali che ormai ben conoscete, alla holding stessa.
I dentisti in particolare vedono la holding solo sotto il profilo del vantaggio fiscale ma è giusto che sappiano che – esattamente come per la srl odontoiatrica – i principali motivi per cui ad essa si ricorre in un ambito tecnico sono extra-fiscali e attengono precisamente alle tematiche cui si è appena accennato.
Naturalmente, nulla esclude che di tali particolari diritti si possa fare un uso ragionato e sensato anche all’interno della srl odontoiatrica, sia essa controllata da una holding o meno.
Per capire il tema del vantaggio asimmetrico che si può creare con questi particolari diritti sulle quote, è necessario completare il quadro di questi e in particolar modo per tutto quanto attiene ai particolari diritti in merito all’amministrazione di cui, fino ad ora, non abbiamo ancora mai parlato con un minimo di dettaglio.
Questi ultimi possono riguardare:
Come potete capire, si tratta di una rosa di diritti molta ampia che ben si presta a condizionare l’amministrazione della società in misura più o meno allargata e/o a riservarla solo ad alcuni soci rispetto ad altri. Appare evidente che chi è stato previlegiato nell’amministrazione, non possa poi pretendere di riservarsi uguali previlegi anche nella distribuzione degli utili. Il resto lo potete intuire benissimo da soli.
Al fine di completare il quadro dei diritti inerenti l’utile, va anche aggiunto che la prassi notarile considera ugualmente esperibile l’attribuzione di particolari diritti a singoli soci anche in merito all’attribuzione delle riserve, alla ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita in caso di vendita delle partecipazioni sociali da parte di più soci o di riscatto delle partecipazioni sociali, ad un diritto speciale alla quota di partecipazione.
L’unico limite che si può individuare all’attribuzione di tutti questi particolari diritti è quello rappresentato dal divieto di patto leonino di cui all’art. 2265c.c., ossia nella disposizione per cui è nullo il patto con cui uno o più soci siano esclusi in maniera permanente e totale di ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Appare evidente che prima di arrivare a integrare gli estremi di cui sopra, resta un’amplissima rosa di scelte possibili ai soci che intendono conseguire finalità considerate meritevoli di tutela da parte dell’Ordinamento giuridico. E tali finalità sono e restano in particolare quelle di creare le condizioni per una sana gestione della società e di tutelare gli interessi degli eredi nel momento in cui si realizza la trasmissione intergenerazionale della o delle aziende.
Ora appare più chiaro l’ambito applicativo di questi particolari diritti al nostro vissuto di tutti i giorni.
Così come anche appare chiara la rosa di possibili utilizzi in ambito societario, soprattutto in quell’ambito circoscritto delle micro aziende familiari che più ci interessano.
I particolari diritti possono servire a costruire un vestito su misura utile a meglio adattare la gestione alla peculiare situazione che caratterizza questo o quel soggetto, questa o quella compagine familiare; ad attribuire ai membri del nucleo familiare stesso peculiari prerogative che siano in grado di perseguire, per propria volontà ed attitudine; a spostare gli utili su un’altra società con un trattamento fiscale previlegiato, persino nei casi in cui gli sarebbe altrimenti precluso (stp+holding); a realizzare un passaggio generazionale intelligente, senza per questo ledere le norme della successione che vedono tutti gli eredi trattati in pari misura.
Non è un caso se queste eccezioni al diritto successorio siano state introdotte in ambito aziendale. Lo Stato si è presto accorto che il fatto che la terza generazione sia in grado di distruggere tutto il patrimonio aziendale creato dalle precedenti – che è esattamente quello che accade in Italia da tempo e in sensibile misura – non costituisce solo un problema limitato a questa o a quella compagine, a questo o a quell’imprenditore.
E’ in realtà un problema di interesse comune perché comporta perdite di ricchezza, di posti di lavoro e di gettito fiscale.
E visto che questa raggiunta consapevolezza statale e le norme che ne sono conseguite fanno al caso nostro, sarebbe imperdonabile, ora che le avete conosciute, farne a meno quando è il caso di utilizzarle.
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