Talvolta alcune differenze giuridiche aprono alcune strade ma rischiano di chiuderne altre. Ed è per questo motivo che conviene tenere il cervello sempre accesso e interrogarsi […]
Talvolta alcune differenze giuridiche aprono alcune strade ma rischiano di chiuderne altre. Ed è per questo motivo che conviene tenere il cervello sempre accesso e interrogarsi sulle possibili implicazioni di certe scelte.
Mi riferisco in particolare alle clausole statutarie tipiche da inserire nell’oggetto sociale di una srl odontoiatrica di gestione dell’ambulatorio e in particolare alle nuove possibilità aperte dall’innovativo portato normativo del DDL Concorrenza.
In certo senso l’emanazione di questa norma ha definito un prima e un dopo e conviene effettuare un’analisi attenta sulle sue possibili implicazioni.
Prima del DDL Concorrenza, la clausola statutaria tipica della srl in parola era più o meno questa:
“organizzazione e gestione di una struttura sanitaria odontoiatrica, con le previste autorizzazioni di legge e con espressa esclusione delle attività professionali protette che devono essere affidate a professionisti abilitati”.
Dopo il DDL Concorrenza si parla molto più genericamente di società che effettuano l’attività odontoiatrica sotto la responsabilità di un direttore sanitario iscritto all’albo e al cui interno le prestazioni siano effettuate da professionisti abilitati.
Intanto appare evidente l’effetto di quel fenomeno più volte confermato di graduale scadimento qualitativo del processo di produzione legislativa; cosa vuole dire attività odontoiatrica?
Appare evidente a chiunque abbia dimestichezza con il Diritto che sotto il profilo squisitamente giuridico non vuole dire assolutamente nulla. Si tratta di una definizione a-tecnica che sembra rimandare al gergo comune e che non solo sembra alludere al superamento della sempre vigente distinzione tra attività sanitaria professionale e imprenditoriale ma che persino pare lasciare la porta aperta ad altri possibili nuovi generi di esercizio.
Quest’ultima affermazione devi intendersi come un’evidente provocazione ma neanche una provocazione troppo ardita.
Chi scrive ha partecipato in qualità di rappresentante di una associazione di tutela dei piccoli ambulatori al processo di costruzione di questo testo e ricorda bene le circostanze in cui è nato: quella norma era stata originariamente scritta per la stp (che doveva divenire per suo tramite l’unica forma societaria ammessa) e solo dopo rimaneggiamenti successivi ha assunto quella forma definitiva. Tuttavia questo non basta certamente a giustificarne una formulazione così infausta e di sicuro nulla toglie alla superficialità di detta formulazione sul piano giuridico.
Nella sostanza, quando si inquadra quella norma nel combinato disposto di tutte le altre, nulla è cambiato all’atto pratico. Le prestazioni protette devono essere comunque ed esclusivamente affidate ai professionisti anche dopo il DDL concorrenza e su società il cui oggetto sociale è stato definito sulla sua falsariga.
Tuttavia, non è mai buona prassi quella di sottovalutare la forma e la lettera della norma. Ed è appena il caso di capire perché anche nella fattispecie che stiamo esaminando.
Di fatto sono diversi i Notai che scrivono oggetti sociali nella “nuova formulazione” senza necessariamente fare diretto riferimento all’obbligo di affidare le prestazioni protette ai professionisti abilitati.
Benchè il DDL Concorrenza faccia ancora riferimento esplicito a quell’obbligo, di fatto nelle clausole statutarie delle nuove srl spesso quel riferimento manca, quasi fosse da considerare un obbligo implicito e scontato che non abbisogna di essere ribadito. E questo sta già creando problemi con diverse Camere di Commercio. Perché le stesse di rado non fanno una piega mentre molto più spesso chiedono di apporre integrazioni utili a specificare il ruolo essenziale del professionista abilitato anche nella dicitura dell’oggetto sociale.
D’altra parte, non basta un testo legislativo per abbattere certi abiti mentali, a maggior ragione se tali abiti corrispondono a valide ragioni di tutela dell’interesse pubblico. E che il fatto che le prestazioni sanitarie siano univocamente legate ai professionisti abilitati costituisca sicuramente e anche una tematica di pubblico interesse non è possibile dubitare. Nella migliore delle ipotesi costruire gli oggetti sociali con diciture affini al nuovo testo legislativo senza alcuna specificazione in tal senso rischia di far perdere tempo nel momento in cui si costituisce una società e la si va ad iscrivere al Registro delle Imprese.
A ben vedere, tuttavia, ben altri rischi si prospettano all’orizzonte come possibili e questa volta di natura ben più preoccupante: alludo a rischi di natura fiscale.
Abbiamo già evidenziato, in altri post, come sia proprio il fatto di poter considerare escluse dall’oggetto sociale di una srl di gestione di un ambulatorio (e persino da quello di una stp) l’effettuazione di prestazioni sanitarie sul paziente quell’elemento dirimente che giustifica la fatturazione di quelle prestazioni alla società.
Se così non fosse, il dentista socio e titolare della società che effettua al suo interno anche prestazioni sanitarie in qualità di collaboratore non potrebbe, neanche volendo, fatturarle alla stessa. Sarebbe, a tutti gli effetti, un socio lavoratore e il socio lavoratore non ha altro diritto per vedersi remunerato il proprio apporto che quello della percezione dei dividendi.
E’ proprio il fatto che quelle prestazioni non possono rientrare nell’oggetto sociale che apre alla possibilità di fare eccezione alla regola generale e quindi giustifica la loro fatturazione alla società da parte del titolare collaboratore.
Al momento, non si ha notizia di censure orientate in questo senso da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il che non significa certo che non potrebbero prodursi in futuro.
Queste considerazioni servono quindi a dare una sia pur parziale idea di quali conseguenze possono prodursi per effetto della faciloneria con cui certe leggi vengono scritte o interpretate nel contesto contemporaneo. Una faciloneria che rischia di produrre effetti perversi ad esclusivo danno di coloro che su quella base si trovano ad operare e che magari da quella semplificazione avevano tratto evidenti motivi di soddisfazione. Non immaginando che potesse trattarsi di una vittoria solo apparente.
Non è dato sapere se questa faciloneria ermeneutica derivi dall’annacquamento della distinzione tra esercizio professionale o imprenditoriale dell’attività odontoiatrica o da altri fattori.
Quello che è certo è che esistono fondati motivi di opportunità nel ribadire, anche all’interno dell’oggetto sociale delle srl nate post DDL Concorrenza, l’obbligo di affidamento delle prestazioni sanitarie in capo ai professionisti protetti. Motivi che vanno ben oltre il sia pur doveroso obbligo di rispetto non solo sostanziale ma persino formale della norma.
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