

Molti dentisti producono redditi da libri, corsi, marchi o contenuti digitali, ma pochi sanno che non tutti i diritti d’autore sono uguali. Alcuni rientrano nel regime forfettario e incidono sul tetto degli 85.000 euro, altri restano fuori e seguono l’IRPEF ordinaria. Una guida chiara e aggiornata, da condividere con il proprio commercialista, per distinguere, pianificare e ottimizzare il proprio reddito professionale, evitando errori fiscali e contributivi.

Negli ultimi anni il lavoro del dentista è profondamente cambiato e per una serie numerosa di motivi oggi il dentista è sempre più interessato al tema dei diritti d’autore.
Accanto all’attività clinica tradizionale, infatti, molti professionisti hanno sviluppato nuovi canali di espressione e di reddito: scrivono libri, realizzano corsi di formazione, creano marchi, si occupano di divulgazione scientifica, sviluppano strumenti e software.
In tutti questi casi il compenso non deriva da una prestazione sanitaria, ma dallo sfruttamento economico di un bene immateriale, cioè da un diritto d’autore o da una royalty.
Questo genere di redditi è sempre più diffuso nel mondo odontoiatrico, ma la loro gestione fiscale e previdenziale è spesso confusa. Molti dentisti li trattano come se fossero tutti uguali, senza distinguere tra le diverse nature giuridiche e senza sapere che da questa distinzione dipendono conseguenze molto concrete:
La normativa, invece, distingue chiaramente tra due situazioni: i diritti d’autore correlati all’attività professionale e quelli non correlati.
La differenza non è soltanto formale: cambia il trattamento fiscale, contributivo e persino la documentazione da emettere (fattura con partita IVA o ricevuta con codice fiscale).
Conoscere questa distinzione è fondamentale per pianificare correttamente il proprio reddito e per evitare di uscire inavvertitamente dal regime agevolato del forfettario.
Quando si parla di diritti d’autore, non si fa riferimento solo alla scrittura di un libro o a un articolo scientifico.
Nel contesto odontoiatrico, le potenziali fonti di diritti d’autore e di royalties sono molteplici e spesso si intrecciano con la normale attività professionale.
Un dentista può, ad esempio, rivendicare diritti economici sul marchio o sul logo del proprio studio, se ne ha registrato la titolarità, oppure può cedere l’uso del marchio a una società odontoiatrica o a un gruppo commerciale.
Può essere autore o coautore di brevetti industriali, come strumenti o dispositivi odontoiatrici, componenti implantari, o software clinici da lui progettati.
Può percepire compensi derivanti da pubblicazioni scientifiche, da manuali didattici, da slide per corsi e convegni, o dalla cessione di materiali formativi utilizzati in attività di docenza.
In altri casi, il professionista può ricevere royalties per l’uso della propria immagine o del proprio nome in iniziative di comunicazione, per la partecipazione a video promozionali o per la creazione di contenuti digitali: post, podcast, video divulgativi o campagne di marketing odontoiatrico.
Ognuna di queste fonti può generare un reddito di natura diversa: talvolta correlato all’attività professionale, talvolta completamente estraneo.
E da questa distinzione discende tutto: il modo in cui il reddito si dichiara, la sua tassazione, la contribuzione ENPAM e la sua eventuale incidenza sul limite del forfettario.
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Una volta compreso che i compensi da diritti d’autore possono avere origini molto diverse, è fondamentale capire come vanno trattati fiscalmente.
La regola generale è semplice: tutto dipende dal legame con l’attività professionale odontoiatrica.
Se la royalty nasce per effetto o in connessione diretta con la propria attività di dentista, viene considerata correlata all’attività professionale.
Se invece il compenso deriva da un’opera o da un’attività che non ha nulla a che vedere con la professione sanitaria, è una royalty non correlata.
Questa distinzione, chiarita ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n 9 del 10 aprile 2019 e nella Risposta ad interpello n. 517 del 2019, è il punto di partenza per determinare tutto il resto:
Le royalties correlate sono quelle che derivano da un’attività direttamente collegata all’esercizio della professione.
Esempi tipici: un libro di odontoiatria, un corso ECM, un software clinico, un video di formazione professionale, o la cessione del diritto d’uso di una metodologia operativa ideata dal dentista.
In questo caso, la normativa fiscale stabilisce che il reddito:
Fiscalmente, quindi, le royalties correlate si comportano come un’estensione dell’attività professionale.
Non si applica la ritenuta d’acconto del 20%, né l’IVA, e il reddito viene tassato in modo uniforme insieme agli altri compensi professionali del dentista.
Diverso è il caso delle royalties non correlate: compensi percepiti per attività che non hanno alcun legame diretto con la professione odontoiatrica.
Esempi: la concessione in uso di un marchio commerciale, un libro di narrativa, un podcast di divulgazione generale, o una collaborazione per campagne pubblicitarie.
Questi compensi:
Questa esclusione è stata chiarita espressamente dall’Agenzia delle Entrate: i redditi che non derivano da attività d’impresa o di lavoro autonomo non partecipano al conteggio del tetto, perché la soglia riguarda solo i compensi professionali o imprenditoriali.
In pratica, un dentista in regime forfettario potrebbe percepire fino a 84.000 euro di compensi professionali e, nello stesso anno, 50.000 euro di royalties non correlate, restando comunque nel regime agevolato.
Anche le modalità di documentazione cambiano in base alla natura della royalty:
L’assenza della partita IVA, in questo secondo caso, non è un errore ma una conseguenza naturale del fatto che il reddito non nasce da un’attività professionale abituale.
In sintesi, le royalties correlate e quelle non correlate possono sembrare simili, ma hanno effetti completamente diversi sul piano fiscale e amministrativo.
Nel primo caso il reddito entra nel forfettario, partecipa al limite di 85.000 euro e viene tassato con l’imposta sostitutiva.
Nel secondo caso resta separato, segue la tassazione IRPEF ordinaria e non incide sul tetto del regime agevolato.
Questa distinzione, spesso trascurata nella pratica quotidiana, è invece essenziale per evitare errori di dichiarazione e per impostare una pianificazione fiscale consapevole.
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Quando si parla di diritti d’autore, la linea di confine tra redditi correlati e non correlati all’attività professionale può sembrare sottile.
Nella pratica, infatti, la differenza non dipende solo dalla sostanza dell’accordo o dalla natura del lavoro svolto, ma anche — e soprattutto — da come quel reddito viene dichiarato.
In altre parole: al di là delle convinzioni personali del dentista o delle interpretazioni, più o meno flessibili, del suo consulente fiscale, è la scrittura contabile in dichiarazione dei redditi che, a posteriori, determina la qualificazione ufficiale del reddito agli occhi dell’Agenzia delle Entrate.
Questa distinzione è fondamentale: se un compenso viene inserito nel quadro LM (regime forfettario), è come se il contribuente dichiarasse formalmente che si tratta di un reddito correlato all’attività professionale; se invece viene inserito nel quadro RL, quel reddito assume automaticamente la qualifica di non correlato.
Da quel momento in poi, la responsabilità di quella classificazione è del contribuente, anche se materialmente la dichiarazione è stata predisposta dal commercialista.
L’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica, non guarda agli accordi verbali o alle intenzioni, ma solo a ciò che risulta dalla dichiarazione e dai documenti fiscali allegati.
Un errore di imputazione — anche in buona fede — può produrre effetti molto più gravi di quanto sembri.
Si pensi, per esempio, al caso di un dentista che percepisce royalties non correlate (ad esempio, per la concessione d’uso del proprio marchio commerciale) e, per leggerezza o scarsa conoscenza delle regole, le inserisce nel quadro LM anziché nel quadro RL.
Formalmente, quell’errore equivale ad aver dichiarato che tali royalties sono redditi professionali.
Conseguenza: ai fini del calcolo del limite di 85.000 euro per restare nel regime forfettario, l’importo verrà automaticamente sommato ai compensi professionali, anche se nella sostanza il reddito non lo è.
Se, a causa di questa errata imputazione, il totale dei redditi dichiarati dovesse superare la soglia prevista, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’uscita dal regime forfettario o addirittura l’indebito accesso allo stesso, con il conseguente ricalcolo delle imposte ordinarie, sanzioni e interessi.
Il paradosso è che il problema non nascerebbe da un errore sostanziale, ma da un errore formale di compilazione, che però in ambito tributario ha pieno valore di dichiarazione.
In questo contesto, il ruolo del commercialista diventa cruciale.
Non è solo un tecnico che compila modelli o registra movimenti, ma un interprete del reddito: deve saper distinguere quando un compenso rientra nel campo della professione e quando, invece, ne è del tutto estraneo.
Una corretta consulenza non si limita a “fare i conti”, ma si traduce in una qualificazione consapevole del reddito, cioè in una scelta ragionata del quadro e del rigo in cui inserirlo.
È il passaggio più delicato della dichiarazione, perché da lì discende tutto: il regime fiscale applicabile, l’eventuale contribuzione previdenziale, e la permanenza nel forfettario.
Per questo, è indispensabile che il dentista e il suo commercialista lavorino insieme fin dall’inizio, condividendo non solo le cifre ma anche la natura economica e giuridica dei compensi.
Solo in questo modo si evita di trovarsi, a distanza di anni, a dover giustificare una scelta dichiarativa che, in apparenza marginale, può invece compromettere l’intero impianto fiscale del contribuente.
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Oltre alle imposte, un altro aspetto fondamentale nella gestione dei redditi da diritti d’autore riguarda la contribuzione previdenziale.
Per i dentisti iscritti all’ENPAM, infatti, non tutti i redditi hanno la stessa rilevanza: alcuni devono essere dichiarati e assoggettati ai contributi della Quota B, altri invece ne restano completamente esclusi.
La distinzione segue lo stesso principio visto in campo fiscale: tutto dipende dal collegamento con l’attività professionale.
Quando le royalties derivano da opere o attività strettamente legate alla professione odontoiatrica — come manuali clinici, corsi, software o brevetti di strumenti odontoiatrici — esse sono considerate redditi rilevanti anche ai fini previdenziali.
Il Regolamento della Fondazione ENPAM (Quota B), all’articolo 3, stabilisce infatti che sono soggetti a contribuzione tutti i redditi che derivano direttamente o indirettamente dall’attività professionale sanitaria, in qualunque forma siano percepiti.
Tra questi vengono espressamente indicati anche i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno riconducibili all’attività del medico o del dentista.
In pratica, se il reddito da diritto d’autore è correlato alla professione, deve essere dichiarato nel Modello D annuale ENPAM e assoggettato alla contribuzione Quota B, oggi pari al 19,5%.
Questo significa che il dentista non paga solo l’imposta sostitutiva (5% o 15%), ma anche la quota previdenziale sullo stesso reddito.
Dal punto di vista economico, quindi, l’onere complessivo aumenta, ma in cambio si ottiene l’accredito di contributi pensionistici utili alla futura prestazione ENPAM.
Esempio: se un dentista percepisce 10.000 euro di royalties correlate, dopo l’abbattimento del 25% l’imponibile previdenziale sarà di 7.500 euro; su questo importo si calcoleranno 1.463 euro di contributi ENPAM.
Diversa è la situazione per i diritti d’autore che non hanno alcun collegamento con l’attività sanitaria.
Un esempio può essere la concessione d’uso di un marchio commerciale, la pubblicazione di un libro di narrativa o un compenso per la partecipazione a una campagna pubblicitaria.
In questi casi, il reddito è estraneo all’attività professionale e, di conseguenza, non rientra nella base imponibile previdenziale ENPAM.
Non deve quindi essere riportato nel Modello D, né comporta alcun obbligo contributivo.
L’ENPAM, infatti, limita la propria sfera di competenza ai redditi che derivano da attività di natura sanitaria o comunque collegabili all’esercizio della professione.
Tutti gli altri redditi — anche se percepiti da un iscritto — rimangono esclusi, esattamente come i redditi fondiari, quelli di capitale o i compensi da attività non professionali.
Dal punto di vista della pianificazione fiscale e previdenziale, la differenza è importante.
Le royalties correlate generano un carico contributivo aggiuntivo, ma anche una contribuzione utile ai fini pensionistici.
Le royalties non correlate, invece, aumentano la liquidità disponibile nell’immediato, ma non producono alcun diritto previdenziale.
Questa distinzione consente di pianificare in modo consapevole la composizione dei propri redditi: sapere quali redditi “pesano” sull’ENPAM e quali no aiuta a calibrare l’equilibrio tra reddito netto e contribuzione futura.
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Una volta chiarita la distinzione tra royalties correlate e non correlate all’attività professionale, è essenziale capire come questi redditi devono essere gestiti dal punto di vista pratico: quale documento emettere, se applicare o meno la ritenuta d’acconto, e dove inserirli nella dichiarazione dei redditi.
Anche in questo caso, la forma è sostanza: la modalità con cui il reddito viene documentato è parte integrante della sua qualificazione fiscale.
Una ricevuta con codice fiscale non equivale a una fattura con partita IVA: sono due strumenti che identificano due nature giuridiche del reddito completamente diverse.
Quando la royalty nasce da un’attività strettamente legata alla professione, il dentista deve comportarsi come per qualsiasi altro compenso percepito nell’ambito della propria attività sanitaria o formativa.
Documento fiscale:
Il compenso va documentato con fattura emessa con la propria partita IVA, anche se non è dovuta IVA (il regime forfettario ne è esonerato).
La fattura dovrà riportare la descrizione dell’attività svolta (ad esempio: “diritti d’autore su manuale di implantologia” o “cessione diritti di utilizzo di corso ECM”), l’importo lordo e la dicitura prevista per il regime forfettario (“Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014”).
Ritenuta d’acconto:
Non si applica alcuna ritenuta del 20%, poiché i compensi percepiti nel forfettario sono già soggetti all’imposta sostitutiva.
Il committente, se agisce come sostituto d’imposta, non deve quindi effettuare trattenute.
Dichiarazione dei redditi:
Il reddito viene indicato nel quadro LM, precisamente al rigo LM22, colonna 4, che è riservato ai proventi derivanti da diritti d’autore correlati.
Tali somme si sommano agli altri compensi professionali e sono soggette all’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Limite degli 85.000 euro:
Le royalties correlate concorrono al raggiungimento del limite previsto per la permanenza nel regime forfettario.
Di conseguenza, è importante monitorare la somma complessiva dei compensi durante l’anno per non superare la soglia.
Se il compenso deriva da un’attività completamente estranea alla professione, la gestione fiscale cambia radicalmente.
È il caso, ad esempio, della concessione in uso di un marchio commerciale o della partecipazione a un progetto editoriale non scientifico.
Documento fiscale: il compenso deve essere documentato con una ricevuta fiscale emessa con il solo codice fiscale, non con la partita IVA. La ricevuta deve indicare:
Ritenuta d’acconto e imposte: sul compenso viene applicata una ritenuta del 20%, che rappresenta un acconto IRPEF. In sede di dichiarazione, il reddito viene riportato nel quadro RL, tra i “redditi diversi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno”. Su tale importo (diminuito del 25% o del 40%) si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie, in base al reddito complessivo del contribuente.
Limite degli 85.000 euro: questi redditi non concorrono al limite del forfettario, perché non derivano da un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. Possono quindi essere percepiti liberamente senza incidere sulla permanenza nel regime agevolato.
Un errore frequente tra i professionisti è quello di emettere fatture con partita IVA anche per redditi che, in realtà, non sono collegati alla professione.
In questi casi, come già spiegato nel capitolo precedente, il rischio è di qualificare in modo errato il reddito, esponendosi a contestazioni.
Allo stesso modo, se un compenso è effettivamente collegato alla professione ma viene dichiarato nel quadro RL, si rischia di non versare i contributi dovuti all’ENPAM, con possibili contestazioni di tipo previdenziale.
Per questo motivo, la coerenza tra documentazione emessa, dichiarazione dei redditi e Modello D ENPAM è essenziale.
Ogni elemento deve confermare l’altro: se una fattura riporta la partita IVA e la dicitura del regime forfettario, il reddito non può comparire nel quadro RL; se è stata emessa una ricevuta con codice fiscale, non può confluire nel quadro LM.
In sintesi:
Se ti interessa questo argomento partecipa anche tu al prossimo Corso Pianificazione fiscale in odontoiatria. Parleremo di questo e di molto altro. Puoi partecipare insieme al tuo consulente fiscale con quota agevolata. Iscriviti on line a questo link. Ti aspettiamo!
La distinzione tra diritti d’autore correlati e non correlati non è affatto un esercizio di stile, come abbiamo visto. Per il dentista che opera in regime forfettario, rappresenta un vero strumento di pianificazione fiscale e previdenziale. Gestire correttamente questi redditi permette di ottimizzare imposte e contributi, distribuendo il carico fiscale in modo più efficiente e, quando possibile, di preservare la permanenza nel regime agevolato.
L’errore più comune è pensare che tutti i diritti d’autore vadano trattati allo stesso modo. In realtà, la qualificazione del reddito influisce su tre piani diversi: la tassazione diretta (imposta sostitutiva o IRPEF progressiva), la contribuzione previdenziale ENPAM (dovuta o meno) e il limite degli 85.000 euro per restare nel regime forfettario. Capire come questi tre fattori interagiscono consente di valutare correttamente la qualificazione dei diversi proventi e di evitare errori di inquadramento, quando naturalmente la natura economico-giuridica del reddito lo consente..
Si danno due casi tipici:
Nella pratica, il dentista dovrebbe porsi due domande prima di decidere come qualificare un reddito da diritto d’autore.
È importante ricordare, però, che la qualificazione non è una libera scelta: deve riflettere la vera natura economica dell’attività. L’Agenzia delle Entrate e l’ENPAM valutano la coerenza tra la tipologia del reddito, la documentazione emessa (fattura o ricevuta) e la dichiarazione dei redditi.
Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio. Un dentista in regime forfettario percepisce 70.000 euro di compensi professionali, 10.000 euro di royalties per un manuale di odontoiatria (correlate) e e 15.000 euro per un libro divulgativo non tecnico o per contenuti editoriali non collegati alla professione (non correlati). In questo caso, i 10.000 euro di diritti d’autore correlati concorrono al tetto di 85.000 euro, ma restano tassati al 15% (o 5% se in start-up); i 15.000 euro non correlati sono soggetti a IRPEF progressiva, ma non fanno cumulo ai fini del forfettario. Il dentista resta nel regime agevolato, pianificando così il carico fiscale complessivo tra imposta sostitutiva, IRPEF e contributi ENPAM.
La scelta tra redditi correlati e non correlati non riguarda solo il presente ma anche il futuro. Optare per diritti d’autore correlati significa versare contributi ENPAM e aumentare la pensione futura; optare per redditi non correlati permette invece più liquidità immediata ma senza benefici previdenziali.
La vera pianificazione non consiste nel forzare la natura dei redditi, ma nel comprendere a fondo come si comportano e come possono convivere all’interno di una strategia fiscale equilibrata.
La gestione dei diritti d’autore da parte dei dentisti è oggi uno dei temi più delicati e meno conosciuti della fiscalità professionale. La moltiplicazione delle attività collaterali – editoriali, didattiche, digitali o commerciali – ha reso sempre più frequente la percezione di compensi che non derivano direttamente dall’attività clinica, ma che richiedono comunque un corretto inquadramento fiscale e previdenziale.
La chiave per non commettere errori è comprendere che non tutti i diritti d’autore sono uguali. Alcuni sono strettamente collegati alla professione e quindi “correlati”, altri invece sono del tutto estranei. Questa distinzione non è un tecnicismo, ma una vera e propria linea di demarcazione che determina:
Molti dentisti, spesso in buona fede, tendono a confondere i due piani e a gestire in modo uniforme tutti i compensi derivanti da diritti d’autore. Il risultato è che somme che dovrebbero restare fuori dal forfettario finiscono per essere dichiarate nel quadro LM, contribuendo al superamento della soglia di 85.000 euro, con la conseguente perdita del regime agevolato e la necessità di ricalcolare le imposte con l’IRPEF ordinaria.
La prevenzione di questi errori passa attraverso una corretta collaborazione con il commercialista, che deve conoscere non solo le regole fiscali generali, ma anche le particolarità del settore sanitario e le interpretazioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo non è solo “fare la dichiarazione giusta”, ma costruire una strategia di reddito coerente, capace di bilanciare la tassazione presente con la previdenza futura.
Per aiutare a fissare i concetti principali, segue una tabella di sintesi che riassume le differenze fondamentali tra diritti d’autore correlati e non correlati.
| Diritti d’autore correlati all’attività professionale | Diritti d’autore non correlati all’attività professionale | |
|---|---|---|
| Collegamento con l’attività sanitaria | Diretto (es. libro, corso, software, brevetto odontoiatrico) | Nessun legame (es. libro divulgativo non tecnico, contenuti editoriali generalisti, opera creativa non legata all’odontoiatria) |
| Documento fiscale | documentazione coerente con l’inquadramento (spesso fattura se attività abituale) (senza IVA nel regime forfettario) | Di regola ricevuta con codice fiscale |
| Ritenuta d’acconto | Di regola non applicabile (regime forfettario) | Di regola 20% operata dal committente |
| Tipo di tassazione | Imposta sostitutiva 5% o 15% (regime forfettario) | IRPEF progressiva ordinaria |
| Quadro dichiarativo | Quadro LM – rigo LM22, colonna 4 | Quadro RL – rigo RL25 e seguenti |
| Concorso al limite di 85.000 € del forfettario | Sì, concorrono | No, restano esclusi |
| Contribuzione ENPAM (Quota B) | Dovuta (inclusi nel Modello D) | Non dovuta |
| Beneficio previdenziale | Sì, incremento della posizione ENPAM | No, nessun effetto previdenziale |
| Finalità pianificatoria | Utile per redditi a bassa aliquota IRPEF e per chi vuole consolidare la pensione ENPAM | Utile per diversificare redditi e mantenere il forfettario senza superare i limiti |
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