

L’atto di Indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 ha definitivamente confermato la natura non elusiva del trasferimento degli utili prodotti dalla srl odontoiatrica che vede l’applicazione dell’art. 89 del TUIR e questo persino nel caso in cui tali utili dovessero permanere tra le disponibilità liquide detenute dalla holding per lungo tempo. Il motivo è chiaro da tempo alla migliore Dottrina: l’imposta non viene evitata ma al più viene differita nel tempo. A maggior ragione tali utili permangono “regolari” anche quando vengono reinvestiti in altre attività di natura commerciale o imprenditoriale. La questione diventa delicata quando tali utili vengono utilizzati per finanziare una società semplice per gestione statica di patrimoni mobiliari e immobiliari e per il godimento da parte dei soci dei beni societari. In questo caso si deve riflettere sulla nozione di abuso del diritto per distinguere quelle situazioni elusive da quelle che tali non sono. Queste ultime, in particolare, si caratterizzeranno per essere motivate da ragioni economiche extra-fiscali che ne giustifichino l’esistenza e la tutela da parte dell’ordinamento.

Molti titolari di studi e gruppi odontoiatrici organizzati in forma societaria hanno ormai compreso i vantaggi di una struttura di gruppo: una holding a capo di una o più SRL operative, una società immobiliare e, talvolta, una società semplice dedicata alla gestione patrimoniale o familiare.
Tra questi vantaggi possiamo certamente annoverare anche quello disciplinato dall’art. 89 TUIR: che consente di poter trasferire gli utili prodotti dalla srl odontoiatrica o dalla srl-stp (in quest’ultimo caso, agendo preliminarmente sui particolari diritti legati alle quote di minoranza intestate alle holding in merito alla distribuzione degli utili) alla holding, contando sul regime di particolare favore concesso alle società (l’imposta del 24% viene calcolata limitatamente al 5% degli utili distribuiti, il che equivale a tassare l’intero utile con una aliquota pari al 1,2%).
Ma proprio questo modello, ormai diffuso, solleva un interrogativo ricorrente: “È lecito trattenere nella holding i dividendi ricevuti dalle operative, oppure può essere considerato un comportamento abusivo?” E ancora: “Cosa succede se la holding utilizza quella liquidità per finanziare una società semplice che detiene immobili o beni di godimento?”
La questione non è teorica: tocca il confine tra pianificazione lecita e abuso del diritto, alla luce della prassi amministrativa e dei più recenti orientamenti ministeriali.
L’idea che la holding non possa trattenere i dividendi senza distribuirli ai soci nasce da alcune risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (in particolare nn. 133 del 2022 e 215 del 2022) che avevano suscitato timori tra gli operatori.
In una di queste, l’Amministrazione sembrava ritenere giustificato l’accumulo solo se la holding svolgeva un’attività economica autonoma e utilizzava la liquidità per investimenti futuri.
In realtà, la stessa prassi ha poi chiarito che il problema non è l’accumulo in sé, ma l’uso personale o distorto della liquidità da parte dei soci.
Oggi l’orientamento è chiaro:
Questo principio è stato ribadito anche nel recente Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, che distingue tra “differimento fisiologico” (lecito) e “differimento sine die” (potenzialmente abusivo).
Nel caso della holding, il differimento è fisiologico: la tassazione dei dividendi avverrà comunque, solo in un momento successivo.
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La posizione del Fisco si irrigidisce solo quando la liquidità trattenuta nella holding viene impiegata:
In tali casi, l’Amministrazione finanziaria può configurare un uso distorto della struttura societaria, idoneo a integrare un abuso del diritto o una distribuzione occulta di utili.
È la logica di fondo delle risposte AE citate: non è l’esistenza della holding a creare rischio, ma la sua strumentalizzazione a fini personali.
Le ragioni extrafiscali non marginali che giustificano il mantenimento di utili in holding sono numerose e ampiamente riconosciute anche dalla prassi:
La stessa Amministrazione ammette che queste motivazioni — quando reali e documentabili — sono pienamente idonee a escludere qualunque intento elusivo.
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Molti gruppi sanitari non si fermano alla holding.
La liquidità può essere impiegata per finanziare o patrimonializzare una società semplice, spesso utilizzata per gestire il patrimonio immobiliare o familiare.
Qui il tema diventa più delicato, perché la società semplice non è soggetto IRES – a meno di non farcelo diventare, ovviamente – e i suoi redditi (fondiari, di capitale o diversi) sono imputati direttamente ai soci.
Il rischio potenziale — in teoria — è quello di “riciclare” redditi d’impresa (già tassati in modo agevolato nella holding) in una forma di reddito meno tassata o addirittura soggetta a differimento indefinito.
Tuttavia, come chiarito dallo stesso Atto di indirizzo MEF 2025, il vantaggio fiscale diventa indebito solo se:
Se invece la società semplice svolge un’attività patrimoniale reale, la struttura è pienamente legittima.
Per valutare la liceità del rapporto tra holding e società semplice, è utile distinguere tra:
Quando la holding dinamica finanzia una società semplice statica che amministra patrimoni reali — anche se parzialmente destinati a godimento — la struttura è coerente e non abusiva.
La liquidità si muove da un soggetto imprenditoriale a un soggetto patrimoniale con finalità complementari: gestione attiva da un lato, conservazione e tutela dall’altro.
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La prassi individua invece situazioni patologiche, potenzialmente censurabili:
In tali casi, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la struttura come:
Se invece:
la combinazione non è solo lecita, ma pienamente fisiologica.
Si tratta di una forma moderna di organizzazione del patrimonio, coerente con il sistema tributario e civilistico.
La stessa prassi ministeriale ammette che il differimento della tassazione è lecito quando deriva da una struttura dotata di razionalità economica e autonoma capacità gestionale.
Trattenere i dividendi nella holding non è abuso: è gestione prudente e coerente.
Finanziare una società semplice non è abuso: è pianificazione patrimoniale, se entrambe le società operano con sostanza e trasparenza.
Il rischio sorge solo quando la sostanza manca — quando la società semplice diventa un contenitore personale, privo di attività e di rendicontazione.
In un sistema che riconosce il valore della governance e della pianificazione, il binomio holding dinamica / società semplice statica rappresenta oggi una delle architetture più solide, legittime e sostenibili per l’imprenditore odontoiatrico.
La regola resta la stessa di sempre: non è la struttura a determinare l’abuso, ma l’assenza di un vero progetto economico dietro di essa.
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