Con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all’art. 124, comma 1, il legislatore ha stabilito che i sistemi di aspirazione e gli aspiratori elettrici godono di un regime Iva agevolato, in deroga a quanto previsto dalla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La legge è chiara, come lo sono le leggi scritte bene, ma ha una caratteristica che la contraddistingue da molti altri provvedimenti normativi: mette d’accordo tutte le altre fonti giuridiche o interpretative, sia quelle precedenti che quelle successive.
In altre parole: nessuna posizione ufficiale mette in dubbio il portato della legge.
Potremmo definirla dunque una norma acquisita se non fosse che dopo circa un anno dalla sue pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene sistematicamente disattesa nei fatti, con gravi conseguenze economiche per un settore già fortemente provato dall’emergenza Covid come quello dell’odontoiatria privata.
Perchè questo accade? Di chi sono le responsabilità? Quali soluzioni possiamo adottare noi dentisti per non pagare indebitamente una imposta (Iva appunto) non dovuta?
Con questo articolo intendiamo affrontare il tema degli aspiratori, del tutto in analogia con quanto accaduto pochi mesi fa con la Cone Beam.
Ambito oggettivo di applicazione dell’Iva agevolata per gli aspiratori
Vediamo in primo luogo “dove” e “quando” l’iva agevolata sugli aspiratori debba essere applicata.
La Legge definisce genericamente sia i sistemi di aspirazione che gli aspiratori elettrici e li riconduce esplicitamente al loro impiego in ambito medico sanitario, nel quadro più generale del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Letteralmente il testo è il seguente:
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: […]; sistemi di aspirazione; […]; aspiratore elettrico; […].
- Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Non ci sono limitazioni o esclusioni di alcun tipo, né sulla natura o sulla tipologia di questi aspiratori, né sulla loro potenza o sulla loro provenienza. Niente altro che quello che avete appena letto.
La prima posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Per chi non lo sapesse, il codice Taric è un particolare codice che viene utilizzato dall’Agenzia delle Dogane (e convenzionalmente in tutti i Paesi dell’Unione Europea) per indicare i prodotti oggetto di importazione o esportazione.
Con tutti i limiti di un sistema tassonomico, la classificazione Taric ha almeno il merito di indicare se un certo bene appartiene ad una specifica categoria oppure ad un altra. Ci sono codici Taric per i fazzoletti di carta come per le automobili. Quindi tutto l’insieme merceologico di beni che possono attraversare una frontiera sono correttamente indicati con un codice numerico internazionale.
A seguito della legge che istituisce l’iva agevolata sugli aspiratori (e su molto altro), l’Agenzia delle Dogane si sente in dovere di pubblicare la circolare 152373/RU del 22 maggio 2020. Sono passati solo 3 giorni!
Nella circolare si afferma testualmente:
Pertanto, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 491/2020 della Commissione Europea, in applicazione dell’articolo 124, comma 2 del D.L. n. 34/2020 e dell’articolo 68, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633/72, sino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei suddetti beni sono esenti dall’IVA, con diritto di detrazione in dichiarazione ove fosse già stata assolta. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione dei bene sopra elencati si applicherà l’aliquota IVA del 5%.
Ovviamente l’Agenzia delle Dogane si esprime sugli ambiti di propria competenza che, su suolo nazionali, sono le attività di importazione.
Pertanto, è pacifico che il primo anello della catena commerciale degli aspiratori (l’eventuale importazione) gode di agevolazione, con una previsione di salvaguardia precauzionale anche per coloro che eventualmente avessero già assolto l’Iva senza sapere dell’esenzione (nessun danno economico dunque per costoro alle successive fasi di vendita).
Cosa possiamo desumere dunque da questo primo intervento?
Ricaviamo che i venditori italiani di aspiratori, o i rivenditori, che cedono i propri beni ai dentisti devono aver pagato all’importazione sul suolo nazionale una iva agevolata (quindi zero fino al 31 dicembre e 5% dal 1 gennaio). Quando rivendono tali beni allo studio dentistico devono seguire le stesse aliquote senza subire alcun tipo di perdita.
Diversamente, applicando iva ordinaria al 22%, si troverebbero a realizzare indebitamente un ricavo che non serve a compensare l’Iva passiva. Indipendentemente dal destino materiale o figurativo di tale importo (che a noi non interessa) questa situazione configura un danno economico per la nostra categoria.
La seconda posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Subito dopo la circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sente la necessità di intervenire nuovamente. Passano solo 8 giorni e l’ADM pubblica la Circolare N. 12/2020 nella quale sostanzialmente ripete le cose già dette con una aggiunta sostanziale, rappresentata dalla Tabella A allegata alla circolare.
Quindi ripete la stessa formula precedente con la specifica che i beni oggetto di agevolazione sono quelli indicati tassativamente nella tabella, senza troppi voli di fantasia sulla tipologia di mascherine e senza forzature di applicazione retroattiva della norma rispetto alla data di pubblicazione della Legge.
Per quanto riguarda gli aspiratori questi vengono nuovamente identificati sia come “sistemi di aspirazione” sia come “aspiratori elettrici” e vengono ricondotti univocamente a due tipologie di codice Taric: il 90.19.20.00.00 e il 85.43.70.90.99. Un particolare diventa interessante, perchè sarà spunto di speculazioni sofistiche a difesa degli interessi di parte: prima dei codici di riferimento viene inserita la particella “ex” nella sua accezione latina. Perchè è stata inserita?
E’ stata inserita perchè nei vari sottoinsiemi di beni indicati dallo stesso codice taric ci sono strumenti di natura diversa. Con la particella “ex” prima del codice, l’ADM ha voluto specificare che i beni oggetto di iva agevolata non sono indistintamente tutti quelli afferenti allo specifico codice taric ma solo quelli indicati nel Decreto Legge.
Un esempio lo fa la stessa ADM.
Se un codice Taric ricomprende genericamente le mascherine, non tutte le mascherine dovranno essere agevolate ai fini Iva, ma solo quelle che corrispondo a specifici requisiti anti covid, quindi solo le mascherine chirurgiche e quelle FFP2 o FFP3. Quindi non tutto l’insieme, ma solo il sottoinsieme meglio specificato.
La terza posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Nel caso degli aspiratori (così come già nel caso delle CBCT e Tomografi computerizzati) espandendo l’insieme dei codici Taric indicati per tali beni non si ottiene alcuna differenziazione o ulteriore specifica dei beni in essi previsti. Il sottoinsieme contiene solo l’espressione “altri beni”.
Per riuscire materialmente nella ricerca, però, bisogna attendere una nuova Circolare della ADM e precisamente la Circolare n. 9 del 3 marzo 2021 . In essa infatti rettifica un errore formale precedente relativo agli aspiratori riunificandoli nella stessa voce alla riga 4 con codici taric: 90.19.20.90 e 85.43.70.90.
Questi codici, come del resto tutti i codici taric sono liberamente consultabili sul sito stesso dell’ADM alla pagina del Nomenclatore AIDA.
Poichè i codici vengono indicati come tassativi, a qualcuno potrebbe ancora venire il sospetto che riconducendo il codice a tutto l’insieme degli aspiratori senza alcuna distinzione, anche quelli odontoiatrici siano inclusi?
In assenza di ulteriori chiarimenti dell’ADM, nessuno potrebbe avere più dubbi, salvo gravi carenze nella comprensione logica delle regole sugli insiemi.
Anche l’Agenzia delle Entrate ammette gli aspiratori
A completamento di questo superfluo, quanto faticoso, iter di attribuzione del regime iva agevolato agli aspiratori, interviene anche l’Agenzia delle Entrate.
Non credo si possa discutere sul valore di un parere dell’Agenzia delle Entrate circa una norma di applicazione delle imposte: sia perchè è competente in materia, sia perchè rappresenta gli interessi della controparte, rispetto all’imposizione in oggetto. Quando è lo Stato a dirci che una imposta non è dovuta e quando l’esattore dello stato conferma tale disposizione, forse possiamo stare relativamente tranquilli.
Ebbene l’AdE entra specificamente nel merito degli aspiratori per odontoiatria e con il Principio di diritto n. 3 pubblicato il 9 febbraio 2021 e avente ad oggetto: “Articolo 124 Decreto Rilancio – Aspiratori ad uso odontoiatrico”, afferma letteralmente:
alle cessioni di aspiratori necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, espressamente indicati dalla norma in esame e contraddistinti dai codici doganali riportati nella circolare 12/D del 30 maggio 2020, per uso odontoiatrico, si rende applicabile il trattamento ai fini IVA previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio.
Il principio scolpisce chiaramente la corrispondenza biunivoca tra i tre elementi in causa: natura del bene qualificato come aspiratore odontoiatrico, codice doganale riportato dalla circolare ADM, regime iva agevolato.
Poichè la rettifica del codice Taric da parte dell’ADM, come abbiamo visto sopra, arriva un mese dopo questa circolare, dobbiamo sostituire nel testo precedente la circolare 12/d del 30/5/2020 con la circolare 9 del 3/3/2021.
Anche in questo caso, a meno di non avere gravi deficit cognitivi nella comprensione del testo scritto, la disposizione è chiara: gli aspiratori odontoiatrici erano esenti IVA fino al 31 dicembre 2020 e sono agevolati con iva al 5% dal 1 gennaio 2021.
Allora perchè ne stiamo ancora parlando?
La posizione dei fornitori
Allo stato attuale delle cose il DL 34/2020 , il Tuir, l’ADM e l’AdE, sono tutti allineati sulla stessa posizione: gli aspiratori per odontoiatria sono oggetto di agevolazione IVA.
La sequenza temporale dei pronunciamenti e la loro coerenza rispetto ai contenuti è uniforme ed univoca (con la sola rettifica di un codice Taric occorsa a Marzo di quest’anno ed ora sanata).
Perchè dunque i fornitori di aspiratori, che detengono una posizione dominante nel settore odontoiatrico rispetto ad un bene essenziale per le nostre attività produttive, si rifiutano di applicare l’Iva Agevolata agli aspiratori?
Ci poniamo anche altre domande:
-
- Possibile che abbiano ancora dubbi interpretativi alla luce di quanto appena descritto?
- Possibile che nessuna associazione di categoria intervenga?
- Possibile che gli stessi organi di controllo non intervengano?
- Possibile che gli odontoiatri e le imprese in genere che operano nel settore accettino supinamente di corrispondere ai fornitori una imposta che lo Stato non richiede?
- Come viene contabilizzato l’incasso di somme di denaro ingenti (quasi un quarto del valore dei beni transati su scala nazionale), visto che non può essere considerata una riscossione per conto dello Stato?
- Che destino seguono questi importi a valle delle scritture di bilancio?
- E’ possibile che siano stati concordate dalle aziende strategie simili in grado di condizionare il mercato in modo unilaterale?
I fornitori che non importano gli aspiratori
E’ interessante notare come proprio nel nostro Paese ci siano anche produttori diretti di aspiratori odontoiatrici. Sono anche quelli che detengono una posizione di leadership indiscussa sul mercato, sia per volumi di vendita, sia per qualità dei prodotti venduti.
Qui si pongono altre domande per le quali, alla data di oggi, non siamo riusciti ad avere risposte neppure dai diretti interessati:
-
- Nella denegata ipotesi che ci fossero davvero incomprensioni sui codici taric, a cosa rileva tutta la questione se il prodotto non viene importato?
- Forse i prodotti venduti in realtà sono importati?
- Forse sono importati con codici diversi da quelli indicati dall’Agenzia delle Dogane?
- In quest’ultimo caso, perchè una azienda dovrebbe utilizzare codici Taric diversi da quelli indicati dalle norme?
- Nel caso, quali sono questi codici utilizzati?
Nessuno dei diretti interessati, fino ad ora, si è curato di fornire ai propri clienti informazioni in questo senso. La nostra speranza è che lo facciano quanto prima. Diversamente siano le autorità competenti a richiederle e, se del caso, comminare sanzioni per eventuali comportamenti irregolari.
Ammesso che in qualche modo i codici di importazioni rilevino anche per una azienda che produce in Italia, se il regime agevolato non viene applicato, delle tre l’una:
-
- o ci sono irregolarità nell’applicazione dei codici ateco
- o ci sono irregolarità nel rispetto delle disposizioni sull’Iva
- o la norma è macroscopicamente errata.
Rimaniamo in attesa di capire, nella speranza che per superficialità non si permetta che a fare le spese dell’Iva sia, ancora una volta, il dentista. Sono quasi 50 anni che paghiamo Iva ai fornitori senza poterla detrarre.
Aspiratori e IVA agevolata
27 Marzo 2021Le polizze di copertura rischi non professionali per il professionista
10 Aprile 2021Aspiratori per odontoiatria: Iva Agevolata al 5%
Sono 48 anni che i dentisti pagano l’Iva ai propri fornitori senza poterla detrarre, dal momento che sono obbligati ad emettere fatture in esenzione. Ora che questo svantaggio può essere ridotto, almeno parzialmente, fatichiamo a farci riconoscere il beneficio. Era già capitato con la CBCT e ne siamo venuti fuori. Ora tocca litigare per gli aspiratori. Il DL Rilancio ha stabilito chiaramente che gli aspiratori godono di Iva ridotta al 5% dal 2021. Dopo quasi un anno dalla sua pubblicazione il regime di iva agevolata non viene ancora applicato dai fornitori.
Con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all’art. 124, comma 1, il legislatore ha stabilito che i sistemi di aspirazione e gli aspiratori elettrici godono di un regime Iva agevolato, in deroga a quanto previsto dalla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La legge è chiara, come lo sono le leggi scritte bene, ma ha una caratteristica che la contraddistingue da molti altri provvedimenti normativi: mette d’accordo tutte le altre fonti giuridiche o interpretative, sia quelle precedenti che quelle successive.
In altre parole: nessuna posizione ufficiale mette in dubbio il portato della legge.
Potremmo definirla dunque una norma acquisita se non fosse che dopo circa un anno dalla sue pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene sistematicamente disattesa nei fatti, con gravi conseguenze economiche per un settore già fortemente provato dall’emergenza Covid come quello dell’odontoiatria privata.
Perchè questo accade? Di chi sono le responsabilità? Quali soluzioni possiamo adottare noi dentisti per non pagare indebitamente una imposta (Iva appunto) non dovuta?
Con questo articolo intendiamo affrontare il tema degli aspiratori, del tutto in analogia con quanto accaduto pochi mesi fa con la Cone Beam.
Ambito oggettivo di applicazione dell’Iva agevolata per gli aspiratori
Vediamo in primo luogo “dove” e “quando” l’iva agevolata sugli aspiratori debba essere applicata.
La Legge definisce genericamente sia i sistemi di aspirazione che gli aspiratori elettrici e li riconduce esplicitamente al loro impiego in ambito medico sanitario, nel quadro più generale del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Letteralmente il testo è il seguente:
Non ci sono limitazioni o esclusioni di alcun tipo, né sulla natura o sulla tipologia di questi aspiratori, né sulla loro potenza o sulla loro provenienza. Niente altro che quello che avete appena letto.
La prima posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Per chi non lo sapesse, il codice Taric è un particolare codice che viene utilizzato dall’Agenzia delle Dogane (e convenzionalmente in tutti i Paesi dell’Unione Europea) per indicare i prodotti oggetto di importazione o esportazione.
Con tutti i limiti di un sistema tassonomico, la classificazione Taric ha almeno il merito di indicare se un certo bene appartiene ad una specifica categoria oppure ad un altra. Ci sono codici Taric per i fazzoletti di carta come per le automobili. Quindi tutto l’insieme merceologico di beni che possono attraversare una frontiera sono correttamente indicati con un codice numerico internazionale.
A seguito della legge che istituisce l’iva agevolata sugli aspiratori (e su molto altro), l’Agenzia delle Dogane si sente in dovere di pubblicare la circolare 152373/RU del 22 maggio 2020. Sono passati solo 3 giorni!
Nella circolare si afferma testualmente:
Ovviamente l’Agenzia delle Dogane si esprime sugli ambiti di propria competenza che, su suolo nazionali, sono le attività di importazione.
Pertanto, è pacifico che il primo anello della catena commerciale degli aspiratori (l’eventuale importazione) gode di agevolazione, con una previsione di salvaguardia precauzionale anche per coloro che eventualmente avessero già assolto l’Iva senza sapere dell’esenzione (nessun danno economico dunque per costoro alle successive fasi di vendita).
Cosa possiamo desumere dunque da questo primo intervento?
Ricaviamo che i venditori italiani di aspiratori, o i rivenditori, che cedono i propri beni ai dentisti devono aver pagato all’importazione sul suolo nazionale una iva agevolata (quindi zero fino al 31 dicembre e 5% dal 1 gennaio). Quando rivendono tali beni allo studio dentistico devono seguire le stesse aliquote senza subire alcun tipo di perdita.
Diversamente, applicando iva ordinaria al 22%, si troverebbero a realizzare indebitamente un ricavo che non serve a compensare l’Iva passiva. Indipendentemente dal destino materiale o figurativo di tale importo (che a noi non interessa) questa situazione configura un danno economico per la nostra categoria.
La seconda posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Subito dopo la circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sente la necessità di intervenire nuovamente. Passano solo 8 giorni e l’ADM pubblica la Circolare N. 12/2020 nella quale sostanzialmente ripete le cose già dette con una aggiunta sostanziale, rappresentata dalla Tabella A allegata alla circolare.
Quindi ripete la stessa formula precedente con la specifica che i beni oggetto di agevolazione sono quelli indicati tassativamente nella tabella, senza troppi voli di fantasia sulla tipologia di mascherine e senza forzature di applicazione retroattiva della norma rispetto alla data di pubblicazione della Legge.
Per quanto riguarda gli aspiratori questi vengono nuovamente identificati sia come “sistemi di aspirazione” sia come “aspiratori elettrici” e vengono ricondotti univocamente a due tipologie di codice Taric: il 90.19.20.00.00 e il 85.43.70.90.99. Un particolare diventa interessante, perchè sarà spunto di speculazioni sofistiche a difesa degli interessi di parte: prima dei codici di riferimento viene inserita la particella “ex” nella sua accezione latina. Perchè è stata inserita?
E’ stata inserita perchè nei vari sottoinsiemi di beni indicati dallo stesso codice taric ci sono strumenti di natura diversa. Con la particella “ex” prima del codice, l’ADM ha voluto specificare che i beni oggetto di iva agevolata non sono indistintamente tutti quelli afferenti allo specifico codice taric ma solo quelli indicati nel Decreto Legge.
Un esempio lo fa la stessa ADM.
Se un codice Taric ricomprende genericamente le mascherine, non tutte le mascherine dovranno essere agevolate ai fini Iva, ma solo quelle che corrispondo a specifici requisiti anti covid, quindi solo le mascherine chirurgiche e quelle FFP2 o FFP3. Quindi non tutto l’insieme, ma solo il sottoinsieme meglio specificato.
La terza posizione dell’Agenzia delle Dogane sugli aspiratori
Nel caso degli aspiratori (così come già nel caso delle CBCT e Tomografi computerizzati) espandendo l’insieme dei codici Taric indicati per tali beni non si ottiene alcuna differenziazione o ulteriore specifica dei beni in essi previsti. Il sottoinsieme contiene solo l’espressione “altri beni”.
Per riuscire materialmente nella ricerca, però, bisogna attendere una nuova Circolare della ADM e precisamente la Circolare n. 9 del 3 marzo 2021 . In essa infatti rettifica un errore formale precedente relativo agli aspiratori riunificandoli nella stessa voce alla riga 4 con codici taric: 90.19.20.90 e 85.43.70.90.
Questi codici, come del resto tutti i codici taric sono liberamente consultabili sul sito stesso dell’ADM alla pagina del Nomenclatore AIDA.
Poichè i codici vengono indicati come tassativi, a qualcuno potrebbe ancora venire il sospetto che riconducendo il codice a tutto l’insieme degli aspiratori senza alcuna distinzione, anche quelli odontoiatrici siano inclusi?
In assenza di ulteriori chiarimenti dell’ADM, nessuno potrebbe avere più dubbi, salvo gravi carenze nella comprensione logica delle regole sugli insiemi.
Anche l’Agenzia delle Entrate ammette gli aspiratori
A completamento di questo superfluo, quanto faticoso, iter di attribuzione del regime iva agevolato agli aspiratori, interviene anche l’Agenzia delle Entrate.
Non credo si possa discutere sul valore di un parere dell’Agenzia delle Entrate circa una norma di applicazione delle imposte: sia perchè è competente in materia, sia perchè rappresenta gli interessi della controparte, rispetto all’imposizione in oggetto. Quando è lo Stato a dirci che una imposta non è dovuta e quando l’esattore dello stato conferma tale disposizione, forse possiamo stare relativamente tranquilli.
Ebbene l’AdE entra specificamente nel merito degli aspiratori per odontoiatria e con il Principio di diritto n. 3 pubblicato il 9 febbraio 2021 e avente ad oggetto: “Articolo 124 Decreto Rilancio – Aspiratori ad uso odontoiatrico”, afferma letteralmente:
Il principio scolpisce chiaramente la corrispondenza biunivoca tra i tre elementi in causa: natura del bene qualificato come aspiratore odontoiatrico, codice doganale riportato dalla circolare ADM, regime iva agevolato.
Poichè la rettifica del codice Taric da parte dell’ADM, come abbiamo visto sopra, arriva un mese dopo questa circolare, dobbiamo sostituire nel testo precedente la circolare 12/d del 30/5/2020 con la circolare 9 del 3/3/2021.
Anche in questo caso, a meno di non avere gravi deficit cognitivi nella comprensione del testo scritto, la disposizione è chiara: gli aspiratori odontoiatrici erano esenti IVA fino al 31 dicembre 2020 e sono agevolati con iva al 5% dal 1 gennaio 2021.
Allora perchè ne stiamo ancora parlando?
La posizione dei fornitori
Allo stato attuale delle cose il DL 34/2020 , il Tuir, l’ADM e l’AdE, sono tutti allineati sulla stessa posizione: gli aspiratori per odontoiatria sono oggetto di agevolazione IVA.
La sequenza temporale dei pronunciamenti e la loro coerenza rispetto ai contenuti è uniforme ed univoca (con la sola rettifica di un codice Taric occorsa a Marzo di quest’anno ed ora sanata).
Perchè dunque i fornitori di aspiratori, che detengono una posizione dominante nel settore odontoiatrico rispetto ad un bene essenziale per le nostre attività produttive, si rifiutano di applicare l’Iva Agevolata agli aspiratori?
Ci poniamo anche altre domande:
I fornitori che non importano gli aspiratori
E’ interessante notare come proprio nel nostro Paese ci siano anche produttori diretti di aspiratori odontoiatrici. Sono anche quelli che detengono una posizione di leadership indiscussa sul mercato, sia per volumi di vendita, sia per qualità dei prodotti venduti.
Qui si pongono altre domande per le quali, alla data di oggi, non siamo riusciti ad avere risposte neppure dai diretti interessati:
Nessuno dei diretti interessati, fino ad ora, si è curato di fornire ai propri clienti informazioni in questo senso. La nostra speranza è che lo facciano quanto prima. Diversamente siano le autorità competenti a richiederle e, se del caso, comminare sanzioni per eventuali comportamenti irregolari.
Ammesso che in qualche modo i codici di importazioni rilevino anche per una azienda che produce in Italia, se il regime agevolato non viene applicato, delle tre l’una:
Rimaniamo in attesa di capire, nella speranza che per superficialità non si permetta che a fare le spese dell’Iva sia, ancora una volta, il dentista. Sono quasi 50 anni che paghiamo Iva ai fornitori senza poterla detrarre.
Gabriele Vassura
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