

L’art. 13 della Legge Gelli Bianco ha imposto alcuni obblighi informativi alle strutture sanitarie da effettuarsi per il tramite del sito internet. Molti hanno dedotto da questa norma una conclusione errata e cioè che il Legislatore avesse implicitamente reso obbligatorio il sito internet per tutte le strutture sanitarie. La questione è meno semplice di quanto possa apparire a prima vista. In realtà Il Legislatore non ha affatto imposto tale obbligo perchè non lo ha ritenuto necessario. Il che comporta, da un lato che sono possibili forme alternative di comunicazione al paziente e dall’altro che tali forme non sono altrettanto cautelanti rispetto alle prime per la struttura sanitaria. Il sito oggi non deve essere considerato obbligatorio per imposizione legale ma perchè risulta indispensabile soprattutto come strumento di compliance.

Nel dibattito sulla compliance delle strutture odontoiatriche, il tema del sito internet continua a essere affrontato in modo improprio, oscillando tra due estremi ugualmente errati: da un lato chi sostiene che sia un obbligo giuridico diretto, dall’altro chi lo liquida come una scelta puramente facoltativa, spesso ricondotta al solo marketing.
Una lettura corretta della normativa – e in particolare della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) – conduce invece a una conclusione diversa, più articolata e più matura: il sito internet non è imposto dalla legge come obbligo autonomo, ma è chiaramente presupposto dal legislatore come strumento ordinario di trasparenza.
Chiarire questo punto è fondamentale, perché da qui discendono conseguenze operative rilevanti per ogni studio che voglia ragionare in termini imprenditoriali e non meramente difensivi.
Il riferimento centrale è l’art. 13 della Legge Gelli-Bianco, rubricato “Trasparenza dei dati”.
La norma stabilisce, nella parte di maggiore interesse per le strutture sanitarie private, che:
Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio per responsabilità sanitaria, nonché i dati relativi agli eventi avversi verificatisi nell’ultimo triennio.
La formulazione è chiara nel prescrivere obblighi informativi sostanziali e nell’individuare il sito internet come mezzo di pubblicazione.
Ciò che la norma non fa, ed è bene dirlo senza ambiguità, è introdurre un obbligo espresso e autonomo di dotarsi di un sito internet, né qualificare il sito come requisito strutturale o autorizzativo dell’attività sanitaria.
Da un punto di vista strettamente giuridico, dunque, non è corretto affermare che la Gelli-Bianco “impone” il sito. L’obbligo non può essere fatto derivare in via diretta dal dato letterale della norma, e sostenere il contrario sarebbe tecnicamente scorretto.
Detto questo, fermarsi qui sarebbe un errore di metodo.
La questione non si esaurisce nella distinzione formale tra ciò che è obbligatorio e ciò che non lo è.
La Gelli-Bianco non disciplina la trasparenza informativa in astratto, ma la colloca all’interno di un modello organizzativo ben preciso, fondato sull’accessibilità preventiva delle informazioni da parte del paziente. In questo modello, il sito internet è trattato come lo strumento naturale e ordinario di pubblicazione, al punto da non prevedere modalità alternative tipizzate.
Questo dato è decisivo. Il legislatore:
non introduce il sito come nuovo adempimento;
non disciplina l’ipotesi della sua assenza;
non costruisce un sistema di equivalenze funzionali.
In altre parole, non obbliga il sito perché lo dà per scontato.
È qui che si comprende il parallelo, tutt’altro che provocatorio, tra sito internet e POS.
Per anni il POS non è stato imposto come obbligo generalizzato perché il legislatore considerava fisiologica la possibilità di pagamenti tracciabili. Oggi sappiamo bene che l’assenza del POS non è neutra, anche quando non si traduce immediatamente in una violazione formale.
Il sito internet, nel perimetro sanitario, svolge una funzione analoga.
La legge non lo impone perché ragiona come se esistesse, così come ragiona come se esistessero strumenti di tracciabilità, sistemi informativi e assetti organizzativi adeguati.
In questo senso, discutere se il sito sia “obbligatorio o no” è una domanda mal posta. La domanda corretta riguarda il rischio organizzativo e regolatorio che deriva dalla sua assenza.
È vero che, in astratto, una struttura può tentare di adempiere agli obblighi informativi anche senza sito, ricorrendo a strumenti alternativi: documentazione cartacea disponibile in sede, affissioni, consegna delle informazioni su richiesta del paziente.
Queste soluzioni non sono illegittime in senso stretto, ma non sono equivalenti alla pubblicazione online. Non garantiscono la stessa accessibilità preventiva, non assicurano la stessa stabilità dell’informazione e soprattutto non sono coerenti con il modello presupposto dal legislatore.
In caso di ispezione, contenzioso o contestazione sulla trasparenza, l’assenza di un presidio informativo digitale non viene valutata isolatamente, ma all’interno della complessiva organizzazione della struttura. E oggi, sotto questo profilo, l’assenza del sito rappresenta una fragilità, non una scelta neutra.
Un ulteriore equivoco da superare riguarda la natura stessa del sito. Per uno studio odontoiatrico, soprattutto se strutturato in forma societaria, il sito non è primariamente uno strumento commerciale. È, prima di tutto, un presidio organizzativo e di compliance.
Un sito istituzionale minimo, sobrio, privo di contenuti promozionali, consente di:
adempiere correttamente agli obblighi informativi;
rafforzare la posizione difensiva della struttura;
presidiare la propria identità istituzionale.
In questa prospettiva, il sito non serve a “fare marketing”, ma a ridurre il rischio.
Affermare che il sito internet sia obbligatorio per legge sarebbe una semplificazione. Affermare che non serva perché non è obbligatorio è un errore ancora più grave.
La verità, come spesso accade, sta nella lettura sistematica: la Legge Gelli-Bianco non impone il sito perché lo considera parte dell’infrastruttura ordinaria della struttura sanitaria. Esattamente come il POS, il gestionale, la tracciabilità dei processi.
Continuare a trattarlo come un optional non è prudenza normativa, ma ritardo culturale.
E in sanità, il ritardo culturale è quasi sempre il primo anello di una catena di rischio che, prima o poi, presenta il conto.
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