Uno dei principi che ci sforziamo di divulgare quando insegniamo come utilizzare al meglio il veicolo societario, al fine di mitigare il carico fiscale sul dentista, è quello della misura e del buon senso.
Il fatto, ad esempio, che esistano diversi strumenti per estrarre reddito dalla propria srl non deve significare che di tali strumenti debba essere fatto un uso esasperato. Il rischio di censure da parte dell’Ade è sempre dietro l’angolo.
Un preclaro esempio in questo senso è quello rappresentato dai compensi del titolare, nel momento in cui quest’ultimo agisce in qualità di collaboratore odontoiatra per conto della propria srl.
Un primo elemento da tenere presente è quello della necessità di predisporre un’idonea documentazione di supporto, documentazione che possa costituire una robusta blindatura alla concreta misura della fatturazione delle prestazioni.
Un gestionale di medio livello è perfettamente in grado di fornirci tutte le pezze d’appoggio del caso, se correttamente implementato. Si deve essere in grado di monitorare sia le prestazioni effettuate dalla srl che quelle del singolo collaboratore che per conto della stessa operi, titolare compreso.
E si deve anche poter monitorare i compensi relativi, regolati alla percentuale (o alla tariffa fissa per singola voce di tariffario) prevista dal contratto di collaborazione (contratto che deve essere in forma scritta e che non può mai mancare).
Per arrivare a questo risultato, la prassi da seguire è abbastanza scontata: ogni volta che si presenta un nuovo paziente per una visita, si prescriverà un piano di cura e un preventivo di spesa analitico; una volta che il paziente abbia accettato quel preventivo, lo stesso sarà trasformato in un piano di cura da eseguire. Mano a mano che i trattamenti verranno materialmente eseguiti, qualcuno all’interno della struttura dovrà occuparsi di dare la prestazione per eseguita sul gestionale. Una volta implementata anche la sezione dedicata ai compensi, si potrà estrarre dal gestionale l’estratto di tutte le prestazioni eseguite da ciascun collaboratore e anche di quelle del titolare.
A questo punto, basterà stampare tale estratto con la stessa cadenza temporale utilizzata per la fatturazione delle prestazioni e si avrà in mano quanto basta al fine di giustificare, anche agli occhi dei potenziali controllori, la correttezza delle somme che si andrà poi a fatturare.
Quando la srl viene utilizzata per fatturare anche le prestazioni esterne del titolare presso altre strutture, un modo molto comodo per creare i presupposti del tracciamento anche di queste prestazioni è quello di creare uno o più riuniti virtuali nel gestionale di studio, al cui interno far confluire le prestazioni eseguite all’esterno della propria struttura. E’ chiaro che in presenza di questa implementazione, le fatture emesse dal titolare alla propria società terranno conto anche di questa attività e saranno al riparo da eventuali censure.
Un secondo elemento importante da ricordare è quello per cui le prestazioni effettuate vanno tutte incluse nella fatturazione. Non costituisce buona prassi quella di fatturare solo una parte delle prestazioni eseguite al fine di contenere il valore dei redditi estratti dalla società a favore del titolare. Tale modus operandi si presta inevitabilmente ad essere censurato dal controllore.
Il modo migliore per contenere tale volume non è evidentemente quello di celare parte della produzione del titolare dal processo di fatturazione; semmai è quello di calcolare una percentuale più bassa del normale sull’intera produzione.
Il che ci porta dritto all’esame del terzo elemento da tenere ben presente.
Appare chiaro che ogni titolare di srl avrà sempre un certo interesse nel contenere i volumi di tale processo di estrazione del reddito dalla propria società: non foss’altro allo scopo di sottoporre parte del reddito prodotto alla tassazione della srl invece che a quella marginale cui sono sottoposti i suoi redditi di lavoro autonomo. La riduzione della percentuale rispetto al normale può servire allo scopo.
Tuttavia, si deve essere molto chiari in merito: anche nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo esiste il criterio del valore normale e viene utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria anche ai fini fiscali con intenti chiaramente anti-elusivi. E il giochetto di sottrarre parte dei redditi cui il professionista avrebbe diritto alla imposta sul reddito personale per confinarla a quella della società e quindi ridurre il carico fiscale complessivo può essere inevitabilmente anche visto come una pratica elusiva.
Ricordiamo che la disciplina del valore normale è contenuta nel comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, il quale prevede che:
“per valore normale […] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
Con riferimento alla situazione di cui stiamo discutendo, un valore normale dell’aliquota non dovrebbe essere inferiore al 30%.
E chiaro che tanto più ci allontaniamo da quel valore per fissarne uno molto più basso, tanto più il rischio di censura sotto il profilo elusivo sarà dietro l’angolo.
Se tutto ciò è vero, si deve anche ricordare che, come ogni forma di elusione, anche questa può essere considerata censurabile solamente quando mancano valide ragione extra-fiscali che possano giustificarne la messa in pratica. Il che ci porta naturalmente verso una possibile soluzione della questione.
Appare evidente che il professionista resta libero di contenere la percentuale dei propri compensi rispetto al normale purché ciò risulti da un contratto in forma scritta; tuttavia, quando la stessa percentuale viene fissata troppo in basso o addirittura si prevede la gratuità del compenso il rischio di censure non può non essere considerato.
Ci è capitato di vedere, ad esempio, alcuni titolari stabilire tale compenso al 3% e con un utile di diverse centinaia di migliaia di euro. In un caso come questo appare difficile sostenere che la fissazione di una percentuale ad un’aliquota così lontana dal valore normale ( dal 30% al 50%, a seconda dei casi) ben difficilmente potrà essere considerata come decisione giustificata da valide ragioni extra-fiscali. La verità è che tale pratica puzza di elusività lontano un miglio. Il limite minimo per detta percentuale non dovrebbe prudentemente scendere oltre il 15%, max 10% in presenza di un utile così alto.
Diverso sarebbe il caso se ad esempio la srl fosse in fase di start up e con bassi livelli di utile (se non addirittura in perdita). E’ evidente che in un caso come questo la fissazione di una percentuale ad aliquote innaturalmente basse potrebbe giustificarsi per valide ragioni extra-fiscali.
In ogni caso, soprattutto quando si contiene l’aliquota per la remunerazione delle prestazioni del titolare, è sempre buona abitudine quella di indicare in contratto alcune valide ragioni extra-fiscali che possano giustificarne la contenuta misura sotto il profilo elusivo, se necessario anche in sede di contenzioso con l’AdE. Inutile dire che tali ragioni devono poi concretamente sussistere e non possono essere considerate efficaci se vengono solo e semplicemente menzionate.
Molti titolari di srl non pongono in essere tali condotte e si trincerano dietro al fatto che fino ad ora gli è andata bene. Ma questa è la stessa frase pronunciata da quel tale che si era buttato dalla finestra del decimo piano una volta arrivato al secondo.
Utilizzate sempre buon senso e misura e quando siete costretti o ritenete opportuno sporgervi sul burrone almeno fatelo con cognizione di causa e predisponendo pezze giustificative a vostra difesa.
Pietro Paolo Mastinu