Analisi dei cambiamenti
La pubblicazione in GU del nuovo DPCM per le modifiche al profilo ASO è finalmente avvenuta.
Riteniamo utile pubblicare un testo esplicativo che raccordi le novità e illustri lo stato oramai definitivo del citato profilo.
Il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico ha, già dal momento della sua approvazione (06/04/2018), causato dubbi interpretativi che sono stati soprattutto alimentati proprio da coloro che avevano lavorato sul testo originario, poi tramutato in DPCM.
Le principali problematiche erano quelle legate ai criteri per il riconoscimento dell’equipollenza e dei requisiti richiesti per gli aspiranti ASO e per coloro che, pur esercitando di fatto come assistenti di studio odontoiatrico, non erano riconosciuti contrattualmente come tali ed inoltre non avevano conseguito un diploma di scuola superiore.
A complicare il quadro si è aggiunta la legislazione concorrente Stato Regioni, che ha permesso la nascita di regolamentazioni diverse da una Regione all’altra e in certi casi persino confliggenti con la normativa nazionale.
Finalmente, nel 2020, il Ministero della Salute ha riconosciuto le difficoltà interpretative e le inadeguatezze della normativa ed ha richiesto alle rappresentanze odontoiatriche datoriali e dei lavoratori di collaborare per la formulazione di un regolamento aggiornato.
Dopo i primi incontri, è apparso chiaro che la soluzione utile a migliorare il testo originario non poteva che essere quella di riformulare una nuova proposta alla Conferenza Stato Regione con un nuovo testo, il quale, una volta approvata da quest’ultima, doveva necessariamente tradursi in un nuovo DPCM.
Finalmente, il nuovo DPCM è stato approvato il 03 maggio.
Quali sono i cambiamenti che si leggono nel nuovo DPCM?
- Il primo articolo resta invariato. Individua la figura ed il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico.
- Nel secondo articolo si trovano i primi cambiamenti: “E’ consentito l’utilizzo della Formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 luglio 2019”.”
- Anche i termini per l’aggiornamento annuale vengono chiariti: “L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo. Nei casi di cui all’art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo”.
- Gli articoli 3, 4, e 5: Contesto Operativo, Contesto Relazionale e Attività e competenze, restano invariati.
- L’articolo 6: “Requisiti di accesso al corso”, chiarisce finalmente quale deve essere il prerequisito formativo per iscriversi al corso di formazione per ASO: “Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Ricordiamo che:
- È obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
- L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
- L’istruzione obbligatoria è gratuita.
- L’obbligo di istruzione può essere assolto: nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, attraverso l’istruzione parentale.
- Di fatto, però, nessun istituto professionale, in Italia, oggi rilascia tale certificato se lo studente non ha superato almeno il triennio. Questo comporta che nella pratica l’obbligo scolastico si estende ad almeno 11 anni e non i 10 dichiarati dalla norma.
- Gli articoli 7 e 8 restano invariati
- L’articolo 9 agevola gli ASO lavoratori permettendo loro di svolgere le ore di tirocinio presso il posto di lavoro e nell’orario di lavoro. Questo è il grande cambiamento. Finalmente anche i lavoratori non si sentiranno più impossibilitati a svolgere il corso a causa delle ore di tirocinio che confliggevano con l’orario di lavoro.
- l’articolo 10 resta invariato.
- L’art. 11 ha subito delle variazioni importanti:
(Esenzione conseguimento dell’attestato di qualifica / certificazione)
- Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente,
estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08.
- Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico”
- L’art. 12 offre la possibilità della riqualificazione anche per quei lavoratori che avendo avuto un inquadramento contrattuale non corretto, possono iscriversi al corso di formazione ridotto: “Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata
complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art.10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023”.
In sintesi, sono stati risolti praticamente tutti i nodi legati alla formulazione della vecchia normativa, prevedendo correzioni al testo originario che permettono:
- di sanare con l’equipollenza o con un percorso di studi e tirocinio abbreviato tutte quelle situazioni pregresse in cui Aso già in attività da anni e priv* di un diploma di scuola superiore potevano essere impossibilitat* a proseguire l’attività per l’impossibilità di frequentare il nuovo percorso professionalizzante.
- Sono state meglio qualificate e ampliate le modalità di documentazione della mansione ricoperta de facto, rispetto alla formulazione originaria del decreto ed è stata ampliata anche la fascia temporale in cui tali mansioni devono essere state effettivamente effettuate (36 mesi in dieci anni e non in cinque).
- È stata concessa la possibilità di ottenere l’equipollenza anche in mancanza di documentazione quando è almeno comprovabile la frequenza dei corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro specifici per ASO (lavoratori del settore sanità – alto rischio).
- È stata confermata la necessità di un titolo di scuola superiore come condizione necessaria per poter accedere al percorso formativo per i nuovi aspiranti ASO, ma limitato al primo triennio.
- Di trovare più in generale un modo di salvaguardare tutte le situazioni pregresse senza allo stesso tempo svilire, per i nuovi entrati, la preparazione utile per il conseguimento dell’attestato, cosa che sarebbe automaticamente conseguita se si fosse accettato per tutti il diploma di scuola media inferiore come condizione necessaria per accedere alla formazione professionale.
- Di evitare quello che è capitato nel recepimento del DPCM in alcune Regioni, le quali avevano imposto che le 400 ore pratiche di tirocinio dovessero essere effettuate in luogo diverso da quello di lavoro ed in orario differente.