Contratto di Rete e Rete di imprese in odontoiatria
Il Contratto di Rete è uno strumento aggregativo evoluto che permette di realizzare, a livello di impresa, ciò che una Società permette di fare a livello di individui. I dentisti aggregati in società, dunque, possono ora pensare di aggregare queste ultime per ottenere i vantaggi tipici di ogni consorzio, minimizzandone gli svantaggi. E’ la via per risolvere i problemi di scala, di rappresentatività e di status che affliggono le micro imprese odontoiatriche. Facciamo un piccolo viaggio nelle Reti di impresa ben sapendo che si tratta di un territorio ampiamente inesplorato nel nostro settore, ma ben definito dalla letteratura nazionale e internazionale.
Del Contratto di rete in odontoiatria non ha ancora parlato o scritto nessuno tranne noi stessi in un articolo del 2018. Eppure, se volgo lo sguardo a ieri vedo i Professionisti, se osservo oggi vedo le Srl odontoiatriche e se penso a domani vedo le Reti di impresa.
Lo scenario competitivo del passato, in odontoiatria, era dominato da individui isolati ed autoreferenziali che poi hanno avuto bisogno di aggregarsi e costituirsi in imprese per sopravvivere. Nel prossimo futuro saranno le imprese ad aggregarsi tra loro se vorranno sopravvivere, replicando semplicemente il fenomeno su una scala diversa.
E, come sempre, chi arriverà primo, vincerà la partita (anche se qualcuno, con grandissimo anticipo, in realtà si è già mosso).
In questo articolo trattiamo per la prima volta il tema del Contratto di rete, inteso come strumento giuridico, e della Rete di imprese, inteso invece come strumento competitivo che dal primo deriva.
Pur non essendo argomento di novità assoluta nel nostro Paese, in ambito odontoiatrico rappresenta un autentico salto logico e un vero e proprio cambio di paradigma nel modo di concepire la professione e, soprattutto, di concepire il luogo dove la nostra professione si svolge: lo studio dentistico.
Forse neppure la Srl Odontoiatrica è stata portatrice di tanta innovazione. Per capire di cosa si tratta partiamo da una analisi sommaria dello scenario attuale.
Lo scenario competitivo attuale
Che le piccole e medie imprese, per rimanere competitive, abbiano bisogno di sviluppare nuove forme di collaborazione tra di loro, è oramai un fatto consolidato ed esperienza comune. Ora che i dentisti hanno imparato ad aggregarsi in società, bisogna che le società imparino ad aggregarsi tra loro.
Questa considerazione non vale solo per l’odontoiatria ma trasversalmente in tutti i settori e su tutti i mercati. Quando poi si parli di micro imprese o di studi professionali, le debolezze da superare sono ancora più evidenti.
In questo senso il legislatore è stato più lungimirante degli imprenditori, partorendo, fin dal 2009, un nuovo strumento giuridico cui noi volgiamo lo sguardo, solo ora, con quasi tre lustri di ritardo. Si tratta del Contratto di Rete.
Le continue crisi finanziarie, locali e globali, hanno esacerbato un insieme di problematiche strutturali di lunga durata della nostra economia: l’ostinato nanismo delle imprese, il loro attestarsi su settori maturi e la parallela ritrosia a investire in ricerca e sviluppo, la conseguente difficoltà nell’operare in contesto competitivo profondamente cambiato dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie
Il dentista che sente parlare di nanismo delle imprese, sicuramente sorride e sa di cosa stiamo parlando: di una patologia cronica dell’accrescimento, in senso culturale prima ancora che economico e finanziario.
Le turbolenze competitive degli ultimi venti anni, anche in odontoiatria, hanno sconvolto per sempre gli scenari tradizionali. Anche i dentisti hanno avvertito, da tempo, un bisogno estremo di aggregazione attorno ad obiettivi specifici, per condividere risorse e sfruttare in modo sistematico competenze e complementarietà, senza rinunciare alla flessibilità necessaria alle micro imprese e tipica delle professioni. Lo hanno ampiamente dimostrato trasformando i loro studi in Srl Odontoiatrica o Srl di Consulenza.
I dati ci dicono che in Italia, nel 2023, circa 10.000 studi dentistici stanno operando in forma di società di capitale, su un totale di circa 44.000. Una quota ulteriore si qualifica come società di persone, cooperativa o Stp. Questo significa che un quarto circa dei nostri colleghi opera già come impresa e che è emersa una consapevolezza di fondo anche nel mondo della sanità: è impossibile rimanere competitivi continuando ad agire individualmente e contando solo sulle proprie risorse.
Questo fenomeno non riguarda solo i dentisti, ma anche tutte le altre imprese che insistono sullo stesso mercato, con percentuali molto più alte delle nostre: laboratori odontotecnici, depositi dentali, fornitori di servizi, consulenti tecnici, ecc. Ogni operatore del nostro comparto ha capito che è difficile, se non impossibile, mantenere alta la sfida competitiva quando i gruppi economici organizzati mettono in campo forze schiaccianti.
È vero che Golia ha sconfitto il gigante, ma è stata una tale eccezione che se ne parla ancora. Per questo motivo la costituzione di nuove Srl Odontoiatriche è un vaso in continua espansione.
Il Contratto di rete mira a riproporre la stessa soluzione della Srl Odontoiatrica su una scala diversa. Anzi, creando aggregazione di imprese in un mondo di dentisti già aggregati è in grado di risolvere il problema della scala e di dare anche ai piccoli studi dentistici ulteriori strumenti per innovare e accrescere la propria competitività.
Si tratta di una sorta di aggregazione 2.0: tutti i player del comparto, anche di piccole dimensioni, possono essere riuniti a sistema intorno allo stesso tavolo di gioco, contemperando istanze primitive quali:
Mantenere intatta la propria sovranità (tanto cara ai professionisti)
Orientare la qualità del servizio
Conservare una dimensione territoriale locale
Verticalizzare in senso specialistico i propri modelli di business
ai nuovi valori emergenti:
Interdipendenza e reciprocità
Economie di scala
Rappresentatività e forza contrattuale
Ricerca e sviluppo
Come si modificherà l’arena competitiva quando le reti entreranno in campo?
E’ presto detto: sarà una competizione tra reti. E non saranno reti di dentisti opposte a reti di fornitori: saranno reti miste ed articolate tra le quali prevarrà quella che avrà saputo dosare meglio il mix di competenze e servizi, insieme ad una governance solida e pulita. In opposizione ci saranno altri gruppi economici, più tradizionali, schierati dietro ai fondi, alle banche, alle multinazionali.
I professionisti e le imprese singole di piccole dimensioni giocheranno un campionato secondario, con strategie di rimessa continua.
Le caratteristiche e le finalità del Contratto di rete sono descritte dal legislatore nell’art. 4-ter della Legge 33/2009 dove si afferma che:
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Un primo dato emerge prepotentemente. Dopo essere diventato una impresa odontoiatrica, lo studio dentistico deve imparare anche a ragionare come una impresa odontoiatrica: non solo per esigenze di competitività, ma anche perchè la logica professionale è sempre più desueta nella mente del legislatore.
La dinamica di aggregazione tipica del Contratto di rete è dunque rappresentata da tre elementi portanti:
condivisione di un obiettivo comune,
scambio di informazioni,
e prestazioni reciproche.
È lecito cominciare a pensare che i dentisti, eserciteranno in comune una o più attività rientranti negli oggetti sociali delle proprie imprese, ciascuno rimanendo nella propria sede e conservando integra la propria sovranità.
E poi ancora: apprendimento collettivo, sinergie e complementarietà sono il leitmotiv di questo tipo di aggregazione finalizzata a fare sistema in funzione competitiva, anche sfruttando forze patrimoniali, economiche e finanziarie impensabili altrimenti.
Il legislatore, infatti, lascia aperta la possibilità che il Contratto di rete preveda:
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
L’istituzione di un fondo patrimoniale comune apre quindi la strada, in via opzionale, alla acquisizione di una propria soggettività giuridica da parte dei soggetti riuniti nella rete accompagnata da una sorta di organo amministrativo in funzione di governance che agisce in rappresentanza della rete.
Sul piano tecnico e pratico, infine, si precisa che:
Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 828.
Vantaggi del Contratto di Rete
Il legame tra contratti di rete e imprenditorialità mira a mettere a sistema soggettività imprenditoriali per loro natura piccole e isolate. A maggior ragione, nel contesto dell’odontoiatria privata italiana, caratterizzata da un fortissimo individualismo, il Contratto di rete preserva l’autonomia e la soggettività dei dentisti che decidono di cooperare. Non prevede infatti la presenza di una parte più forte e una più debole e riconosce l’importanza dell’autonomia delle singole imprese o studi.
L’appartenenza ad una rete, in letteratura, è associata ad alcuni benefici che tale forma organizzativa sembra in grado di produrre. Si tratta di portare a valore le individualità e le singole strategie, laddove queste, storicamente, sono sempre state un limite.
Secondo Larson e Star (1993) il processo di formazione di una organizzazione di rete consiste nella:
“cristallizzazione di relazioni di scambio interorganizzative stabili, caratterizzate da impegno reciproco, orientate alla generazione di valore che si estendono oltre le originarie e idiosincratiche relazioni personali dell’imprenditore”.
Sembra che questo passaggio sulle idiosincrasie sia stato scritto proprio pensando alla nostra categoria.
I benefici di un Contratto di rete possono essere classificati nelle seguenti categorie:
Benefici economici: si concretizzano principalmente intorno alle economie di scala del soggetto aggregato, ma non solo. Anche a parità di produzione è lecito pensare ad una significativa riduzione dei costi legati alle transazioni: negoziazione, contrattazione e reperimento di informazioni. Queste attività potrebbero essere svolte in nome collettivo da parte della Rete stessa, liberando importanti risorse per i singoli membri (tra le quali il tempo).
Innovazione ed apprendimento: la condivisione di informazioni, elemento caratterizzante le relazioni reticolari, è alla base sia dei processi di apprendimento che di innovazione, in quanto gli studi dentistici membri della rete sono in grado di internalizzare conoscenze ed esperienze altrui, mettendole a frutto sia nei processi produttivi (clinica) che nei servizi associati (front office e back office).
Legittimazione e status: questi vantaggi sono stati studiati nell’ambito della teoria sul capitale sociale, che spiega come l’essere connessi con i propri pari aumenti la legittimazione sia a livello organizzativo (interno) che inter organizzativo (esterno). Per esempio, gli interlocutori privilegiati delle reti manifestano un crescente interesse a offrire finanziamenti e servizi ad una rete (es. istituti di credito), condizioni privilegiate di acquisto (es. fornitori di beni e di servizi), forme di collaborazione esclusive (es. i terzi paganti, compagnie di assicurazione). La collaborazione e la condivisione che si realizzano all’interno della rete, infatti, conferiscono alle imprese della rete maggiore affidabilità o capacità di gestione delle transazioni. Rimanendo all’esempio delle banche: l’appartenenza ad una Rete può migliorare le condizioni di accesso al credito perché può determinare un rating diverso in capo alla rete, rispetto al singolo membro, ma può anche influire positivamente sulle performance economiche e finanziarie che determinano la capacità di rimborso dei finanziamenti concessi. La banca infine, potrebbe essere interessata essa stessa alla promozione di nuove reti tra i propri clienti, sfruttando le informazioni disponibili su di essi e, magari, assumendo il ruolo di aderente alla rete. Il contratto di rete consente dunque la proposizione al cliente finale di un interlocutore unico riducendo il numero delle transazioni e delle relazioni e l’acquisizione di uno status di grande cliente che il dentista isolato, per quanto forte, non potrebbe mai avere.
Contrattazione collettiva: il Contratto di rete offre alle imprese italiane anche l’importante opportunità di condividere risorse umane e competenze attraverso una contrattazione collettiva dei lavoratori a livello territoriale o nazionale, che punti alla mobilità diretta delle risorse umane all’interno della rete. La possibilità di avviare una contrattazione collettiva è una ulteriore indicazione di come queste reti possano assumere ampi gradi di formalità sfruttando al tempo stesso la flessibilità tipica delle relazioni interorganizzative.
Meritano poi una riflessione altri vantaggi come: il trattamento amministrativo e tributario di favore riservato alle reti d’impresa (regime di sospensione di imposta fino a tutto il 2012), l’opportunità di ampliare la propria capacità produttiva grazie alla disponibilità di unmercato interno della rete stessa, la facoltà di mantenere la propria specializzazione e un posizionamento specifico senza doversi uniformare agli altri membri, diversificare la produzione e i servizi attingendo alle risorse dei partner/fornitori.
Quando una impresa sottoscrive un Contratto di rete aderisce ad una struttura di diritti e doveri posti dal contratto stesso al fine di poter realizzare un obiettivo collettivo concordato tra le parti.
È bene sapere che il Contratto di rete ha necessariamente natura incompleta e una volta sottoscritto è necessario che le parti diano operatività alla rete attraverso la messa in campo di un insieme di decisioni e azioni.
La norma precisa che le imprese che entrano a far parte della rete:
si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
e, alla lettera c impone
la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e, qualora sia prevista l‘istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo.
E’ dunque pacifico che in una Rete i membri si possono obbligare sia al versamento di una certa quantità di denaro in fare di ingresso sia ad una serie di versamenti successivi, magari annuali, funzionali al sostentamento ed allo sviluppo della rete, in analogia con quanto avviene nell’ambito dei consorzi tra imprese.
Le Linee Guida emanate dal CNN riassumo così gli obblighi a carico dei membri della rete:
Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di dare o di facere; potranno essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che periodica; potranno avere ad oggetto di massima qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (esempi che sono stati esaminati oltre al danaro o a singoli beni, l’utilizzo di mezzi di trasporto, di ambienti, di segni distintivi, di merci, di impianti, di strumenti pubblicitari e forse anche di personale). In generale, si potrà anche, secondo le regole generali, fare riferimento alla figura di un arbitratore, operante ai sensi dell’articolo 1349 c.c.. In ogni caso il contenuto delle prestazioni dovrà essere lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.
Esempi concreti di prestazioni che potrebbero essere messe a fattor comune sono i seguenti:
creazione e tutela di un marchio comune;
attività di ricerca e sviluppo, nonché produzione scientifica;
elaborazione di disciplinari tecnici, di produzione;
scambio di informazioni e di progetti formativi;
scambio di prodotti e di servizi;
esecuzione in comune della stessa attività o fase di processo;
contrattualistica interna ed esterna.
Il CNN suggerisce alcune fattispecie di obbligo da normare nel Contratto di rete. Li elenchiamo di seguito precisando che si tratta di puri esempi e che ciascuna rete potrà declinare l’elenco secondo le proprie necessità:
partecipare alla costituzione di un fondo comune
contribuire alle spese di gestione
attenersi alle decisioni degli organi della rete
svolgere le attività previste nei progetti elaborati dall’organo comune
uniformarsi ai disciplinari emanati dal comitato di gestione della rete
rispettare un unico codice etico all’uopo predisposto
definire linee comuni di comportamento
concordare le modalità, la tempistica e quant’altro connesso alla gestione e realizzazione degli obiettivi del contratto in relazione ai compiti e mansioni spettanti a ciascun membro
non servirsi di segni distintivi diversi da quelli della rete
usare il marchio della rete inserendolo nei propri prodotti
inserire in ogni forma di pubblicità utilizzata per la commercializzazione dei servizi e prodotti offerti il marchio della rete
rispettare i termini di consegna derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali varati in seno alla rete
consentire ispezioni al personale incaricato dalla rete al fine di valutare compatibilità e idoneità dei prodotti
non aderire ad altri contratti di rete aventi il medesimo oggetto o a comitati o strutture promozionali
assicurarsi in modo ritenuto idoneo dal comitato di gestione
fornire libero accesso ai propri impianti alle imprese partecipanti alla rete nei normali orari
fornire informazioni sull’avanzamento materiale, economico-amministrativo e tecnico-scientifico della parte di progetto di propria competenza ovvero tutti i dati che venissero richiesti, ai fini dell’attività di monitoraggio
del progetto
comunicare all’organo di gestione le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di consentire allo stesso di darne avviso alle autorità competenti
informare immediatamente le altre imprese aderenti di qualsiasi evento relativo al proprio contributo al progetto, nella misura in cui influisca o sia suscettibile di influire sull’esecuzione degli obblighi delle altre imprese aderenti
obblighi di riservatezza in generale
restituire alla impresa mittente tutte le cose ed i documenti ricevuti al riguardo
obblighi di esclusiva
non affidare in tutto o in parte la progettazione e l’esecuzione dei rispettivi lavori a terzi nell’ambito del progetto di rete, salvo accordo preventivo dell’assemblea delle imprese aderenti
collaborare per fornire studi ed informazioni utili allo svolgimento del programma di rete, rispettando tempi e modalità richieste
mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e logistiche per attuare il programma di rete secondo le modalità che saranno reciprocamente definite e previste dal budget predisposto
adottare criteri di valutazione dei costi come definiti dal comitato di gestione della rete
rendicontare le attività svolte sia a favore della rete che dei clienti secondo specifiche che saranno approvate dal comitato di gestione della rete
predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche, ivi incluse le relazioni finali
adoprarsi per offrire ai clienti propri e di ciascuna impresa partecipante i servizi offerti dalla rete
condividere e mettere a disposizione laboratori di ricerca
comunicare all’organo preposto i dati tecnici relativi alle proprie prestazioni che possono essere necessarie alle altre imprese aderenti per progettare ed eseguire la loro parte
partecipare a riunioni e incontri di studio organizzati dalla rete per la ricerca
partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l’immagine, l’attività e la professionalità dei partecipanti alla rete
organizzare tavoli tecnici e seminari di approfondimento su temi specifici
eseguire la progettazione tecnica relativa alla parte del progetto di loro competenza, curandone la realizzazione dello scopo generale del contratto di rete
agire in buona fede per attuazione del programma di rete
in considerazione del fatto che il contratto è stato basato sull’ “intuitus personae” e sulla fiducia riposta dai contraenti nella persona dei rappresentanti degli stessi, a non farsi rappresentare nei rapporti di rete da soggetti diversi da quelli intervenuti all’atto
eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati
compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell’oggetto del contratto di rete e di darsi reciprocamente la massima assistenza per la realizzazione del medesimo
risarcire i danni subiti dalle altre imprese aderenti qualora la cattiva esecuzione dei propri obblighi o delle proprie prestazioni di beni o servizi provochi la revoca totale o parziale delle agevolazioni assegnate alle altre imprese aderenti al contratto di rete o causi un danno ad uno o più imprese aderenti
Governance e Organo amministrativo
Il comma 4-ter dell’art. 3 del D.l. n. 5/2009 prevede la facoltà (non l’obbligo) di
nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione
del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso
mentre nella successiva lettera e. si precisa che il contratto di rete deve indicare, ove ne sia prevista l’istituzione:
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti
ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la
genuinità della provenienza.
L’organo amministrativo, ripreso in analogia con le imprese singole, viene qui definito dal legislatore con l’espressione Organo comune.
Non è obbligatorio e per giunta gode di una natura flessibile e modulabile secondo le esigenze. La sua funzione è quella di orientare i diversi membri della Rete verso decisioni allineate e azioni convergenti per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Quando presente, l’organo comune assume anche un ruolo di rappresentanza tipico.
Diversi studi indicano proprio nella difficoltà di coordinamento da parte dell’Organo comune una delle cause più rilevanti dello scioglimento della rete (Moretti, 2017). Proviamo ad elencare i principali fattori di complessità riconosciuti in letteratura:
L’incertezza derivante da una incompleta definizione degli obiettivi e delle regole d’ingaggio tra membri della rete. Per questo motivo la realizzazione della rete deve essere preceduta da una intensa e prudente fase di analisi e proposizione.
Il potenziale conflitto di interessi tra soggetti che sono anche competitors. Quanto più sviluppata sarà la componente orizzontale della rete (membri dello stesso settore) tanto maggiore sarà il rischio che le imprese siano tra loro concorrenti. Per questo, nel caso di una rete tra imprese odontoiatriche, saranno preziosi i criteri iniziali di selezione e arruolamento così come quelli successivi di ammissione alla rete di nuovi membri (es. criteri dimensionali, territoriali o di specializzazione).
La differenza di approcci, di cultura imprenditoriale e di personalità dei partner. Anche in questo caso è necessario porre particolare attenzione ai criteri di selezione reciproci, che siano basati anche sulla condivisione di alcuni valori ritenuti imprescindibili. Per esempio una rete di dentisti potrebbe essere basata su requisiti dimensionali, di layout giuridico, di rispetto della normativa, di posizionamento, ecc.
L’assenza di una sede comune e di co-locazione delle attività da svolgersi in collaborazione. La distribuzione spaziale che separa i partner riduce la possibilità di porre facilmente in comune conoscenze e informazioni, allineando in tempo reale fasi diverse di una stessa attività, salvo che non si sopperisca attraverso efficaci sistemi di comunicazione interaziendale.
L’interdipendenza tra i membri quando si lavora alla realizzazione dello stesso progetto, ciascuno per le proprie competenze. Nel caso dell’odontoiatria quest’ultimo rilievo assume una importanza secondaria, posto che raramente i dentisti possono essere impegnati in comune nella produzione di beni e servizi unici, così come potrebbe avvenire per aziende impegnate, ciascuna per la propria parte alla realizzazione di un satellite artificiale.
Le linee guida del CNN forniscono una considerazione interessante che ci permette di capire se e quanto la rete sia un organismo paritetico e democratico oppure no:
la prima osservazione che si impone è quindi quella che se le parti intendono sottrarsi alla rigidità del principio unanimistico e pure alle solennità formali che si impongono solitamente in caso di modificazioni contrattuali debbono adottare un sistema di governance basato sulla presenza dell’organo comune che
gestisca l’esecuzione del contratto ed abbia pure il compito di adattare il programma alle eventuali contingenze attuative.
e poi precisa:
Dal punto di vista pratico, però, l’istituzione dell’organo comune appare quantomai opportuna e nella prassi infatti tutti i contratti ne prevedono la costituzione (definito indifferentemente come: “comitato di gestione”, “organo comune o steering committee”, “consiglio di amministrazione”, “organo comune di gestione”, “impresa capofila o rappresentante di rete”, ecc.); nella maggior parte dei contratti di rete già conclusi, tale organo ha struttura collegiale ma in numero significativo anche monocratica.
La scelta del modello caratterizzato dalla presenza dell’organo comune se da un lato esprime la preferenza a promuovere flessibilità e snellezza operativa dall’altro lato pare più in linea con lo spirito di collaborazione interaziendale che dovrebbe animare le reti.
Bisogna sapere che i limiti dell’incarico in capo al soggetto che governa la rete sono quelli identificati dagli articoli 1703-1730 c.c. che disciplinano il Contratto di Mandato. Potrà essere considerato un mandato con rappresentanza se l’incaricato della governance gestisce “in nome e per conto dei partecipanti” (spendendone quindi il nome) l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il legislatore non ha esplicitamente escluso la possibilità che i singoli partecipanti alla rete affidino all’organo comune anche incarichi individuali o mandati plurimi.
E’ interessante sapere che la Rete potrebbe decidere di privilegiare l’aspetto pratico della governance (rapidità d’azione, flessibilità, rapporto diretto) nominando un singolo soggetto alla governance e questo soggetto potrà essere alternativamente persona fisica o giuridica.
Secondo Okhuysen e Bechky il mandatario della rete e la rete stessa devono realizzare tre condizioni essenziali per il successo del progetto:
Common understanding (condivisione): riguarda la condivisione di quale sia l’obiettivo, di come questo venga realizzato e delle conoscenze necessarie per la sua realizzazione. Implica uno sforzo elevato per negoziare quali siano gli obiettivi comuni e per giungere all’adesione ad un sistema di pratiche ma anche di valori che permettano di creare una identità di rete.
Accountability (responsabilizzazione): significa rendere responsabili i diversi membri della rete rispetto al set di attività che ciascuno deve svolgere e che sono necessarie a realizzare un obiettivo comune. Alcuni dei meccanismi di coordinamento sono più utili di altri per creare accountability tra le parti: ancora una volta ci riferiamo alle regole di ingaggio e ai criteri di selezione dei membri della rete. Avere regole chiare ed esplicite su quali siano le condizioni che rendono un’azienda membro accettabile anche agli altri, consente di definire sin dall’inizio una chiara struttura di diritti e di doveri. Alle regole di selezione si aggiungono le regole e le procedure che consentono l’attività in comune della rete. In questo senso è importantissimo tenere distinti due piani di obiettivi: quelli aziendali che spingono ciascuna azienda ad entrare in rete e quello comune della rete nel suo complesso che diviene valore condiviso.
Predictability (prevedibilità): riguarda i processi, ossia la dinamica delle attività nel tempo, per garantire continuità e sostenibilità alla rete. La definizione di un business plan o un piano di rete, rappresenta sia uno strumento di comunicazione e accreditamento verso l’esterno, che un mezzo per esplicitare la dinamica delle attività, obiettivi e ruoli nel tempo. Ecco che l’individuazione di un manager di rete è spesso finalizzata a garantire continuità e quindi prevedibilità all’’operato della rete stessa.
Sviluppo della rete
La prospettiva dal punto di vista delle reti, è interessante: impone di pensare alla rete come ad un aggregato che persegue degli obiettivi propri, oltre che quelli dei singoli membri, e che tali obiettivi siano il risultato di un processo di interpretazione dell’ambiente guidata da uno dei partner (il leader) in grado di mobilitare gli altri.
Una rete di dentisti che si muovesse sul mercato assumerebbe la massa critica dell’aggregazione, ma al contempo manterrebbe le caratteristiche individuali dei singoli membri che la compongono. Non solo: entrerebbero in gioco anche la massa e le individualità di altre aziende dello stesso comparto che vogliano garantirsi i vantaggi della rete e del mercato interno alla stessa.
In una fase iniziale di sviluppo della rete sarà compito primario del Leader promuovere questo tipo di vision del sistema e del ruolo che la Rete giocherà come booster competitivo. Quando in letteratura si parla di leadership cognitiva si intende proprio la capacità di un imprenditore (e della sua impresa) di legittimare e far accettare una visione precisa ad altri stakeholder e di far sì che essi la usino come strumento di supporto alle proprie decisioni.
Se consideriamo la creazione di una rete dal punto di vista dei processi, con particolare attenzione alle fasi e attività che precedono logicamente e cronologicamente la stipula di un contratto, evitiamo il rischio di concentrarci troppo sulla dimensione tecnico giuridica dello strumento (il Contratto di rete vero e proprio) e non sulla natura del risultato. Una rete non è la semplice giustapposizione di più imprese, ciascuna con le sue risorse e i suoi obiettivi e deve avere una architettura predefinita e funzionale.
Per esempio, in ambito odontoiatrico, potrebbe essere utile sviluppare la rete su due direttrici principali contemporaneamente: una verticale e una orizzontale.
La dimensione verticale della rete potrebbe essere quella in cui i membri occupano posizioni consecutive lungo la catena della fornitura di beni e servizi. Lungo questa direttrice la motivazione del Contratto di rete è da ricercarsi nella realizzazione stessa del processo produttivo. In odontoiatria la direttrice verticale dovrebbe essere al servizio delle imprese odontoiatriche che popolano la rete in orizzontale e potrebbe prevedere, ad esempio, una catene di aziende non odontoiatriche che intervengono a vari livelli lungo il ciclo produttivo delle prime:
marketing e comunicazione
servizi assicurativi
servizi finanziari
servizi di laboratorio
servizi tecnici di supporto tecnico: supply chain, formazione, controllo di gestione, IT management, asset maintenance, GDPR, ecc.
servizi di consulenza in ambito medico legale, diritto del lavoro, fiscale, previdenziale, ecc.
Qualunque sia l’ordine con cui elenchiamo le aziende e qualunque sia il loro ambito di competenza, nella configurazione verticale di una Rete, tutte si dispongono lungo un percorso che porta il cliente o paziente dalla consapevolezza di un bisogno al suo soddisfacimento, per quanto si tratti di un fabbisogno di salute.
La dimensione orizzontale della rete è invece quella in cui i membri appartengono tutti alla stessa fase del processo produttivo o sono comunque collocati in una posizione simile della filiera. Nello specifico i partners orizzontali di una rete odontoiatrica sono gli studi dentistici che aderiscono al progetto. Questi sono anche clienti dei membri disposti lungo la direttrice verticale, che assumono il ruolo di fornitori di servizi in un ambiente che viene definito: mercato interno della rete.
Le relazioni di scambio sono quindi basate, in tutti i casi, sull’unione delle risorse tra imprese e sulle loro interdipendenze. Alcuni autori hanno parlato acutamente di simbiosi, complementarietà e commensalità tra soggetti della stessa rete.
L’asse di sviluppo della relazione, sia esso verticale o orizzontale, si è affermata come una delle variabili rilevanti nella ricerca sulle reti in quanto la letteratura (vd. Rowley, Behrens, Krackhardt, 2000) ha dimostrato come questa abbia importanti implicazioni per la disposizione competitiva e il comportamento tra partners, la distribuzione del potere tra le imprese, gli assetti organizzativi delle relazioni. In particolare, per quanto riguarda le reti orizzontali, è stato dimostrato come esse siano maggiormente sottoposte alle pressioni competitive ed al rischio che i membri adottino comportamenti opportunistici. E’ dunque necessario che, nella fase di sviluppo della rete, i membri pongano particolare attenzione a minimizzare questo rischio.
La natura aperta o chiusa del contratto di rete è utile per chiarire la possibilità di ammettere o meno nuovi soci in una rete già costituita.
Una rete di imprese può adottare regole diverse per l’ammissione di nuovi membri. Quando l’adesione di nuovi membri aderenti, dopo la fase di fondazione, è consentita, si parla di Contratto di Rete aperto. Diversamente si parla di Contratto di Rete chiuso.
E’ opinione comune che il contratto di rete debba considerarsi un contratto aperto (Consiglio Nazionale Notariato), anche se non è escluso che si possano prevedere condizioni di ammissione di nuovi membri più o meno restrittive.
La Legge 30 luglio 2010 n. 122, infatti, afferma che il Contratto di Rete deve indicare le modalità di adesione di altri imprenditori; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all’autonomia privata, attraverso l’inserimento di un’apposita clausola in materia di successive adesioni, di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla.
Nel Contratto di rete le modalità di adesione e di ammissione fanno parte del contenuto obbligatorio del contratto, quindi la previsione contenuta nell’art. 1332 c.c. in materia di contratti ove si dice che:
se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali
non trova facile applicazione nei fatti.
E’ interessante la possibilità di filtrare in ingresso i membri aspiranti ad entrare nella rete, mediante criteri oggettivi di valutazione che possono essere per esempio:
la natura giuridica dell’impresa: in questo caso si potrebbe decidere di ammettere alla rete solo la Srl Odontoiatrica e non la Stp Odontoiatrica, oppure il contrario. Si potrebbero ammettere solo società di capitale e non quelle di persone, oppure il contrario.
le dimensioni dell’impresa: quindi potrebbero essere ammesse solo Srl odontoiatriche con volumi di fatturato superiori ad una soglia minima, oppure con un certo numero di lavoratori, ecc.
l’oggetto dell’attività: in questo caso si potrebbero escludere o includere imprese a seconda del codice ateco principale, del mercato in cui operano, della presenza o meno di attività secondarie, favorendo o inibendo, di conseguenza, lo sviluppo orizzontale o verticale della rete stessa anche dopo la sua costituzione.
il possesso di particolari requisiti di qualità o certificazioni: così si potrebbero imporre, all’interno della rete, valori specifici di riconoscimento reciproco, come la regolarità contributiva, la trasparenza amministrativa e fiscale, il rispetto ambientale, le linee guida sulle buone pratiche cliniche, particolari requisiti organizzativi e tecnologici, obblighi formativi, e molto altro ancora.
La previsione di precondizioni come quelle indicate imporrebbe agli aspiranti membri di produrre la documentazione comprovante il possesso del requisito richiesto in fase di esame della domanda.
E’ anche possibile che le domande di ammissione siano valutate solo da una parte della rete e non, necessariamente, all’unanimità. Per esempio questa competenza potrebbe essere riservata ai soli soci fondatori e non alla totalità degli aderenti. oppure potrebbe essere delegata ad una apposita commissione. Il comma comma 4-ter, lettera f della Legge richiamata, afferma infatti che il Contratto di Rete deve indicare:
le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Quindi il legislatore ha lasciato facoltà di stabilire regole e maggioranze diverse per l’assunzione delle decisioni comuni, dando per scontato che nel silenzio dello statuto queste vengano assunte all’unanimità dei suoi membri.
Il programma nel Contratto di Rete
Il programma di rete rappresenta il corrispettivo dell’oggetto sociale previsto per le imprese singole, ovvero la selezione di attività che dovranno essere svolte in rete, con le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Diritti ed obblighi dei partecipanti, di cui abbiamo parlato sopra, nonché modalità di realizzazione dello scopo comune costituiscono il contenuto minimo, necessario e determinato ex lege del contratto, qualunque sia la declinazione scelta del programma comune.
La Legge riconosce tre distinte tipologie di attività, concorrenti o alternative, applicabili nella rete:
scambio di informazioni o prestazioni;
collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese
l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa
Le Linee Guida del CNN ci dicono che il Programma della rete può prevedere che vengano erogati servizi alle imprese aderenti (funzione mutualistica del contratto di rete), oppure che vengano offerti sul mercato beni o servizi (funzione lucrativa del contratto di rete). A titolo esemplificativo, possono costituire oggetto del programma comune numerose e svariate tipologie di attività:
lo studio, sviluppo, implementazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione di prodotti;
l’esecuzione di studi e progetti pilota per la produzione e commercializzazione dei prodotti e la definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing,
la creazione di sistemi per gestire gli ordini e le richieste dei clienti, la creazione di campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni
l’analisi e la realizzazione di programmi formativi per i lavoratori in termini di formazione ed aggiornamento,
l’organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi,
la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale.
I precedenti nel settore odontoiatrico e affini
La storia dei contratti di rete, come detto, è piuttosto recente.
Eppure le reti hanno proliferato nel silenzio e nel disinteresse generale da molti anni in tutti i settori. Qualcosa è successo anche in ambito odontoiatrico e ne rendiamo rapidamente conto sulla base delle informazioni disponibili.
I primi a costituirsi in rete pare che siano stati i colleghi veneti riuniti sotto il marchio “Aqua”, in provincia di Padova. Nel 2013 ci risulta che abbiamo costituito la prima Rete di cliniche dentali (vd. www.clinicheaqua.it). La formula impiegata sembra essere quella del contratto semplice e dunque senza la costituzione di un vero e proprio fondo patrimoniale comune. Dai documenti pubblici non risultano disponibili dati numerici che ci aiutino a comprendere quanto l’aggregazione abbia avuto successo o abbia generato reali vantaggi per i partecipanti. Tuttavia indirettamente si può supporre che la sopravvivenza della Rete a 10 anni dipenda dalla soddisfazione dei suoi membri.
Altre reti sono meno omogenee di questa e non è facile comprendere se si tratti di aggregazioni a sviluppo orizzontale, verticale o misto.
Citiamo di seguito le uniche reti in ambito odontoiatrico che risultano come soggetti giuridici autonomi:
ORALNET
NET PROJECT RETE DI IMPRESE ODONTOIATRICHE
NETQUADRO RETE D’IMPRESE
Oltre a queste sembrano essere attive delle reti che presidiano maggiormente l’ambito odontotecnico.
Conclusioni
Il Contratto di Rete è un istituto giuridico che ha bisogno di essere ancora metabolizzato dai professionisti. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese ha appena superato il tabù delle imprese professionali. Ci vorrà ancora qualche anno, lo stesso tempo che permetterà a qualcuno di noi di maturare un vantaggio competitivo incolmabile dai ritardatari e dagli scettici.
Dallo studio tradizionale alla Srl Odontoiatrica, dalla Srl alla Holding Odontoiatrica, dalla Holding alle Reti di imprese: la corsa è serrata e favorisce chi è curioso, coraggioso ed altruista.
Alla fine chi è bravo nel proprio lavoro potrebbe finire a lavorare per gli altri se non si convince che essere bravi non è tutto. Oppure potrebbe trovarsi senza lavoro.
E’ tempo che una comunità matura, ovvero la parte matura della comunità, elabori forme di cooperazione nuove che, alla dimensione etica propria della condivisione, aggiungano il vigore della competitività.
Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Ortognatodonzia.
Socio Fondatore, Amministratore Unico e Direttore Sanitario di Dental Care srl. Managing Partner di Studio Associato Vassura.
Owner del Blog www.dentistamanager.it
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it