Il Contratto di Rete è uno strumento aggregativo evoluto che permette di realizzare, a livello di impresa, ciò che una Società permette di fare a livello di individui. I dentisti aggregati in società, dunque, possono ora pensare di aggregare queste ultime per ottenere i vantaggi tipici di ogni consorzio, minimizzandone gli svantaggi. E’ la via per risolvere i problemi di scala, di rappresentatività e di status che affliggono le micro imprese odontoiatriche. Facciamo un piccolo viaggio nelle Reti di impresa ben sapendo che si tratta di un territorio ampiamente inesplorato nel nostro settore, ma ben definito dalla letteratura nazionale e internazionale.
Del Contratto di rete in odontoiatria non ha ancora parlato o scritto nessuno tranne noi stessi in un articolo del 2018. Eppure, se volgo lo sguardo a ieri vedo i Professionisti, se osservo oggi vedo le Srl odontoiatriche e se penso a domani vedo le Reti di impresa.
Lo scenario competitivo del passato, in odontoiatria, era dominato da individui isolati ed autoreferenziali che poi hanno avuto bisogno di aggregarsi e costituirsi in imprese per sopravvivere. Nel prossimo futuro saranno le imprese ad aggregarsi tra loro se vorranno sopravvivere, replicando semplicemente il fenomeno su una scala diversa.
E, come sempre, chi arriverà primo, vincerà la partita (anche se qualcuno, con grandissimo anticipo, in realtà si è già mosso).
In questo articolo trattiamo per la prima volta il tema del Contratto di rete, inteso come strumento giuridico, e della Rete di imprese, inteso invece come strumento competitivo che dal primo deriva.
Pur non essendo argomento di novità assoluta nel nostro Paese, in ambito odontoiatrico rappresenta un autentico salto logico e un vero e proprio cambio di paradigma nel modo di concepire la professione e, soprattutto, di concepire il luogo dove la nostra professione si svolge: lo studio dentistico.
Forse neppure la Srl Odontoiatrica è stata portatrice di tanta innovazione. Per capire di cosa si tratta partiamo da una analisi sommaria dello scenario attuale.
Che le piccole e medie imprese, per rimanere competitive, abbiano bisogno di sviluppare nuove forme di collaborazione tra di loro, è oramai un fatto consolidato ed esperienza comune. Ora che i dentisti hanno imparato ad aggregarsi in società, bisogna che le società imparino ad aggregarsi tra loro.
Questa considerazione non vale solo per l’odontoiatria ma trasversalmente in tutti i settori e su tutti i mercati. Quando poi si parli di micro imprese o di studi professionali, le debolezze da superare sono ancora più evidenti.
In questo senso il legislatore è stato più lungimirante degli imprenditori, partorendo, fin dal 2009, un nuovo strumento giuridico cui noi volgiamo lo sguardo, solo ora, con quasi tre lustri di ritardo. Si tratta del Contratto di Rete.
Qualcuno ha scritto (Rabellotti et al. 2009):
Le continue crisi finanziarie, locali e globali, hanno esacerbato un insieme di problematiche strutturali di lunga durata della nostra economia: l’ostinato nanismo delle imprese, il loro attestarsi su settori maturi e la parallela ritrosia a investire in ricerca e sviluppo, la conseguente difficoltà nell’operare in contesto competitivo profondamente cambiato dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie
Il dentista che sente parlare di nanismo delle imprese, sicuramente sorride e sa di cosa stiamo parlando: di una patologia cronica dell’accrescimento, in senso culturale prima ancora che economico e finanziario.
Le turbolenze competitive degli ultimi venti anni, anche in odontoiatria, hanno sconvolto per sempre gli scenari tradizionali. Anche i dentisti hanno avvertito, da tempo, un bisogno estremo di aggregazione attorno ad obiettivi specifici, per condividere risorse e sfruttare in modo sistematico competenze e complementarietà, senza rinunciare alla flessibilità necessaria alle micro imprese e tipica delle professioni. Lo hanno ampiamente dimostrato trasformando i loro studi in Srl Odontoiatrica o Srl di Consulenza.
I dati ci dicono che in Italia, nel 2023, circa 10.000 studi dentistici stanno operando in forma di società di capitale, su un totale di circa 44.000. Una quota ulteriore si qualifica come società di persone, cooperativa o Stp. Questo significa che un quarto circa dei nostri colleghi opera già come impresa e che è emersa una consapevolezza di fondo anche nel mondo della sanità: è impossibile rimanere competitivi continuando ad agire individualmente e contando solo sulle proprie risorse.
Questo fenomeno non riguarda solo i dentisti, ma anche tutte le altre imprese che insistono sullo stesso mercato, con percentuali molto più alte delle nostre: laboratori odontotecnici, depositi dentali, fornitori di servizi, consulenti tecnici, ecc. Ogni operatore del nostro comparto ha capito che è difficile, se non impossibile, mantenere alta la sfida competitiva quando i gruppi economici organizzati mettono in campo forze schiaccianti.
È vero che Golia ha sconfitto il gigante, ma è stata una tale eccezione che se ne parla ancora. Per questo motivo la costituzione di nuove Srl Odontoiatriche è un vaso in continua espansione.
Il Contratto di rete mira a riproporre la stessa soluzione della Srl Odontoiatrica su una scala diversa. Anzi, creando aggregazione di imprese in un mondo di dentisti già aggregati è in grado di risolvere il problema della scala e di dare anche ai piccoli studi dentistici ulteriori strumenti per innovare e accrescere la propria competitività.
Si tratta di una sorta di aggregazione 2.0: tutti i player del comparto, anche di piccole dimensioni, possono essere riuniti a sistema intorno allo stesso tavolo di gioco, contemperando istanze primitive quali:
ai nuovi valori emergenti:
Come si modificherà l’arena competitiva quando le reti entreranno in campo?
E’ presto detto: sarà una competizione tra reti. E non saranno reti di dentisti opposte a reti di fornitori: saranno reti miste ed articolate tra le quali prevarrà quella che avrà saputo dosare meglio il mix di competenze e servizi, insieme ad una governance solida e pulita. In opposizione ci saranno altri gruppi economici, più tradizionali, schierati dietro ai fondi, alle banche, alle multinazionali.
I professionisti e le imprese singole di piccole dimensioni giocheranno un campionato secondario, con strategie di rimessa continua.
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Le caratteristiche e le finalità del Contratto di rete sono descritte dal legislatore nell’art. 4-ter della Legge 33/2009 dove si afferma che:
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Un primo dato emerge prepotentemente. Dopo essere diventato una impresa odontoiatrica, lo studio dentistico deve imparare anche a ragionare come una impresa odontoiatrica: non solo per esigenze di competitività, ma anche perchè la logica professionale è sempre più desueta nella mente del legislatore.
La dinamica di aggregazione tipica del Contratto di rete è dunque rappresentata da tre elementi portanti:
È lecito cominciare a pensare che i dentisti, eserciteranno in comune una o più attività rientranti negli oggetti sociali delle proprie imprese, ciascuno rimanendo nella propria sede e conservando integra la propria sovranità.
E poi ancora: apprendimento collettivo, sinergie e complementarietà sono il leitmotiv di questo tipo di aggregazione finalizzata a fare sistema in funzione competitiva, anche sfruttando forze patrimoniali, economiche e finanziarie impensabili altrimenti.
Il legislatore, infatti, lascia aperta la possibilità che il Contratto di rete preveda:
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
L’istituzione di un fondo patrimoniale comune apre quindi la strada, in via opzionale, alla acquisizione di una propria soggettività giuridica da parte dei soggetti riuniti nella rete accompagnata da una sorta di organo amministrativo in funzione di governance che agisce in rappresentanza della rete.
Sul piano tecnico e pratico, infine, si precisa che:
Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 828.
Il legame tra contratti di rete e imprenditorialità mira a mettere a sistema soggettività imprenditoriali per loro natura piccole e isolate. A maggior ragione, nel contesto dell’odontoiatria privata italiana, caratterizzata da un fortissimo individualismo, il Contratto di rete preserva l’autonomia e la soggettività dei dentisti che decidono di cooperare. Non prevede infatti la presenza di una parte più forte e una più debole e riconosce l’importanza dell’autonomia delle singole imprese o studi.
L’appartenenza ad una rete, in letteratura, è associata ad alcuni benefici che tale forma organizzativa sembra in grado di produrre. Si tratta di portare a valore le individualità e le singole strategie, laddove queste, storicamente, sono sempre state un limite.
Secondo Larson e Star (1993) il processo di formazione di una organizzazione di rete consiste nella:
“cristallizzazione di relazioni di scambio interorganizzative stabili, caratterizzate da impegno reciproco, orientate alla generazione di valore che si estendono oltre le originarie e idiosincratiche relazioni personali dell’imprenditore”.
Sembra che questo passaggio sulle idiosincrasie sia stato scritto proprio pensando alla nostra categoria.
I benefici di un Contratto di rete possono essere classificati nelle seguenti categorie:
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Quando una impresa sottoscrive un Contratto di rete aderisce ad una struttura di diritti e doveri posti dal contratto stesso al fine di poter realizzare un obiettivo collettivo concordato tra le parti.
È bene sapere che il Contratto di rete ha necessariamente natura incompleta e una volta sottoscritto è necessario che le parti diano operatività alla rete attraverso la messa in campo di un insieme di decisioni e azioni.
La norma precisa che le imprese che entrano a far parte della rete:
si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
e, alla lettera c impone
la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e, qualora sia prevista l‘istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo.
E’ dunque pacifico che in una Rete i membri si possono obbligare sia al versamento di una certa quantità di denaro in fare di ingresso sia ad una serie di versamenti successivi, magari annuali, funzionali al sostentamento ed allo sviluppo della rete, in analogia con quanto avviene nell’ambito dei consorzi tra imprese.
Le Linee Guida emanate dal CNN riassumo così gli obblighi a carico dei membri della rete:
Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di dare o di facere; potranno essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che periodica; potranno avere ad oggetto di massima qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (esempi che sono stati esaminati oltre al danaro o a singoli beni, l’utilizzo di mezzi di trasporto, di ambienti, di segni distintivi, di merci, di impianti, di strumenti pubblicitari e forse anche di personale). In generale, si potrà anche, secondo le regole generali, fare riferimento alla figura di un arbitratore, operante ai sensi dell’articolo 1349 c.c.. In ogni caso il contenuto delle prestazioni dovrà essere lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.
Esempi concreti di prestazioni che potrebbero essere messe a fattor comune sono i seguenti:
Il CNN suggerisce alcune fattispecie di obbligo da normare nel Contratto di rete. Li elenchiamo di seguito precisando che si tratta di puri esempi e che ciascuna rete potrà declinare l’elenco secondo le proprie necessità:
Il comma 4-ter dell’art. 3 del D.l. n. 5/2009 prevede la facoltà (non l’obbligo) di
nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione
del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso
mentre nella successiva lettera e. si precisa che il contratto di rete deve indicare, ove ne sia prevista l’istituzione:
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti
ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la
genuinità della provenienza.
L’organo amministrativo, ripreso in analogia con le imprese singole, viene qui definito dal legislatore con l’espressione Organo comune.
Non è obbligatorio e per giunta gode di una natura flessibile e modulabile secondo le esigenze. La sua funzione è quella di orientare i diversi membri della Rete verso decisioni allineate e azioni convergenti per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Quando presente, l’organo comune assume anche un ruolo di rappresentanza tipico.
Diversi studi indicano proprio nella difficoltà di coordinamento da parte dell’Organo comune una delle cause più rilevanti dello scioglimento della rete (Moretti, 2017). Proviamo ad elencare i principali fattori di complessità riconosciuti in letteratura:
Le linee guida del CNN forniscono una considerazione interessante che ci permette di capire se e quanto la rete sia un organismo paritetico e democratico oppure no:
la prima osservazione che si impone è quindi quella che se le parti intendono sottrarsi alla rigidità del principio unanimistico e pure alle solennità formali che si impongono solitamente in caso di modificazioni contrattuali debbono adottare un sistema di governance basato sulla presenza dell’organo comune che
gestisca l’esecuzione del contratto ed abbia pure il compito di adattare il programma alle eventuali contingenze attuative.
e poi precisa:
Dal punto di vista pratico, però, l’istituzione dell’organo comune appare quantomai opportuna e nella prassi infatti tutti i contratti ne prevedono la costituzione (definito indifferentemente come: “comitato di gestione”, “organo comune o steering committee”, “consiglio di amministrazione”, “organo comune di gestione”, “impresa capofila o rappresentante di rete”, ecc.); nella maggior parte dei contratti di rete già conclusi, tale organo ha struttura collegiale ma in numero significativo anche monocratica.
La scelta del modello caratterizzato dalla presenza dell’organo comune se da un lato esprime la preferenza a promuovere flessibilità e snellezza operativa dall’altro lato pare più in linea con lo spirito di collaborazione interaziendale che dovrebbe animare le reti.
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Bisogna sapere che i limiti dell’incarico in capo al soggetto che governa la rete sono quelli identificati dagli articoli 1703-1730 c.c. che disciplinano il Contratto di Mandato. Potrà essere considerato un mandato con rappresentanza se l’incaricato della governance gestisce “in nome e per conto dei partecipanti” (spendendone quindi il nome) l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il legislatore non ha esplicitamente escluso la possibilità che i singoli partecipanti alla rete affidino all’organo comune anche incarichi individuali o mandati plurimi.
E’ interessante sapere che la Rete potrebbe decidere di privilegiare l’aspetto pratico della governance (rapidità d’azione, flessibilità, rapporto diretto) nominando un singolo soggetto alla governance e questo soggetto potrà essere alternativamente persona fisica o giuridica.
Secondo Okhuysen e Bechky il mandatario della rete e la rete stessa devono realizzare tre condizioni essenziali per il successo del progetto:
La prospettiva dal punto di vista delle reti, è interessante: impone di pensare alla rete come ad un aggregato che persegue degli obiettivi propri, oltre che quelli dei singoli membri, e che tali obiettivi siano il risultato di un processo di interpretazione dell’ambiente guidata da uno dei partner (il leader) in grado di mobilitare gli altri.
Una rete di dentisti che si muovesse sul mercato assumerebbe la massa critica dell’aggregazione, ma al contempo manterrebbe le caratteristiche individuali dei singoli membri che la compongono. Non solo: entrerebbero in gioco anche la massa e le individualità di altre aziende dello stesso comparto che vogliano garantirsi i vantaggi della rete e del mercato interno alla stessa.
In una fase iniziale di sviluppo della rete sarà compito primario del Leader promuovere questo tipo di vision del sistema e del ruolo che la Rete giocherà come booster competitivo. Quando in letteratura si parla di leadership cognitiva si intende proprio la capacità di un imprenditore (e della sua impresa) di legittimare e far accettare una visione precisa ad altri stakeholder e di far sì che essi la usino come strumento di supporto alle proprie decisioni.
Se consideriamo la creazione di una rete dal punto di vista dei processi, con particolare attenzione alle fasi e attività che precedono logicamente e cronologicamente la stipula di un contratto, evitiamo il rischio di concentrarci troppo sulla dimensione tecnico giuridica dello strumento (il Contratto di rete vero e proprio) e non sulla natura del risultato. Una rete non è la semplice giustapposizione di più imprese, ciascuna con le sue risorse e i suoi obiettivi e deve avere una architettura predefinita e funzionale.
Per esempio, in ambito odontoiatrico, potrebbe essere utile sviluppare la rete su due direttrici principali contemporaneamente: una verticale e una orizzontale.
La dimensione verticale della rete potrebbe essere quella in cui i membri occupano posizioni consecutive lungo la catena della fornitura di beni e servizi. Lungo questa direttrice la motivazione del Contratto di rete è da ricercarsi nella realizzazione stessa del processo produttivo. In odontoiatria la direttrice verticale dovrebbe essere al servizio delle imprese odontoiatriche che popolano la rete in orizzontale e potrebbe prevedere, ad esempio, una catene di aziende non odontoiatriche che intervengono a vari livelli lungo il ciclo produttivo delle prime:
Qualunque sia l’ordine con cui elenchiamo le aziende e qualunque sia il loro ambito di competenza, nella configurazione verticale di una Rete, tutte si dispongono lungo un percorso che porta il cliente o paziente dalla consapevolezza di un bisogno al suo soddisfacimento, per quanto si tratti di un fabbisogno di salute.
La dimensione orizzontale della rete è invece quella in cui i membri appartengono tutti alla stessa fase del processo produttivo o sono comunque collocati in una posizione simile della filiera. Nello specifico i partners orizzontali di una rete odontoiatrica sono gli studi dentistici che aderiscono al progetto. Questi sono anche clienti dei membri disposti lungo la direttrice verticale, che assumono il ruolo di fornitori di servizi in un ambiente che viene definito: mercato interno della rete.
Le relazioni di scambio sono quindi basate, in tutti i casi, sull’unione delle risorse tra imprese e sulle loro interdipendenze. Alcuni autori hanno parlato acutamente di simbiosi, complementarietà e commensalità tra soggetti della stessa rete.
L’asse di sviluppo della relazione, sia esso verticale o orizzontale, si è affermata come una delle variabili rilevanti nella ricerca sulle reti in quanto la letteratura (vd. Rowley, Behrens, Krackhardt, 2000) ha dimostrato come questa abbia importanti implicazioni per la disposizione competitiva e il comportamento tra partners, la distribuzione del potere tra le imprese, gli assetti organizzativi delle relazioni. In particolare, per quanto riguarda le reti orizzontali, è stato dimostrato come esse siano maggiormente sottoposte alle pressioni competitive ed al rischio che i membri adottino comportamenti opportunistici. E’ dunque necessario che, nella fase di sviluppo della rete, i membri pongano particolare attenzione a minimizzare questo rischio.
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La natura aperta o chiusa del contratto di rete è utile per chiarire la possibilità di ammettere o meno nuovi soci in una rete già costituita.
Una rete di imprese può adottare regole diverse per l’ammissione di nuovi membri. Quando l’adesione di nuovi membri aderenti, dopo la fase di fondazione, è consentita, si parla di Contratto di Rete aperto. Diversamente si parla di Contratto di Rete chiuso.
E’ opinione comune che il contratto di rete debba considerarsi un contratto aperto (Consiglio Nazionale Notariato), anche se non è escluso che si possano prevedere condizioni di ammissione di nuovi membri più o meno restrittive.
La Legge 30 luglio 2010 n. 122, infatti, afferma che il Contratto di Rete deve indicare le modalità di adesione di altri imprenditori; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all’autonomia privata, attraverso l’inserimento di un’apposita clausola in materia di successive adesioni, di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla.
Nel Contratto di rete le modalità di adesione e di ammissione fanno parte del contenuto obbligatorio del contratto, quindi la previsione contenuta nell’art. 1332 c.c. in materia di contratti ove si dice che:
se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali
non trova facile applicazione nei fatti.
E’ interessante la possibilità di filtrare in ingresso i membri aspiranti ad entrare nella rete, mediante criteri oggettivi di valutazione che possono essere per esempio:
La previsione di precondizioni come quelle indicate imporrebbe agli aspiranti membri di produrre la documentazione comprovante il possesso del requisito richiesto in fase di esame della domanda.
E’ anche possibile che le domande di ammissione siano valutate solo da una parte della rete e non, necessariamente, all’unanimità. Per esempio questa competenza potrebbe essere riservata ai soli soci fondatori e non alla totalità degli aderenti. oppure potrebbe essere delegata ad una apposita commissione. Il comma comma 4-ter, lettera f della Legge richiamata, afferma infatti che il Contratto di Rete deve indicare:
le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Quindi il legislatore ha lasciato facoltà di stabilire regole e maggioranze diverse per l’assunzione delle decisioni comuni, dando per scontato che nel silenzio dello statuto queste vengano assunte all’unanimità dei suoi membri.
Il programma di rete rappresenta il corrispettivo dell’oggetto sociale previsto per le imprese singole, ovvero la selezione di attività che dovranno essere svolte in rete, con le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Diritti ed obblighi dei partecipanti, di cui abbiamo parlato sopra, nonché modalità di realizzazione dello scopo comune costituiscono il contenuto minimo, necessario e determinato ex lege del contratto, qualunque sia la declinazione scelta del programma comune.
La Legge riconosce tre distinte tipologie di attività, concorrenti o alternative, applicabili nella rete:
Le Linee Guida del CNN ci dicono che il Programma della rete può prevedere che vengano erogati servizi alle imprese aderenti (funzione mutualistica del contratto di rete), oppure che vengano offerti sul mercato beni o servizi (funzione lucrativa del contratto di rete). A titolo esemplificativo, possono costituire oggetto del programma comune numerose e svariate tipologie di attività:
La storia dei contratti di rete, come detto, è piuttosto recente.
Eppure le reti hanno proliferato nel silenzio e nel disinteresse generale da molti anni in tutti i settori. Qualcosa è successo anche in ambito odontoiatrico e ne rendiamo rapidamente conto sulla base delle informazioni disponibili.
I primi a costituirsi in rete pare che siano stati i colleghi veneti riuniti sotto il marchio “Aqua”, in provincia di Padova. Nel 2013 ci risulta che abbiamo costituito la prima Rete di cliniche dentali (vd. www.clinicheaqua.it). La formula impiegata sembra essere quella del contratto semplice e dunque senza la costituzione di un vero e proprio fondo patrimoniale comune. Dai documenti pubblici non risultano disponibili dati numerici che ci aiutino a comprendere quanto l’aggregazione abbia avuto successo o abbia generato reali vantaggi per i partecipanti. Tuttavia indirettamente si può supporre che la sopravvivenza della Rete a 10 anni dipenda dalla soddisfazione dei suoi membri.
Altre reti sono meno omogenee di questa e non è facile comprendere se si tratti di aggregazioni a sviluppo orizzontale, verticale o misto.
Citiamo di seguito le uniche reti in ambito odontoiatrico che risultano come soggetti giuridici autonomi:
Oltre a queste sembrano essere attive delle reti che presidiano maggiormente l’ambito odontotecnico.
Il Contratto di Rete è un istituto giuridico che ha bisogno di essere ancora metabolizzato dai professionisti. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese ha appena superato il tabù delle imprese professionali. Ci vorrà ancora qualche anno, lo stesso tempo che permetterà a qualcuno di noi di maturare un vantaggio competitivo incolmabile dai ritardatari e dagli scettici.
Dallo studio tradizionale alla Srl Odontoiatrica, dalla Srl alla Holding Odontoiatrica, dalla Holding alle Reti di imprese: la corsa è serrata e favorisce chi è curioso, coraggioso ed altruista.
Alla fine chi è bravo nel proprio lavoro potrebbe finire a lavorare per gli altri se non si convince che essere bravi non è tutto. Oppure potrebbe trovarsi senza lavoro.
E’ tempo che una comunità matura, ovvero la parte matura della comunità, elabori forme di cooperazione nuove che, alla dimensione etica propria della condivisione, aggiungano il vigore della competitività.
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