

L’entrata in vigore dell’European Accessibility Act ha generato numerosi dubbi anche tra gli studi dentistici, alimentati da comunicazioni che prospettano obblighi generalizzati di adeguamento dei siti web e pesanti sanzioni. Ma la normativa si applica davvero a tutti?
In questo articolo analizziamo il D.Lgs. 82/2022, le Linee Guida AgID e la disciplina europea per ricostruire, con un approccio strettamente giuridico, il reale ambito di applicazione della norma. Esaminiamo il concetto di servizio di commercio elettronico, il ruolo delle microimprese, le possibili deroghe e le principali questioni interpretative, aiutando gli odontoiatri a comprendere se e quando il proprio studio possa essere effettivamente soggetto agli obblighi previsti dall’European Accessibility Act.

Negli ultimi mesi numerosi studi dentistici stanno ricevendo comunicazioni commerciali che richiamano l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, prospettando l’obbligo di adeguare il proprio sito internet ai nuovi requisiti di accessibilità digitale e paventando, in caso di inadempimento, sanzioni anche molto elevate. Il messaggio che ne deriva è semplice quanto preoccupante: chi possiede un sito web dovrebbe intervenire quanto prima per evitare contestazioni da parte delle autorità competenti.
Di fronte a comunicazioni di questo tipo è però opportuno evitare sia un atteggiamento di sottovalutazione sia, all’opposto, un allarmismo ingiustificato. La normativa esiste realmente, è entrata in vigore ed introduce obblighi concreti per determinate categorie di operatori economici. Questo, tuttavia, non significa che ogni studio dentistico, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, sia automaticamente tenuto ad adeguarsi.
Come spesso accade, la risposta non si trova nei messaggi promozionali, ma nella lettura della normativa. Il D.Lgs. 82/2022, che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), individua infatti un preciso ambito di applicazione, prevede requisiti soggettivi e oggettivi, contempla specifiche esclusioni ed introduce deroghe che potrebbero riguardare una parte significativa degli studi odontoiatrici. La stessa qualificazione giuridica della struttura, le sue dimensioni, la tipologia di servizi digitali offerti e, in alcuni casi, la natura dell’attività svolta possono incidere sull’applicabilità della disciplina.
Lo scopo di questo articolo non è quindi quello di stabilire, in modo semplicistico, se tutti gli studi dentistici debbano o meno adeguare il proprio sito internet. Al contrario, analizzeremo con metodo le fonti normative e i documenti interpretativi oggi disponibili per comprendere chi rientra realmente nel campo di applicazione della disciplina e chi, invece, potrebbe esserne escluso.
Per ciascun aspetto prenderemo come riferimento esclusivamente le fonti ufficiali – decreto legislativo, Direttiva europea, Linee guida e FAQ dell’AgID – verificando ogni affermazione e segnalando apertamente le eventuali aree di incertezza interpretativa. Solo al termine di questo percorso sarà possibile valutare, con sufficiente consapevolezza, se l’European Accessibility Act imponga davvero al proprio studio dentistico l’adeguamento del sito web oppure no.
Per comprendere se uno studio dentistico sia realmente tenuto ad adeguare il proprio sito internet è necessario partire dalla fonte normativa, evitando di affidarsi a interpretazioni sintetiche o a comunicazioni commerciali. Il percorso è, in realtà, piuttosto lineare.
Tutto nasce dalla Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act, con la quale il legislatore europeo ha inteso favorire l’accessibilità di determinati prodotti e servizi per le persone con disabilità, armonizzando la disciplina nei diversi Stati membri.
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, entrato definitivamente a regime il 28 giugno 2025. È questo il provvedimento che disciplina gli obblighi applicabili nel nostro ordinamento e che costituisce il principale riferimento per chiunque voglia verificare la propria posizione.
Accanto al decreto legislativo assumono un ruolo fondamentale le Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi, emanate nel 2026 in attuazione dell’art. 21 del decreto. Pur non essendo una fonte primaria del diritto, rappresentano il documento tecnico di riferimento per comprendere come l’Agenzia per l’Italia Digitale interpreta e intende applicare la disciplina. Esse dedicano ampio spazio all’ambito di applicazione del decreto, ai soggetti obbligati, ai requisiti di accessibilità e alle modalità di verifica della conformità.
A queste si affiancano le FAQ pubblicate da AgID, che chiariscono numerosi dubbi pratici, e gli standard tecnici internazionali richiamati dalle Linee Guida, in particolare la norma EN 301 549 e le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), che definiscono i requisiti tecnici di accessibilità dei servizi digitali.
È importante, però, tenere distinti i diversi livelli della disciplina. Il decreto legislativo individua chi è soggetto agli obblighi e quando questi trovano applicazione. Le Linee Guida spiegano come tali obblighi devono essere interpretati e attuati. Gli standard tecnici, infine, descrivono con quali modalità un sito o un servizio digitale possa considerarsi accessibile.
Questa distinzione sarà fondamentale nel prosieguo dell’analisi. Non sarebbe corretto, ad esempio, partire direttamente dai requisiti tecnici di accessibilità senza aver prima verificato se il soggetto interessato rientri effettivamente nell’ambito di applicazione del decreto. Ed è proprio questo l’errore che, talvolta, si riscontra nelle comunicazioni che stanno circolando in questi mesi.
Prima ancora di domandarci come debba essere realizzato un sito accessibile, dobbiamo quindi rispondere a una domanda molto più importante: quali sono, esattamente, i servizi ai quali il D.Lgs. 82/2022 si applica? È da questo punto che inizia il vero percorso interpretativo della norma.
Per comprendere se l’European Accessibility Act possa interessare gli studi dentistici, è necessario partire da una precisazione fondamentale. Il D.Lgs. 82/2022 non disciplina genericamente i siti internet, né introduce un obbligo di accessibilità per qualsiasi presenza online. Questa è una semplificazione che ricorre frequentemente nelle comunicazioni commerciali, ma non trova riscontro nel testo della norma.
L’art. 1 del decreto individua infatti un preciso ambito di applicazione, stabilendo che la disciplina riguarda esclusivamente determinati prodotti e determinati servizi. L’oggetto della normativa, quindi, non è il sito web in quanto tale, bensì i prodotti e i servizi espressamente individuati dal legislatore. Le Linee Guida AgID confermano questa impostazione, chiarendo che l’ambito oggettivo di applicazione è limitato alle categorie previste dal decreto.
Con riferimento ai servizi, il legislatore richiama un numero limitato di fattispecie: servizi di comunicazione elettronica, servizi che consentono l’accesso ai media audiovisivi, alcuni servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari destinati ai consumatori, e-book e relativo software, oltre ai servizi di commercio elettronico. Non compare, invece, alcun riferimento espresso agli studi dentistici, alle strutture sanitarie private, ai poliambulatori o, più in generale, ai servizi sanitari.
Questo dato non consente di affermare, di per sé, che tali realtà siano escluse dall’European Accessibility Act. Allo stesso tempo, però, impedisce anche di sostenere il contrario, ossia che ogni studio dentistico sia automaticamente destinatario degli obblighi previsti dal decreto. La circostanza che uno studio operi nel settore sanitario o disponga di un sito internet non rappresenta, da sola, un criterio sufficiente per far scattare l’applicazione della normativa.
A questo punto emerge una domanda inevitabile: in quale delle categorie di servizi previste dal decreto potrebbe eventualmente rientrare il sito internet di uno studio dentistico?
La risposta non è immediata e richiede di soffermarsi su quella che, almeno in via preliminare, sembra essere l’unica categoria potenzialmente rilevante per il nostro settore: i servizi di commercio elettronico. Prima di verificare se un sito web odontoiatrico possa essere ricondotto a tale nozione, è però necessario comprendere che cosa intenda esattamente il legislatore con questa espressione. È da qui che deve proseguire la nostra analisi.
Arrivati a questo punto dell’analisi, il tema si restringe sensibilmente. Se il D.Lgs. 82/2022 non si applica indistintamente a tutti i siti internet e se gli studi dentistici non sono espressamente richiamati tra i destinatari della disciplina, diventa essenziale comprendere il significato di una delle categorie di servizi previste dal decreto: i servizi di commercio elettronico.
Anche in questo caso è opportuno partire dal dato normativo, evitando interpretazioni intuitive. Le Linee Guida AgID, riprendendo la definizione contenuta nel decreto e nella Direttiva europea, qualificano come servizio di commercio elettronico un servizio fornito a distanza, tramite siti web o applicazioni per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, al fine di concludere un contratto di consumo.
È una definizione apparentemente semplice, ma composta da diversi requisiti che devono essere valutati singolarmente.
Anzitutto, il servizio deve essere fornito a distanza, cioè senza la presenza contemporanea delle parti. Deve poi essere erogato per via elettronica, attraverso un sito internet, un’applicazione o un’altra piattaforma digitale. Inoltre, deve essere prestato su richiesta individuale del consumatore, e non attraverso una comunicazione rivolta indistintamente al pubblico.
Il requisito che, almeno per gli studi dentistici, appare più significativo è però l’ultimo: il servizio deve essere finalizzato alla conclusione di un contratto di consumo.
Proprio questa espressione impone una particolare cautela interpretativa. Il decreto non parla genericamente di informazione online, di pubblicità, di presenza sul web o di comunicazione con il paziente. Fa invece riferimento alla conclusione di un contratto di consumo, richiamando un concetto giuridico ben preciso, che rinvia alla formazione di un rapporto contrattuale tra un professionista e un consumatore.
È su questo punto che si concentra gran parte dell’incertezza interpretativa. Ad esempio, è sufficiente che il paziente possa richiedere un appuntamento online? Oppure è necessario che attraverso il sito sia possibile concludere direttamente un contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria? La semplice compilazione di un modulo di contatto può essere equiparata alla conclusione di un contratto? E un sistema che consente soltanto di fissare una visita, rinviando ogni decisione economica e terapeutica all’incontro in studio, può davvero essere qualificato come servizio di commercio elettronico?
La normativa non fornisce una risposta esplicita a questi interrogativi. Per questo motivo sarebbe scorretto anticipare conclusioni che il legislatore non ha formulato espressamente. Nel prossimo capitolo proveremo quindi ad applicare questa definizione ai casi più ricorrenti negli studi dentistici, verificando, uno per uno, se le funzionalità normalmente presenti nei siti web odontoiatrici possano realmente integrare un servizio di commercio elettronico ai sensi dell’European Accessibility Act oppure se si tratti di una lettura eccessivamente estensiva della disciplina.
È questo il punto centrale dell’intera analisi. Dopo aver esaminato la definizione normativa di servizio di commercio elettronico, dobbiamo verificare se essa possa essere applicata ai siti web degli studi dentistici.
Prima di formulare qualsiasi conclusione è però necessario chiarire il metodo che seguiremo. Non partiremo dall’idea che l’European Accessibility Act si applichi oppure non si applichi agli studi odontoiatrici. Faremo esattamente il contrario: cercheremo gli argomenti che potrebbero sostenere entrambe le tesi e valuteremo quale risulti maggiormente coerente con il testo della normativa.
Il primo elemento da considerare è la natura stessa della prestazione odontoiatrica. Nella quasi totalità dei casi, il paziente che visita il sito internet dello studio non conclude immediatamente un contratto avente ad oggetto una cura odontoiatrica. Più frequentemente acquisisce informazioni, richiede un appuntamento, chiede di essere ricontattato oppure prenota una prima visita, durante la quale il professionista effettuerà la diagnosi, illustrerà le possibili alternative terapeutiche e, solo successivamente, formulerà un piano di cura con il relativo preventivo.
Questo percorso è molto diverso da quello tipico del commercio elettronico tradizionale, nel quale il consumatore seleziona un prodotto o un servizio, ne conosce preventivamente le caratteristiche essenziali e il prezzo e conclude il contratto direttamente attraverso la piattaforma digitale.
Nel settore odontoiatrico, invece, la prestazione sanitaria è normalmente preceduta da una fase valutativa che costituisce parte integrante dell’attività professionale. In molti casi, il contenuto della prestazione, la sua estensione, i tempi di esecuzione e persino il corrispettivo economico non sono ancora determinabili al momento della prenotazione della visita.
Questo elemento potrebbe rappresentare un argomento a favore della tesi secondo cui il semplice sito web di uno studio dentistico, anche se dotato di un sistema di prenotazione online, non realizza necessariamente la conclusione di un contratto di consumo, limitandosi piuttosto a facilitare l’avvio del rapporto tra paziente e professionista.
Esiste, tuttavia, anche una possibile lettura differente. Si potrebbe infatti sostenere che, almeno in alcune ipotesi, la prenotazione online di una prestazione sanitaria già determinata – ad esempio una visita specialistica con tariffa prefissata – produca effetti contrattuali sufficienti a ricondurre il servizio nell’ambito del commercio elettronico. Né il D.Lgs. 82/2022 né le Linee Guida AgID affrontano espressamente questo scenario, e allo stato attuale non risultano orientamenti giurisprudenziali che consentano di risolvere definitivamente la questione.
È proprio qui che occorre evitare conclusioni affrettate. Affermare che qualsiasi sito di uno studio dentistico rientri automaticamente nell’European Accessibility Act significa attribuire alla norma un’estensione che non emerge in modo espresso dal suo testo. Allo stesso modo, sostenere che tutti gli studi odontoiatrici siano certamente esclusi sarebbe altrettanto arbitrario.
La conclusione più prudente, e allo stato delle fonti anche la più rigorosa, è che la qualificazione del sito web di uno studio dentistico come servizio di commercio elettronico richiede una valutazione concreta delle funzionalità effettivamente offerte al paziente. Solo dopo aver chiarito questo primo aspetto sarà possibile affrontare un secondo tema, altrettanto decisivo: anche qualora il sito rientrasse nell’ambito dell’European Accessibility Act, il decreto prevede specifiche esclusioni che potrebbero interessare una parte molto significativa degli studi dentistici, a partire da quelle riservate alle microimprese.
Anche qualora si dovesse concludere che il sito web di uno studio dentistico integri un servizio di commercio elettronico ai sensi del D.Lgs. 82/2022, l’analisi non sarebbe ancora terminata. Il decreto, infatti, prevede un ulteriore passaggio che potrebbe modificare radicalmente il risultato: l’esclusione delle microimprese.
Si tratta di un aspetto poco richiamato nelle comunicazioni commerciali, ma che riveste un’importanza fondamentale per il settore odontoiatrico.
L’art. 3 del D.Lgs. 82/2022 stabilisce infatti che le microimprese che forniscono servizi sono escluse dall’applicazione dei requisiti di accessibilità previsti dal decreto, salvo alcune specifiche disposizioni che non riguardano gli obblighi tecnici di adeguamento del servizio. Le Linee Guida AgID ribadiscono espressamente questa esclusione, precisando che le microimprese sono esentate dagli obblighi di accessibilità applicabili ai fornitori di servizi.
A questo punto è però necessario chiarire che cosa debba intendersi per microimpresa.
Sul punto il decreto non introduce una definizione autonoma, ma rinvia alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, ormai consolidata nell’ordinamento dell’Unione. È considerata microimpresa l’impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Questa definizione apre immediatamente una serie di interrogativi pratici per gli studi dentistici.
Ad esempio, quando il decreto parla di “persone occupate”, occorre considerare esclusivamente i lavoratori dipendenti oppure anche i collaboratori autonomi, gli odontoiatri esterni, gli igienisti, i soci operativi o altre figure professionali? Analogamente, nel caso di una società appartenente ad un gruppo o collegata ad altre imprese, i parametri devono essere valutati con riferimento alla singola società oppure all’insieme delle imprese collegate?
Queste domande non sono affatto secondarie, perché potrebbero determinare il passaggio dalla qualifica di microimpresa a quella di piccola impresa, con conseguenze rilevanti sull’applicabilità dell’European Accessibility Act.
Per questo motivo è opportuno evitare un errore piuttosto frequente: ritenere che il semplice fatto di avere meno di dieci dipendenti sia sufficiente per beneficiare automaticamente dell’esenzione. La normativa europea utilizza criteri più articolati, che richiedono di verificare non solo il numero delle persone occupate, ma anche i dati economici e, in alcuni casi, i rapporti di partecipazione con altre imprese.
Nel prossimo capitolo analizzeremo proprio questi aspetti, cercando di capire come si calcola concretamente la dimensione di uno studio dentistico e quali soggetti devono essere conteggiati ai fini della qualifica di microimpresa. È un passaggio decisivo, perché molti studi che si considerano intuitivamente “piccoli” potrebbero non esserlo secondo i criteri del diritto europeo, mentre altri potrebbero beneficiare dell’esenzione prevista dal decreto.
A prima vista potrebbe sembrare singolare che una normativa nata per garantire l’accessibilità dei servizi digitali alle persone con disabilità preveda un’esclusione proprio per le imprese di minori dimensioni. In realtà, questa scelta rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’intera disciplina europea.
Il legislatore ha infatti ritenuto che imporre gli stessi obblighi ad una grande impresa e ad una microimpresa avrebbe potuto determinare un onere sproporzionato, soprattutto sotto il profilo economico e organizzativo. L’adeguamento di un servizio digitale ai requisiti dell’European Accessibility Act può infatti richiedere competenze specialistiche, interventi di sviluppo software, verifiche tecniche e attività di manutenzione che incidono in misura molto diversa a seconda della struttura dell’impresa.
Per questo motivo il D.Lgs. 82/2022, in linea con la Direttiva europea, stabilisce che le microimprese che forniscono servizi sono escluse dagli obblighi di accessibilità previsti dal decreto. Le Linee Guida AgID richiamano espressamente questa esenzione, confermando che essa costituisce una scelta del legislatore e non una semplice agevolazione amministrativa.
A questo punto, però, emerge una domanda tutt’altro che banale: quando uno studio dentistico può essere considerato una microimpresa?
La risposta non si esaurisce nel numero dei dipendenti o nel fatturato annuo. La normativa europea adotta infatti criteri molto più articolati, che tengono conto anche dei rapporti societari con altre imprese e delle modalità con cui viene esercitata l’attività economica. È proprio su questi aspetti che si concentrano le maggiori difficoltà interpretative e, di conseguenza, le maggiori possibilità di errore.
Nel prossimo capitolo analizzeremo quindi la definizione europea di microimpresa, cercando di rispondere ad una serie di domande molto concrete: un odontoiatra che esercita come professionista individuale è un’impresa? Una STP si valuta come qualsiasi altra società? I collaboratori con partita IVA devono essere conteggiati? E cosa accade se lo studio appartiene ad un gruppo societario o è controllato da una holding?
Per comprendere se uno studio dentistico possa beneficiare dell’esclusione prevista dall’European Accessibility Act, occorre innanzitutto stabilire se possa essere qualificato come microimpresa secondo la normativa europea.
La definizione comunemente riportata è corretta, ma incompleta. È considerata microimpresa quella che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia, questi due parametri rappresentano soltanto il punto di partenza dell’analisi.
La Commissione europea precisa infatti che la verifica deve essere effettuata seguendo un preciso ordine logico. Prima ancora di contare le persone occupate o di esaminare i dati economici, è necessario stabilire se l’impresa sia autonoma, associata oppure collegata ad altre imprese. Questa distinzione è fondamentale perché, nei casi di partecipazioni societarie o di controllo, potrebbe essere necessario sommare anche i dati di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
È un aspetto che interessa più di quanto si possa immaginare anche il settore odontoiatrico. Si pensi, ad esempio, ad una società odontoiatrica partecipata da una holding, ad una STP con soci persone giuridiche, oppure ad uno studio inserito in un gruppo che comprende altre società operative o immobiliari. In tutte queste situazioni non è possibile concludere automaticamente che l’impresa sia una microimpresa sulla base dei soli dati della singola società.
Anche il parametro delle persone occupate richiede qualche cautela. La normativa europea non utilizza il concetto di “dipendente”, bensì quello di persona occupata, espresso in unità lavorative annue (ULA). La Guida della Commissione dedica un intero capitolo a spiegare chi debba essere conteggiato e con quali criteri, distinguendo, ad esempio, tra lavoratori a tempo pieno e part-time, rapporti di durata inferiore all’anno e altre situazioni particolari.
Per questo motivo sarebbe improprio affermare, senza ulteriori verifiche, che uno studio dentistico con meno di dieci dipendenti sia automaticamente escluso dall’European Accessibility Act. La verifica richiede un’analisi più approfondita della struttura organizzativa e societaria dello studio.
Una buona notizia, tuttavia, emerge già da questa prima ricostruzione. La normativa europea non sembra essere stata concepita per assoggettare indiscriminatamente le realtà professionali di minori dimensioni agli stessi obblighi previsti per imprese molto più strutturate. Al contrario, il sistema delle esclusioni dimostra che il legislatore ha voluto graduare gli adempimenti in funzione della reale capacità organizzativa dell’impresa.
Prima di applicare questi criteri agli studi dentistici, resta però un ultimo passaggio indispensabile: capire quali persone devono essere effettivamente conteggiate nel calcolo delle unità lavorative annue. È proprio su questo aspetto che si concentrano le maggiori incertezze per le strutture sanitarie organizzate in forma professionale o societaria.
Quando si parla di microimpresa, si è portati a pensare immediatamente al numero dei dipendenti o al fatturato. In realtà, questo non è il primo controllo richiesto dalla normativa europea.
La Guida della Commissione che accompagna la Raccomandazione 2003/361/CE invita infatti a seguire un percorso diverso. Prima di verificare i requisiti dimensionali è necessario stabilire quale tipo di impresa si abbia di fronte. Sotto questo profilo il diritto europeo distingue tre categorie: impresa autonoma, impresa associata e impresa collegata.
Questa distinzione risponde ad una logica molto precisa. L’obiettivo della disciplina è evitare che imprese formalmente piccole, ma sostanzialmente inserite in gruppi economici di maggiori dimensioni, possano beneficiare di agevolazioni pensate per realtà realmente minori. Per questo motivo, in presenza di determinati rapporti partecipativi o di controllo, i dati della singola società potrebbero non essere sufficienti e potrebbe rendersi necessario considerare, in tutto o in parte, anche quelli di altre imprese.
Questa precisazione interessa anche il settore odontoiatrico.
Pensiamo, ad esempio, ad una società odontoiatrica interamente partecipata da una holding, ad una struttura facente parte di un gruppo che comprende più società operative oppure ad una STP con partecipazioni societarie rilevanti. In tutte queste situazioni non sarebbe corretto limitarsi ad osservare il numero dei dipendenti della singola società per stabilire se essa possa essere qualificata come microimpresa.
Al contrario, il professionista che esercita individualmente, lo studio associato o la società odontoiatrica priva di particolari legami partecipativi potrebbero, almeno sotto questo primo profilo, essere considerati imprese autonome. Naturalmente questa è soltanto la prima verifica: sarà poi necessario accertare anche il numero delle persone occupate e i parametri economici previsti dalla normativa.
Per la maggior parte degli studi dentistici questo passaggio potrebbe concludersi rapidamente. Tuttavia, per le realtà organizzate in gruppi societari o con assetti proprietari più articolati, rappresenta un controllo imprescindibile. È quindi consigliabile non fermarsi alla semplice lettura del numero dei dipendenti, ma ricostruire preliminarmente la struttura societaria dello studio.
Una volta verificato che lo studio operi come impresa autonoma, il passaggio successivo consiste nello stabilire se possa essere qualificato come microimpresa sotto il profilo dimensionale.
È proprio su questo punto che la normativa europea impone di prestare particolare attenzione. Il parametro richiamato dalla Raccomandazione 2003/361/CE non è infatti il numero dei dipendenti, bensì quello delle persone occupate, espresso in unità lavorative annue (ULA).
Già questa terminologia suggerisce una prima conclusione: limitarsi a contare i lavoratori subordinati potrebbe non essere sufficiente.
La Guida della Commissione europea chiarisce che nel calcolo delle ULA devono certamente essere considerate le persone che lavorano stabilmente nell’impresa, mentre il conteggio dei rapporti a tempo parziale o di durata inferiore all’anno avviene in misura proporzionale alla prestazione effettivamente svolta. È quindi evidente che il limite delle dieci persone non corrisponde necessariamente a dieci contratti di lavoro subordinato.
L’applicazione di questi criteri agli studi dentistici presenta tuttavia alcune peculiarità.
Nella maggior parte delle strutture odontoiatriche convivono infatti figure molto diverse tra loro: dipendenti, soci operativi, odontoiatri collaboratori in libera professione, igienisti dentali, consulenti esterni e professionisti che operano sulla base di rapporti autonomi continuativi.
Per alcune di queste figure la disciplina europea offre indicazioni sufficientemente chiare; per altre, invece, non esiste una risposta espressa riferita al settore sanitario.
Ad esempio, non sembra discutibile che debbano essere conteggiati i lavoratori subordinati e, ricorrendone i presupposti, i soci che partecipano stabilmente all’attività dell’impresa. Più delicata appare invece la posizione dei collaboratori libero-professionali che operano con partita IVA, soprattutto quando svolgono la propria attività presso più studi e mantengono una piena autonomia organizzativa.
Sul punto non abbiamo individuato, allo stato, un chiarimento specifico riferito agli studi odontoiatrici né nelle Linee Guida AgID né nella documentazione europea esaminata. Sarebbe quindi poco prudente affermare che tali collaboratori debbano sempre essere conteggiati oppure, al contrario, che ne siano sempre esclusi.
Questa incertezza interpretativa ha anche una conseguenza pratica. Molti studi che, ad una prima valutazione, sembrerebbero rientrare nella definizione di microimpresa potrebbero aver bisogno di un’analisi più approfondita della propria organizzazione. Al tempo stesso, sarebbe altrettanto scorretto ritenere automaticamente superata la soglia delle dieci ULA soltanto perché nello studio collaborano numerosi professionisti.
Per la maggior parte degli odontoiatri, comunque, il dato realmente importante è un altro. L’European Accessibility Act non introduce un criterio semplice e immediato, ma richiede una verifica progressiva: prima la natura dell’impresa, poi le eventuali relazioni con altre società, quindi il calcolo delle persone occupate e, infine, i parametri economici. Solo al termine di questo percorso sarà possibile stabilire con ragionevole certezza se lo studio possa beneficiare dell’esclusione prevista per le microimprese.
L’eventuale qualificazione dello studio dentistico come soggetto rientrante nell’ambito dell’European Accessibility Act e il mancato riconoscimento dello status di microimpresa non esauriscono ancora l’analisi. Il D.Lgs. 82/2022 prevede infatti ulteriori meccanismi di tutela destinati ad evitare che gli obblighi di accessibilità producano effetti irragionevoli o sproporzionati.
In particolare, il decreto recepisce due istituti già previsti dalla Direttiva europea: la modifica sostanziale del prodotto o del servizio e l’onere sproporzionato. Si tratta di deroghe che devono essere interpretate con prudenza e che non possono essere invocate liberamente dal prestatore del servizio, ma che meritano comunque di essere conosciute perché rappresentano una componente essenziale della disciplina.
La prima ipotesi ricorre quando l’adeguamento ai requisiti di accessibilità comporterebbe una modifica così profonda da alterare la natura stessa del prodotto o del servizio offerto. È una situazione che, almeno con riferimento ai siti web degli studi dentistici, appare di difficile configurazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli interventi richiesti riguardano modalità di presentazione dei contenuti, navigazione, fruibilità e interazione con l’utente, senza incidere sulla natura della prestazione sanitaria.
Più interessante, almeno sul piano pratico, è invece il concetto di onere sproporzionato.
Il legislatore europeo è consapevole che l’adeguamento ai requisiti di accessibilità può comportare costi economici e organizzativi anche significativi. Tuttavia, la semplice circostanza che un intervento sia costoso non è sufficiente per escludere l’applicazione della normativa. L’onere deve essere valutato alla luce di una serie di elementi, tra i quali le dimensioni dell’impresa, le risorse disponibili, i costi complessivi dell’intervento e i benefici attesi per le persone con disabilità. Non si tratta quindi di una valutazione soggettiva dell’imprenditore, ma di un giudizio che deve essere fondato su criteri oggettivi e adeguatamente documentato.
Questo aspetto è particolarmente importante anche per gli studi dentistici. Potrebbe infatti risultare spontaneo ritenere che il rifacimento completo di un sito internet rappresenti sempre un onere sproporzionato per una struttura di piccole dimensioni. La normativa, però, non consente una simile conclusione automatica. Allo stesso modo, non sarebbe corretto affermare che uno studio con elevate capacità economiche non possa mai invocare questa deroga. Ogni valutazione deve essere effettuata caso per caso.
Va inoltre ricordato che il ricorso all’onere sproporzionato non costituisce un’esenzione definitiva dagli obblighi previsti dall’European Accessibility Act. La documentazione predisposta dal prestatore del servizio deve essere riesaminata periodicamente e aggiornata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti del servizio o delle condizioni che avevano giustificato la deroga. In altri termini, non si tratta di una dichiarazione che libera stabilmente dall’applicazione della normativa, ma di una valutazione dinamica che deve poter essere motivata e dimostrata.
La presenza di queste deroghe conferma, ancora una volta, l’impostazione generale del decreto. L’European Accessibility Act non introduce un sistema rigido e indifferenziato, ma richiede una valutazione progressiva delle caratteristiche del soggetto obbligato, del servizio offerto e dell’effettiva sostenibilità degli interventi richiesti. Solo dopo aver superato tutti questi passaggi diventa realmente utile affrontare il tema degli adempimenti tecnici che, eventualmente, lo studio sarà chiamato a rispettare.
Dopo aver analizzato l’ambito di applicazione della normativa, le possibili esclusioni e le deroghe previste dal legislatore, possiamo finalmente affrontare una domanda pratica: che cosa deve fare uno studio dentistico qualora risulti effettivamente soggetto all’European Accessibility Act?
Su questo punto il quadro normativo è decisamente più chiaro.
L’obiettivo del decreto non è imporre un determinato modello di sito internet, né obbligare le imprese ad adottare una specifica tecnologia. Lo scopo è garantire che i servizi digitali possano essere utilizzati, con un livello adeguato di autonomia, anche dalle persone con disabilità.
Le Linee Guida AgID richiamano a questo proposito i principi internazionali delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), oggi rappresentano il principale riferimento tecnico in materia di accessibilità digitale. Più che prescrivere singole soluzioni, tali standard individuano quattro principi fondamentali: i contenuti devono essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti, cioè compatibili con le diverse tecnologie assistive utilizzate dagli utenti.
Traducendo questi principi nella realtà di uno studio dentistico, significa, ad esempio, prestare attenzione a una serie di aspetti molto concreti:
È importante sottolineare che l’European Accessibility Act non richiede necessariamente il rifacimento completo del sito internet. In molti casi gli interventi riguardano la qualità tecnica del codice, la struttura delle pagine, l’organizzazione dei contenuti o la gestione dei documenti allegati. La portata degli adeguamenti dipenderà quindi dalle caratteristiche del sito esistente e dal livello di conformità già raggiunto.
Occorre inoltre evitare un equivoco piuttosto diffuso. Un sito web moderno, graficamente curato o sviluppato con le tecnologie più recenti non è necessariamente un sito accessibile. Allo stesso modo, un sito realizzato alcuni anni fa non è automaticamente non conforme. L’accessibilità costituisce infatti una caratteristica tecnica e funzionale che deve essere verificata sulla base di criteri specifici e non può essere desunta dall’aspetto grafico o dall’età del progetto.
Per gli studi dentistici che dovessero risultare effettivamente soggetti alla disciplina, il consiglio è quindi quello di affrontare il tema con un approccio graduale. Prima è opportuno verificare se la normativa trovi realmente applicazione nel caso concreto; solo successivamente avrà senso procedere con una valutazione tecnica del sito, individuando gli eventuali interventi necessari e la loro effettiva proporzionalità rispetto alle caratteristiche della struttura.
Questo approccio consente di evitare sia inutili allarmismi sia l’errore opposto di trascurare una normativa che, almeno per alcune realtà, potrebbe comportare obblighi concreti. Nel prossimo capitolo esamineremo infine chi vigila sul rispetto dell’European Accessibility Act e quali sono le conseguenze previste in caso di violazione della disciplina.
Un altro aspetto che ha contribuito ad alimentare l’interesse verso l’European Accessibility Act è il frequente richiamo, nelle comunicazioni commerciali, alle sanzioni previste in caso di inadempimento. Anche su questo punto è opportuno distinguere ciò che la normativa prevede realmente da ciò che, talvolta, viene presentato in modo semplificato.
Il D.Lgs. 82/2022 individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) l’autorità competente per la vigilanza sull’accessibilità dei servizi disciplinati dal decreto. AgID può svolgere attività di controllo, richiedere informazioni e documentazione ai prestatori dei servizi, ordinare l’adozione di misure correttive e, nei casi previsti dalla legge, applicare le relative sanzioni amministrative.
Le Linee Guida prevedono inoltre che chiunque ritenga non rispettati i requisiti di accessibilità possa presentare una segnalazione secondo le modalità individuate dall’Agenzia. Ciò significa che il sistema dei controlli non si fonda esclusivamente su verifiche d’ufficio, ma può essere attivato anche a seguito di reclami o segnalazioni da parte degli utenti.
Quanto alle sanzioni, il decreto contempla importi che possono essere anche rilevanti. Tuttavia, è importante evitare una lettura superficiale di questi valori. Le sanzioni non colpiscono genericamente chi possiede un sito internet non perfettamente accessibile, ma si inseriscono all’interno di un sistema che presuppone, anzitutto, che il soggetto rientri effettivamente nell’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act. Solo dopo aver accertato questo presupposto diventa possibile valutare l’eventuale inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa.
È proprio questo il motivo per cui, nelle pagine precedenti, abbiamo dedicato tanto spazio all’analisi dell’ambito soggettivo e oggettivo del decreto. Parlare delle sanzioni senza aver prima verificato se uno studio dentistico sia realmente destinatario degli obblighi significherebbe invertire il corretto ordine logico imposto dalla legge.
Per gli studi dentistici, quindi, la domanda non dovrebbe essere: “Qual è la sanzione se il mio sito non è accessibile?”, bensì: “Il mio studio rientra davvero tra i soggetti ai quali il decreto impone questi obblighi?”
Solo dopo aver risposto positivamente a questa prima domanda sarà opportuno affrontare la verifica tecnica del sito e, se necessario, pianificare gli interventi di adeguamento.
Dopo aver esaminato il quadro normativo, è possibile ricostruire un percorso logico che consenta ad ogni titolare di studio di effettuare una prima autovalutazione. Si tratta di una verifica preliminare, che non sostituisce un’analisi giuridica del caso concreto, ma che permette di evitare uno degli errori più frequenti: affrontare immediatamente gli aspetti tecnici del sito web senza aver prima accertato se l’European Accessibility Act sia effettivamente applicabile.
Il primo quesito riguarda il servizio offerto. Come abbiamo visto, il decreto non disciplina genericamente i siti internet, ma soltanto alcune categorie di servizi espressamente individuate dal legislatore. È quindi necessario chiedersi se i servizi digitali messi a disposizione dallo studio possano essere ricondotti ad una di tali categorie e, in particolare, ai servizi di commercio elettronico.
Solo qualora questa prima verifica conduca ad una risposta positiva, occorre passare al secondo livello di analisi: le caratteristiche dell’impresa. Lo studio esercita come professionista individuale, come studio associato, come STP o come società odontoiatrica? Fa parte di un gruppo societario? È controllato o collegato ad altre imprese? Questi elementi possono incidere sulla qualificazione dell’impresa ai fini della disciplina europea e, di conseguenza, sulla possibilità di beneficiare dell’esclusione prevista per le microimprese.
Il terzo passaggio consiste nella verifica dei requisiti dimensionali. Solo dopo aver chiarito la struttura dell’impresa sarà possibile valutare il numero delle persone occupate, il fatturato e gli altri parametri previsti dalla normativa europea, evitando di limitarsi ad un semplice conteggio dei dipendenti.
Superati anche questi controlli, è opportuno verificare se ricorrano eventuali cause di deroga, come l’onere sproporzionato o le altre ipotesi contemplate dal decreto. Anche in questo caso la valutazione deve essere effettuata con particolare prudenza e sulla base dei criteri indicati dalla normativa.
Soltanto a questo punto acquista realmente significato l’audit tecnico del sito internet. È infatti inutile, e talvolta anche economicamente inefficiente, investire in verifiche di conformità alle WCAG o in interventi di sviluppo software senza aver prima accertato che lo studio rientri effettivamente nell’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act.
Questa impostazione non deve essere interpretata come un invito a trascurare l’accessibilità digitale. Al contrario, rappresenta un invito ad affrontare la questione nel corretto ordine logico. Prima si verifica se la normativa si applica; solo successivamente si valuta come adeguarsi ai requisiti tecnici eventualmente richiesti.
È proprio questo, a nostro avviso, il principale insegnamento che si può trarre dalla lettura del D.Lgs. 82/2022 e delle Linee Guida AgID: gli obblighi non possono essere desunti dalla semplice esistenza di un sito internet, ma richiedono un percorso di verifica progressivo, fondato sui presupposti previsti dalla legge. Questo approccio, oltre ad essere giuridicamente più corretto, consente anche ai titolari degli studi dentistici di assumere decisioni consapevoli, evitando sia inutili allarmismi sia il rischio opposto di sottovalutare una disciplina che, per alcune realtà, potrebbe risultare pienamente applicabile.
Il tema delle sanzioni è probabilmente quello che ha attirato maggiormente l’attenzione degli operatori del settore. Molte delle comunicazioni che stanno circolando in questi mesi pongono infatti l’accento sugli importi delle sanzioni amministrative, inducendo talvolta a ritenere che il semplice fatto di possedere un sito internet non perfettamente accessibile esponga automaticamente lo studio dentistico a un rischio sanzionatorio.
Una lettura del D.Lgs. 82/2022 conduce però ad una conclusione diversa.
L’European Accessibility Act prevede effettivamente un sistema di vigilanza e di sanzioni amministrative, affidando all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. L’Agenzia può richiedere informazioni e documentazione, effettuare verifiche, ordinare l’adozione delle misure necessarie per ripristinare la conformità e, nei casi previsti dalla legge, applicare le relative sanzioni amministrative.
Il decreto prevede, in particolare, sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 40.000 euro nei casi di violazione degli obblighi sostanziali previsti dalla disciplina. Sono inoltre previste sanzioni di importo inferiore, fino a 30.000 euro, per specifiche violazioni procedurali, quali la mancata collaborazione con l’autorità competente o l’inosservanza degli obblighi informativi previsti dal decreto.
È però fondamentale non estrapolare questi importi dal loro contesto normativo.
Le sanzioni non si applicano indistintamente a chiunque gestisca un sito internet, ma presuppongono che ricorrano tutti i requisiti esaminati nelle pagine precedenti. Occorre cioè che il soggetto rientri effettivamente nell’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act, che non trovi applicazione alcuna causa di esclusione o di deroga e che sia stata accertata una violazione degli obblighi previsti dalla legge.
Per gli studi dentistici, quindi, il vero nodo non è rappresentato dall’importo massimo della sanzione, bensì dalla corretta individuazione del perimetro della disciplina. Anticipare la discussione sulle sanzioni senza aver prima verificato se lo studio sia realmente destinatario degli obblighi rischia di creare un allarme ingiustificato e di alterare il corretto ordine logico imposto dalla normativa.
Naturalmente, qualora uno studio dovesse risultare effettivamente soggetto al decreto, il tema delle sanzioni assumerebbe piena rilevanza e renderebbe opportuno verificare con attenzione il livello di conformità del proprio sito web. Tuttavia, come abbiamo cercato di dimostrare nel corso dell’articolo, questa rappresenta l’ultima fase di un percorso di verifica e non il suo punto di partenza.
Nel corso dell’articolo abbiamo richiamato numerose fonti normative e documenti interpretativi. Per agevolare eventuali approfondimenti, riportiamo di seguito i principali riferimenti utilizzati nella nostra analisi.
Poiché l’European Accessibility Act rappresenta una disciplina relativamente recente e, per alcuni profili, ancora priva di consolidati orientamenti interpretativi o giurisprudenziali, è ragionevole attendersi che nei prossimi anni possano intervenire ulteriori chiarimenti da parte delle istituzioni europee, di AgID o della giurisprudenza. Per questo motivo, soprattutto nei casi più complessi o caratterizzati da modelli organizzativi particolari, è sempre consigliabile verificare l’eventuale evoluzione del quadro normativo prima di assumere decisioni operative.
Gli errori più frequenti nell’interpretazione dell’European Accessibility Act
L’analisi della normativa e delle Linee Guida AgID consente di formulare anche un’altra considerazione. Molte delle comunicazioni che stanno circolando in questi mesi contengono affermazioni che, pur partendo da presupposti reali, tendono a semplificare eccessivamente una disciplina che, invece, richiede un percorso interpretativo più articolato.
Non è quanto emerge dal testo della norma.
Come abbiamo visto, il D.Lgs. 82/2022 non disciplina genericamente tutti i siti web, ma soltanto determinati prodotti e servizi. Il fatto che uno studio dentistico disponga di un sito internet costituisce soltanto il punto di partenza dell’analisi, non la conclusione.
Anche questa affermazione merita qualche cautela.
Il decreto non individua gli studi dentistici come categoria autonoma di soggetti obbligati. L’applicabilità dell’European Accessibility Act dipende, piuttosto, dalla tipologia di servizio offerto, dalla qualificazione dell’impresa, dalle sue dimensioni e dall’eventuale ricorrenza delle cause di esclusione o di deroga previste dalla normativa.
Anche questa conclusione non appare così scontata.
La normativa richiama il concetto di servizio di commercio elettronico finalizzato alla conclusione di un contratto di consumo. Stabilire se un determinato sistema di prenotazione integri o meno questa fattispecie richiede una valutazione del funzionamento concreto del servizio e, allo stato attuale, non risulta espressamente affrontato né dal decreto né dalle Linee Guida AgID con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie.
Questa è probabilmente la semplificazione più diffusa.
La disciplina europea non fa riferimento ai soli dipendenti, ma alle persone occupate, espresse in unità lavorative annue, e richiede inoltre di verificare i dati economici e, quando necessario, i rapporti con eventuali imprese associate o collegate. Ridurre tutto al numero dei dipendenti rischia quindi di condurre a conclusioni non corrette.
Questa è forse l’unica affermazione che merita una riflessione più equilibrata.
Sul piano strettamente giuridico, prima di sostenere costi di adeguamento è opportuno verificare se l’European Accessibility Act trovi effettivamente applicazione nel caso concreto. Sul piano organizzativo, invece, migliorare l’accessibilità di un sito internet può rappresentare una scelta positiva anche in assenza di uno specifico obbligo normativo.
Un sito più accessibile è generalmente più semplice da utilizzare, migliora l’esperienza dell’utente, facilita la consultazione da parte delle persone anziane o con disabilità e, spesso, presenta una struttura tecnica più ordinata che può produrre benefici indiretti anche sotto il profilo dell’indicizzazione sui motori di ricerca.
Per questo motivo sarebbe un errore contrapporre rigidamente obbligo giuridico e opportunità gestionale. Le due valutazioni devono rimanere distinte. Uno studio dentistico potrebbe non essere tenuto, allo stato attuale, ad adeguarsi ai requisiti dell’European Accessibility Act, ma decidere comunque di investire nell’accessibilità del proprio sito perché la considera una scelta coerente con la qualità del servizio offerto ai pazienti. È una decisione organizzativa pienamente legittima, purché non venga confusa con un obbligo di legge che, come abbiamo visto, richiede prima un’attenta verifica dei presupposti di applicazione.
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