
L’articolo spiega quando il passaggio generazionale di una Srl odontoiatrica o della holding che la controlla può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Vengono analizzati i requisiti del controllo, l’obbligo di mantenerlo per cinque anni, le novità introdotte dalla riforma e i rischi legati a diritti particolari, usufrutto, comproprietà e società prive di una reale attività d’impresa.

Il trasferimento del controllo societario assicura continuità all’impresa odontoiatrica
Quando si parla di passaggio generazionale della SRL odontoiatrica, la prima domanda che normalmente si pone il dentista riguarda il futuro dell’attività: chi continuerà a lavorare nella struttura, chi assumerà la guida clinica, chi diventerà amministratore e come dovranno essere trattati gli altri figli.
La domanda fiscale arriva quasi sempre dopo.
È un errore, perché esiste una disposizione capace di rendere completamente esente dall’imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento della partecipazione di controllo della SRL al coniuge, ai figli o agli altri discendenti. Ma si tratta di un’esenzione sottoposta a condizioni molto precise. Se l’operazione viene costruita correttamente, il risparmio può essere rilevantissimo. Se viene costruita male, può bastare una clausola dello statuto, un diritto di voto lasciato al genitore o una divisione apparentemente equa delle quote tra i figli per perdere integralmente il beneficio.
La disposizione è contenuta nell’ art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni. La norma non è nuova, ma è stata profondamente riscritta dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025. Dopo la riforma sono intervenute anche numerose risposte dell’Agenzia delle entrate e importanti decisioni della Corte di cassazione, che hanno chiarito alcuni aspetti e reso più incerti altri.
Per comprendere davvero la portata della norma bisogna quindi procedere con ordine, partendo dai concetti di base.
L’imposta sulle successioni colpisce il trasferimento del patrimonio che si verifica a seguito della morte di una persona. L’imposta sulle donazioni colpisce invece i trasferimenti gratuiti effettuati mentre il titolare è ancora in vita.
Una donazione è un trasferimento senza corrispettivo. Chi dona si impoverisce e chi riceve si arricchisce, senza pagare un prezzo. Il passaggio può riguardare denaro, immobili, aziende oppure partecipazioni societarie.
Quando un dentista possiede una SRL odontoiatrica, ciò che può essere trasferito non è materialmente la società, ma la partecipazione sociale, cioè la quota che rappresenta la sua posizione all’interno della società. Se il dentista possiede il 100% della s.r.l., potrà trasferire tutta o parte di quella partecipazione. Se possiede il 70%, il trasferimento avrà per oggetto quella quota.
Nei trasferimenti tra genitore e figlio, oppure tra coniugi, l’imposta ordinaria è pari al 4% del valore ricevuto oltre la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. La franchigia è la parte di patrimonio che può essere ricevuta senza pagare l’imposta. Se un figlio riceve dal genitore beni per un valore di 800.000 euro, il trasferimento rimane all’interno della franchigia. Se riceve beni per tre milioni, l’imposta si applica sui due milioni che eccedono la franchigia.
Per le partecipazioni in società non quotate, tra le quali rientrano normalmente le s.r.l. odontoiatriche, il valore fiscale non viene determinato sulla base del prezzo che un investitore sarebbe disposto a pagare per acquistare la clinica. L’art. 16 del D.Lgs. 346/1990 assume generalmente come riferimento la quota corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato, tenendo conto delle variazioni successivamente intervenute.
Questa precisazione è importante. Il valore commerciale di una struttura odontoiatrica può comprendere un avviamento rilevante, formato dalla reputazione, dall’organizzazione, dal portafoglio dei pazienti e dalla capacità della clinica di produrre reddito. Se questo avviamento non è iscritto nel bilancio, non entra automaticamente nel valore fiscale della partecipazione. Ciò nonostante, soprattutto nelle s.r.l. con immobili, riserve e patrimoni netti importanti, l’imposta può raggiungere importi considerevoli.
Immaginiamo una s.r.l. odontoiatrica con un patrimonio netto contabile di sei milioni di euro, interamente posseduta dal genitore. Se la partecipazione venisse donata a un solo figlio senza applicare l’art. 3, comma 4-ter, l’imposta ordinaria sarebbe pari al 4% di cinque milioni, perché il primo milione sarebbe coperto dalla franchigia. Il costo fiscale ammonterebbe quindi a 200.000 euro.
Se ricorrono le condizioni dell’art. 3, comma 4-ter, l’imposta sulle donazioni è invece pari a zero. Non viene applicata l’aliquota del 4% e non viene consumata la franchigia ordinaria per quel trasferimento.
L’esenzione non ha un limite massimo di valore. Può riguardare una partecipazione del valore di due milioni come una partecipazione del valore di venti milioni. Proprio per questo il rispetto delle condizioni previste dalla legge viene controllato con particolare rigore.
La norma è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 con lo scopo di favorire la continuità delle imprese familiari. Il ragionamento è abbastanza semplice. Un’azienda o una partecipazione societaria non rappresentano soltanto un elemento del patrimonio del titolare. Rappresentano anche un’organizzazione produttiva, posti di lavoro, rapporti con fornitori, investimenti e capacità di produrre reddito. Un’imposta successoria troppo elevata potrebbe costringere gli eredi a vendere una parte dell’impresa o a sottrarle liquidità soltanto per pagare il tributo.
La Corte costituzionale ha riconosciuto questa funzione nella sentenza n. 120 del 2020 : l’esenzione serve a evitare che il passaggio generazionale comprometta la continuità dell’attività economica. La stessa Corte ha tuttavia sottolineato l’ampiezza del beneficio. Si tratta pur sempre di un’eccezione rispetto alla normale tassazione dei trasferimenti gratuiti e, proprio per questo, non può essere applicata prescindendo dalle condizioni imposte dalla legge.
Non siamo quindi di fronte a un generico regalo fiscale riconosciuto alle famiglie degli imprenditori. Lo Stato rinuncia all’imposta perché vuole favorire la continuità dell’impresa. In cambio pretende che il potere di controllo venga effettivamente trasferito e rimanga nelle mani del beneficiario per almeno cinque anni.
Il testo attuale deriva dalla riforma contenuta nel D.Lgs. 139/2024 . Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte e agli atti gratuiti effettuati dal 1° gennaio 2025. La portata delle modifiche è illustrata anche nella Relazione Parlamentare sul Decreto
La norma riguarda i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni effettuati a favore del coniuge e dei discendenti. Il termine “discendenti” non comprende soltanto i figli, ma anche i nipoti e gli ulteriori discendenti in linea retta.
Non sono invece agevolati dal comma 4-ter i trasferimenti a favore di fratelli, sorelle, nipoti figli di fratelli, conviventi o soggetti estranei alla famiglia. Per questi trasferimenti continuano a trovare applicazione le aliquote e le eventuali franchigie ordinarie.
Il trasferimento può avvenire per successione, quindi alla morte del titolare, oppure mediante donazione effettuata in vita. Può inoltre avvenire attraverso un patto di famiglia, istituto che esamineremo più avanti. Il patto di famiglia, per la sua disciplina civilistica, può attribuire l’azienda o la partecipazione a uno o più discendenti; il coniuge partecipa all’accordo come legittimario, ma non può essere l’assegnatario dell’impresa attraverso questo particolare strumento.
Nel caso di un’azienda individuale o di un ramo d’azienda, chi riceve deve continuare l’attività per almeno cinque anni. Nel caso delle partecipazioni in una società di capitali, e quindi anche di una s.r.l. odontoiatrica, il beneficiario deve acquisire il controllo della società e mantenerlo per almeno cinque anni.
La legge richiede inoltre che l’impegno venga dichiarato contestualmente al trasferimento. Nella donazione o nel patto di famiglia l’impegno deve quindi risultare dall’atto notarile. Nel trasferimento per successione deve essere indicato nella dichiarazione di successione.
Il mancato rispetto dell’impegno determina la decadenza dall’agevolazione. Con il termine “decadenza” si indica la perdita retroattiva del beneficio: l’Agenzia delle entrate recupera l’imposta che sarebbe stata dovuta fin dall’inizio, applicando anche la sanzione prevista dalla legge e gli interessi.
La riforma ha esteso espressamente l’agevolazione anche alle partecipazioni in società residenti nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e negli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, sempre nel rispetto delle condizioni previste per le corrispondenti società italiane. È una previsione che può interessare i gruppi odontoiatrici con società estere, ma che nella maggioranza delle s.r.l. odontoiatriche italiane avrà evidentemente un’applicazione più limitata.
La modifica più rilevante introdotta dal D.Lgs. 139/2024 riguarda il caso in cui il figlio possieda già il controllo della società.
Prima della riforma la legge faceva riferimento alle partecipazioni attraverso le quali veniva “acquisito” il controllo. Questa formulazione aveva alimentato il dubbio che l’esenzione potesse operare soltanto quando il beneficiario otteneva per la prima volta la maggioranza dei voti.
Il nuovo testo precisa che il beneficio si applica anche quando il trasferimento integra un controllo già esistente.
Immaginiamo che il figlio possieda già il 60% dei voti della SRL odontoiatrica e che il genitore conservi il restante 40%. Se il genitore dona al figlio un ulteriore 20%, il figlio non acquisisce il controllo in quel momento, perché lo possedeva già. Tuttavia lo rafforza, passando dal 60% all’80%. Dal 1° gennaio 2025 anche questo trasferimento può accedere espressamente all’esenzione.
La modifica rende più semplice realizzare il passaggio generazionale in più fasi. Il titolare può iniziare trasferendo al figlio una partecipazione che gli attribuisca il controllo e, successivamente, completare il trasferimento delle quote residue. Naturalmente, per ogni operazione dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla legge.
La riforma ha anche separato in maniera molto più chiara gli obblighi applicabili alle diverse categorie di beni. Chi riceve un’azienda deve continuare l’attività; chi riceve la partecipazione di controllo di una società di capitali deve mantenere il controllo; chi riceve quote di altre società deve mantenerne la titolarità. La precedente formulazione concentrava condizioni diverse all’interno di un unico periodo e aveva dato origine a numerosi dubbi interpretativi.
La Circolare dell’Agenzia delle entrate nr. 3/E del 16 aprile 2025 ha confermato l’applicazione del nuovo regime agli atti e alle successioni decorrenti dal 1° gennaio 2025.
A questa riforma si è aggiunta un’altra modifica, meno appariscente ma comunque importante. Il nuovo art. 36, comma 5-bis , del Testo unico esclude i beneficiari dei trasferimenti esenti previsti dall’art. 3 dalla responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta dovuta da altri soggetti. La responsabilità solidale è la situazione nella quale l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’intero pagamento anche a un soggetto diverso da quello che ha prodotto direttamente il debito tributario. Il beneficiario del trasferimento esente riceve quindi una tutela ulteriore.
Il punto centrale della disciplina è il controllo.
Nel linguaggio corrente si tende a identificare il controllo con la proprietà della maggioranza del capitale. Nella maggior parte delle s.r.l. le due cose coincidono, perché a ogni quota di capitale corrisponde una proporzionale quantità di voti. Ma non è sempre così.
La legge non richiede semplicemente che il figlio riceva più della metà del capitale. Richiede che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nelle decisioni ordinarie della società, secondo la nozione di controllo contenuta nell’art. 2359, primo comma, n. 1 del codice civile.
Le decisioni ordinarie sono quelle attraverso le quali si governa concretamente la società. Vi rientrano, tra le altre, l’approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, la nomina e la revoca degli amministratori, quando queste materie sono rimesse ai soci, e le altre decisioni che non comportano una modifica dello statuto.
Controllare la società non significa necessariamente amministrarla personalmente. Il figlio può possedere la maggioranza dei voti e affidare l’amministrazione a un soggetto diverso. Allo stesso modo, il figlio può essere nominato amministratore senza possedere il controllo della società. La qualità di amministratore deriva da una nomina; il controllo deriva dalla disponibilità della maggioranza dei voti dei soci. Sono due piani differenti.
La distinzione è decisiva nelle s.r.l. odontoiatriche familiari, nelle quali spesso il genitore conserva la carica di amministratore oppure il figlio inizia a lavorare e a gestire la clinica molto prima di ricevere la maggioranza delle quote. L’attività svolta nella struttura, la responsabilità clinica e la carica amministrativa non sostituiscono il requisito fiscale della maggioranza dei voti.
Le vicende più recenti dimostrano che non basta attribuire formalmente al figlio una percentuale superiore al 50%. Nella Risposta nr. 115/2026, l’Agenzia delle entrate ha esaminato un’operazione nella quale i beneficiari disponevano formalmente di oltre il 78% dei voti. Il disponente aveva però conservato, attraverso particolari categorie di partecipazioni e specifiche clausole statutarie, una serie di poteri sulla distribuzione degli utili, sulla nomina degli amministratori, sulle decisioni strategiche e sull’attività del consiglio di amministrazione.
Secondo l’Agenzia, quei poteri erano talmente penetranti da svuotare di contenuto la maggioranza formalmente attribuita ai beneficiari. L’esenzione è stata quindi negata.
Questo orientamento rappresenta uno dei passaggi più importanti della nuova prassi amministrativa. La prassi amministrativa è l’insieme delle circolari, risoluzioni e risposte agli interpelli con le quali l’Agenzia delle entrate interpreta e applica le norme tributarie. Non è una legge e non vincola il giudice, ma indica il comportamento che l’Amministrazione seguirà in sede di controllo.
L’interpello è invece la richiesta con la quale un contribuente sottopone preventivamente all’Agenzia una specifica operazione per conoscere il trattamento fiscale che l’Amministrazione ritiene applicabile.
Il principio che emerge dalla risposta 115/2026 è chiaro: per ottenere l’esenzione non è sufficiente consegnare al figlio una scatola societaria sulla quale sia scritto “51%” o “78%”, se il genitore continua a conservare i poteri necessari per governare davvero la società.
Prima di realizzare il trasferimento non si deve quindi controllare soltanto la percentuale delle quote. Devono essere esaminati lo statuto, gli eventuali diritti particolari attribuiti ai soci, le categorie di partecipazioni, i quorum rafforzati, i diritti di veto, gli accordi parasociali e i poteri di nomina degli amministratori.
Un patto parasociale è un accordo stipulato tra soci al di fuori dello statuto per disciplinare il modo in cui eserciteranno i propri diritti. Anche un accordo di questo tipo può essere rilevante se impedisce al beneficiario di utilizzare liberamente la maggioranza ricevuta.
Uno degli errori più frequenti consiste nel dividere la partecipazione in parti uguali tra i figli.
Dal punto di vista familiare la scelta può apparire naturale. Se il genitore possiede il 100% della SRL e ha due figli, attribuire il 50% a ciascuno sembra la soluzione più equa.
Dal punto di vista dell’art. 3, comma 4-ter, però, nessuno dei due figli acquisisce il controllo. Ciascuno dispone esattamente della metà dei voti e nessuno dispone della maggioranza.
Il problema non viene risolto inserendo nello statuto una clausola che imponga l’unanimità. Una simile clausola attribuisce a ciascun socio il potere di impedire una decisione, ma non gli attribuisce la maggioranza dei voti. Il diritto di bloccare non coincide con il diritto di controllare.
La Corte di Cassazione, con l’ Ordinanza 21 marzo 2026, n. 6799, ha ribadito questo principio: due partecipazioni separate del 50%, anche in presenza di decisioni unanimi, non attribuiscono a nessuno dei beneficiari il controllo previsto dall’art. 2359 del codice civile. Il principio è richiamato anche nella risposta 115/2026 dell’Agenzia.
Se, invece, un figlio riceve il 51% e l’altro il 49%, il primo acquista il controllo e può beneficiare dell’esenzione. Il trasferimento del 49% al secondo figlio, considerato autonomamente, non attribuisce il controllo e rimane soggetto alla tassazione ordinaria, con applicazione della relativa franchigia.
La norma, in altri termini, non considera la famiglia come un unico beneficiario. Verifica la posizione giuridica di chi riceve le quote.
Esiste una configurazione diversa dalla divisione delle quote in parti separate: la comunione indivisa.
In questo caso i figli non ricevono ciascuno una quota autonoma del 50%. Ricevono insieme un’unica partecipazione, per esempio il 100% della s.r.l., della quale diventano comproprietari.
Poiché la partecipazione è unica, il voto viene esercitato attraverso un rappresentante comune. Il rappresentante comune è la persona designata dai comproprietari per esprimere in assemblea il voto relativo all’intera partecipazione.
L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che questa struttura può consentire l’applicazione dell’esenzione quando la partecipazione indivisa attribuisce la maggioranza dei voti e il rappresentante comune la esercita unitariamente. Il principio è stato confermato nella Risposta ad Interpello nr. 72/2024 e successivamente applicato nella Risposta ad Interpello n. 271/2025 .
È una soluzione giuridicamente possibile, ma deve essere valutata con molta prudenza.
La comunione rinvia il problema invece di risolverlo. Occorre stabilire chi sarà il rappresentante comune, come riceverà le istruzioni di voto, che cosa accadrà in caso di disaccordo, come potrà essere sostituito e quali conseguenze produrrà un’eventuale divisione della partecipazione prima della scadenza del quinquennio.
Per una s.r.l. odontoiatrica nella quale un figlio lavora nella struttura e l’altro svolge un’attività completamente diversa, la comproprietà della partecipazione può trasformarsi in una fonte permanente di conflitto. La soluzione fiscalmente ammissibile non è necessariamente la soluzione migliore sotto il profilo squisitamente societario.
Quando esistono più figli ma soltanto uno di essi è destinato a continuare l’attività odontoiatrica, lo strumento più coerente può essere il patto di famiglia.
Il patto di famiglia è un contratto disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del codice civile. Attraverso questo contratto l’imprenditore trasferisce l’azienda oppure la partecipazione societaria a uno o più discendenti. All’accordo devono partecipare il coniuge e gli altri soggetti che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento.
I legittimari sono le persone alle quali la legge riserva comunque una quota del patrimonio ereditario: il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti nei casi previsti dalla legge.
Il figlio che riceve l’impresa o la partecipazione deve normalmente liquidare gli altri legittimari mediante denaro o beni corrispondenti al valore delle quote loro spettanti, salvo che questi rinuncino in tutto o in parte. Quanto attribuito attraverso il patto viene sottratto alle successive regole della collazione e dell’azione di riduzione. In termini semplici, il trasferimento viene stabilizzato durante la vita del genitore e non viene rimesso interamente in discussione al momento della futura successione.
Se attraverso il patto di famiglia il figlio riceve la partecipazione che gli attribuisce il controllo della s.r.l., il trasferimento può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter.
Le somme o i beni attribuiti agli altri legittimari a titolo di compensazione non beneficiano però della stessa esenzione. Ed è proprio su questo punto che nel 2025 si è verificato un cambiamento molto importante della prassi amministrativa.
In passato l’Agenzia delle entrate considerava la somma versata dal figlio assegnatario al fratello non assegnatario come un trasferimento effettuato direttamente tra i due fratelli.
La conseguenza fiscale era pesante. Nei trasferimenti tra fratelli l’aliquota dell’imposta sulle donazioni è pari al 6% e la franchigia è limitata a 100.000 euro.
La Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, successivamente confermata dalle ordinanze 19561/2022 e n. 19627/2024, ha affermato che la compensazione corrisposta dall’assegnatario al legittimario non assegnatario deve essere considerata, ai soli fini dell’imposta sulle donazioni, come una liberalità proveniente dal disponente. L’aliquota e la franchigia applicabili devono pertanto essere individuate sulla base del rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario compensato, anche se il pagamento viene materialmente eseguito dall’assegnatario. L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, resta invece limitata al trasferimento dell’azienda o della partecipazione di controllo e non si estende alla compensazione.
Con la Risoluzione nr. 12/E del 14 febbraio 2025, l’Agenzia ha abbandonato la propria precedente interpretazione e si è adeguata alla Cassazione.
La compensazione viene ora tassata in base al rapporto tra il genitore disponente e il figlio non assegnatario. Si applicano quindi l’aliquota del 4% e la franchigia di un milione di euro, anziché l’aliquota del 6% e la franchigia di soli 100.000 euro previste tra fratelli.
Immaginiamo che il padre possieda il 100% di una s.r.l. odontoiatrica. Uno dei figli è odontoiatra, lavora da anni nella struttura ed è destinato a proseguirne l’attività. L’altro figlio esercita una professione diversa e non ha alcun interesse a diventare socio della clinica.
Attraverso il patto di famiglia, il padre può trasferire al primo figlio il 100% della partecipazione. Se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 3, comma 4-ter, il trasferimento della società è esente dall’imposta sulle donazioni. Il figlio assegnatario dovrà però compensare il fratello, salvo rinuncia.
Se il valore della compensazione spettante al fratello è inferiore alla franchigia ancora disponibile di un milione di euro, anche la compensazione può non produrre concretamente imposta, non perché sia coperta dall’art. 3, comma 4-ter, ma perché rimane all’interno della franchigia ordinaria prevista per i trasferimenti tra genitore e figlio.
Il cambiamento introdotto dalla risoluzione 12/E rende il patto di famiglia molto più interessante per le SRL odontoiatriche. Non elimina, tuttavia, il problema finanziario: il figlio assegnatario deve disporre delle risorse necessarie per compensare gli altri legittimari oppure occorre individuare una diversa combinazione di beni, rinunce e attribuzioni.
Molti genitori sono disponibili a trasferire ai figli il futuro della società, ma non vogliono rinunciare immediatamente al reddito prodotto dalle quote.
In questi casi si pensa spesso alla donazione della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto.
L’usufrutto è il diritto di utilizzare un bene e di ricavarne i frutti pur non essendone proprietari in modo pieno. Nel caso di una partecipazione societaria, il frutto è rappresentato principalmente dagli utili distribuiti dalla società. Il genitore può quindi donare la nuda proprietà della quota al figlio e conservare per tutta la vita il diritto di percepire i dividendi.
Alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue e la nuda proprietà si consolida automaticamente nella proprietà piena.
Il problema è rappresentato dal diritto di voto. L’art. 2352 del codice civile prevede, come regola generale, che il voto relativo alla partecipazione gravata da usufrutto spetti all’usufruttuario, salvo diversa convenzione.
Se il genitore conserva l’usufrutto e anche il voto, il figlio riceve la nuda proprietà ma non acquisisce il controllo della società. L’esenzione non può quindi essere applicata.
La soluzione consiste nell’indicare espressamente nell’atto che il diritto di voto nelle decisioni ordinarie viene attribuito al figlio nudo proprietario.
Nella già citata risposta 271/2025, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’agevolazione in una donazione della nuda proprietà perché l’atto attribuiva ai figli la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il genitore conservava alcuni diritti economici e determinate tutele, ma non i poteri necessari per svuotare il controllo dei figli.
La questione è diventata ancora più delicata dopo una decisione della Cassazione del 2026 e in particolare in Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 19 marzo 2026, n. 6616. In quel caso il donante aveva trasferito ai figli la nuda proprietà della partecipazione, ma aveva conservato il voto sulla distribuzione degli utili. La Corte ha ritenuto che i figli non avessero acquisito il controllo richiesto dalla legge, perché la destinazione dell’utile è una decisione essenziale dell’assemblea ordinaria.
La conclusione pratica è piuttosto netta. Il genitore può conservare il diritto economico agli utili, ma non dovrebbe conservare il voto con il quale viene deciso se e in quale misura quegli utili saranno distribuiti. Può eventualmente riservarsi protezioni su operazioni straordinarie ben delimitate, ma non deve trattenere i poteri che consentono di governare l’assemblea ordinaria.
Una clausola mal formulata può far perdere l’esenzione sull’intero valore della partecipazione.
Il beneficiario deve mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. La legge non richiede necessariamente che rimanga proprietario di ogni singola quota ricevuta. Richiede che conservi la posizione di controllo.
Se il figlio riceve il 100% della s.r.l. e, dopo due anni, vende il 20% a un investitore, continua a possedere l’80% e mantiene il controllo. In linea di principio non decade dall’agevolazione.
Se invece vende il 60% e rimane con il 40%, perde la maggioranza dei voti e quindi il controllo. L’Agenzia può recuperare l’imposta originariamente non pagata, con sanzioni e interessi.
Questo principio è stato confermato nella Risposta ad Interpello n. 152 del 2026.
L’Agenzia ha riconosciuto che il beneficiario può conferire una parte delle quote in una propria holding e può anche cedere una partecipazione di minoranza, purché conservi direttamente o indirettamente il controllo per tutto il periodo richiesto.
La vendita entro cinque anni può tuttavia produrre conseguenze sulla tassazione della plusvalenza. La plusvalenza è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La disciplina delle partecipazioni donate contiene una regola specifica che, in determinate condizioni, calcola la plusvalenza come se la vendita fosse stata effettuata dal donante. È un problema distinto dalla decadenza dall’esenzione e deve essere valutato separatamente prima della cessione.
La holding è una società che possiede partecipazioni in altre società. In una struttura odontoiatrica può essere utilizzata per detenere la partecipazione nella s.r.l. operativa, per coordinare più ambulatori, per raccogliere gli utili destinati a nuovi investimenti o per separare alcune attività e alcuni rischi.
Il figlio che ha ricevuto il controllo della s.r.l. odontoiatrica può avere interesse a conferire successivamente la partecipazione in una holding.
Il conferimento è l’operazione con la quale la partecipazione viene trasferita alla holding e il conferente riceve in cambio quote della holding stessa. Dopo l’operazione, il figlio non controlla più direttamente la s.r.l. odontoiatrica, ma controlla la holding, che a sua volta controlla la s.r.l.. Si parla in questo caso di controllo indiretto.
La Risposta ad Interpello n. 11 del 2026 ha confermato che una riorganizzazione societaria realizzata durante il quinquennio non determina automaticamente la decadenza. È necessario, però, che gli stessi beneficiari continuino a controllare la holding e, attraverso di essa, la società operativa.
Il principio era già stato espresso dall’Agenzia nella Risoluzione nr. 75 del 26 luglio 2010 : ciò che conta è la permanenza sostanziale del controllo, anche quando la catena partecipativa viene modificata.
Non significa che ogni operazione sia automaticamente sicura. Il conferimento, la scissione o l’ingresso di un investitore devono essere esaminati prima della loro realizzazione. Nel diritto tributario l’ordine con il quale vengono effettuate le operazioni, il tempo trascorso tra una fase e l’altra e le ragioni economiche della riorganizzazione possono modificare radicalmente il giudizio dell’Amministrazione.
La risposta 115/2026 non si è limitata a negare l’esenzione per mancanza di un controllo effettivo. Ha affrontato anche il tema dell’abuso del diritto.
L’abuso del diritto si verifica quando il contribuente realizza una o più operazioni formalmente rispettose delle singole norme, ma prive di sostanza economica e dirette essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità dell’ordinamento.
Nel caso esaminato dall’Agenzia era stata costituita una nuova holding poco prima del trasferimento generazionale. Attraverso una serie coordinata di operazioni, il valore contabile della partecipazione destinata alla donazione era stato drasticamente ridotto rispetto al valore della partecipazione originaria.
L’Agenzia ha ritenuto che la struttura fosse stata predisposta essenzialmente per comprimere la base imponibile dell’imposta sulle donazioni e l’ha qualificata come abusiva.
Questo non significa che sia abusivo costituire una holding prima di un passaggio generazionale. Significa che la holding deve avere una funzione aziendale vera.
Una holding odontoiatrica può essere pienamente giustificata quando serve a coordinare più strutture, finanziare nuove acquisizioni, centralizzare la gestione finanziaria, separare il patrimonio immobiliare dall’attività sanitaria, accogliere nuovi soci, organizzare l’uscita futura di alcuni partecipanti oppure proteggere la continuità del gruppo.
La situazione cambia quando viene costituita soltanto a ridosso della donazione, senza una reale funzione imprenditoriale e con l’unico risultato apprezzabile di abbassare il valore fiscale delle quote trasferite.
Non è la presenza della holding a creare il problema. È l’assenza di una ragione economica diversa dal risparmio d’imposta.
Questo è uno dei punti ancora non completamente risolti.
Prima della riforma, la Cassazione aveva sostenuto che l’esenzione fosse finalizzata alla continuità di un’attività imprenditoriale effettiva. Con l’ordinanza n. 6082 del 2023 aveva quindi escluso il beneficio per il trasferimento di una società priva di una vera attività d’impresa e destinata al mero godimento passivo di beni.
Occorre evitare un equivoco. Una società commerciale può sotto il profilo civilistico svolgere anche un’attività di gestione statica del proprio patrimonio, per esempio concedendo in locazione immobili abitativi (l’Agenzia delle Entrate è di altro parere, tuttavia la sua prassi amministrativa è di grado inferiore alla Legge). Il codice civile non vieta a una s.r.l. di svolgere una simile attività. Il problema sollevato dalla Cassazione non riguarda la legittimità civilistica della società, ma la possibilità di applicare una particolare esenzione tributaria pensata per favorire la continuità delle imprese.
Il nuovo testo del comma 4-ter ha distinto chiaramente l’obbligo di continuare l’attività, previsto per il trasferimento di aziende, dall’obbligo di mantenere il controllo, previsto per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali. La formulazione letterale del 2025 è quindi più favorevole al contribuente: per le partecipazioni societarie la legge parla espressamente di mantenimento del controllo e non ripete l’obbligo di prosecuzione dell’attività.
Il problema non riguarda le holding odontoiatriche. Una holding che detiene il controllo di una o più S.r.l. odontoiatriche si trova al vertice di un’attività imprenditoriale effettiva. Non importa che l’attività sanitaria venga esercitata dalle società controllate e non direttamente dalla holding: ciò che viene trasferito ai figli è il controllo dell’intero gruppo imprenditoriale. La recente prassi dell’Agenzia delle entrate conferma che la presenza della holding non impedisce l’applicazione dell’esenzione. Lo dimostrano, con sfumature differenti, le risposte n. 11/2026, n. 115/2026, n. 143/2026 e n. 152/2026 .
Il rischio riguarda una situazione completamente diversa: quella della S.r.l. utilizzata soltanto come contenitore di immobili, terreni, liquidità, titoli o altri beni familiari, senza esercitare una vera attività economica e senza controllare alcuna impresa operativa. È questa la “società senza impresa” alla quale si riferisce la Cassazione. Chiamarla holding sarebbe fuorviante: si tratta, più semplicemente, di una cassaforte patrimoniale rivestita della forma societaria.
Per il dentista che possiede una holding al cui interno si trova la s.r.l. odontoiatrica, dunque, non esiste un problema legato alla mancata attività operativa diretta della holding. I problemi possono nascere altrove: se ai figli non viene attribuito un controllo effettivo, se il genitore conserva diritti capaci di svuotarlo, oppure se il controllo non viene mantenuto per i cinque anni richiesti dalla legge. Ma la struttura holding–S.r.l. odontoiatrica, in quanto tale, non mette in discussione l’esenzione.
Nel settore odontoiatrico si tende spesso a utilizzare come sinonimi le espressioni “s.r.l. odontoiatrica” e “società tra professionisti”. Non lo sono.
Una s.r.l. odontoiatrica ordinaria è una società che esercita l’attività odontoiatrica attraverso una struttura autorizzata. L’art. art. 1, comma 153 della legge 124/2017 – e prima ancora l’art. art. 8 ter del D.L. 502/92 e le leggi e regolamenti regionali inerenti alle autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie complesse – richiedono che la struttura sia dotata di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni siano rese da professionisti abilitati.
La legge non impone che la maggioranza del capitale o dei voti della s.r.l. odontoiatrica ordinaria appartenga a odontoiatri. Il figlio non odontoiatra può quindi, in linea di principio, ricevere la partecipazione di controllo della società, fermo restando il rispetto della disciplina sanitaria, dell’autorizzazione della struttura e della figura del direttore sanitario.
La STP, società tra professionisti, è invece una società iscritta nell’apposita sezione dell’albo professionale e costituita secondo l’ art. 10 della Legge 183/2011 .
Come abbiamo già illustrato in società tra professionisti mediche e Holding | Dentista Manager, dal 3 gennaio 2026 il testo vigente richiede che il numero dei soci professionisti oppure la loro partecipazione al capitale sia tale da assicurare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La legge precisa inoltre che non possono essere utilizzati patti sociali o parasociali per aggirare questa maggioranza.
Questa differenza produce conseguenze molto importanti sul passaggio generazionale.
Se il figlio che riceve la STP è odontoiatra, è possibile costruire il trasferimento in modo che acquisti il controllo e che, nello stesso tempo, venga rispettata la maggioranza professionale richiesta dalla legge.
Se il figlio non è un professionista, la situazione è molto più complessa. Per applicare l’art. 3, comma 4-ter, dovrebbe ricevere la maggioranza dei voti ordinari. Ma attribuire al socio non professionista quella maggioranza rischia di essere incompatibile con l’obbligo di assicurare ai professionisti i due terzi delle decisioni sociali.
Attribuire al figlio non professionista la maggioranza del capitale e degli utili, lasciando però ai professionisti la maggioranza dei voti, non risolve il problema fiscale: il comma 4-ter guarda ai voti, non soltanto ai diritti economici.
Per questa ragione, una STP destinata a passare a un erede non professionista può non essere in grado di beneficiare dell’esenzione nella stessa misura di una s.r.l. odontoiatrica ordinaria. Ancora una volta, alla faccia di tutti coloro che continuano ad affermare che stp e srl ordinaria pari siano.
Prima di pianificare il passaggio generazionale è quindi indispensabile capire quale tipo di società si possiede davvero. La presenza di odontoiatri tra i soci o nella struttura non trasforma automaticamente la s.r.l. in una STP.
Consideriamo una situazione frequente. Il padre odontoiatra possiede il 100% della s.r.l. odontoiatrica. Il figlio è anch’egli odontoiatra e lavora stabilmente nella struttura. La figlia svolge un’altra attività e non vuole partecipare alla gestione della clinica.
Una donazione del 50% a ciascun figlio appare formalmente equa, ma impedisce a entrambi di ottenere il controllo e può escludere l’esenzione.
Una donazione del 51% al figlio odontoiatra e del 49% alla figlia consente di applicare l’esenzione alla partecipazione di controllo del figlio, ma non automaticamente alla quota ricevuta dalla figlia. Inoltre crea una società nella quale il socio che non partecipa all’attività possiede quasi la metà del capitale e può avere aspettative economiche o strategie differenti.
La donazione del 100% al figlio odontoiatra, accompagnata da una diversa attribuzione patrimoniale alla figlia, può essere più coerente sul piano della governance, ma deve essere coordinata con le regole successorie e con la tutela dei legittimari.
Il patto di famiglia permette di affrontare contestualmente questi problemi. La partecipazione di controllo viene attribuita al figlio destinato a continuare l’attività; la figlia partecipa all’accordo e riceve la compensazione prevista. Il trasferimento della partecipazione può essere completamente esente e la compensazione viene ora tassata, grazie alla risoluzione 12/E/2025, secondo il rapporto tra genitore e figlia.
Il padre può anche conservare l’usufrutto della partecipazione per continuare a percepire gli utili, ma il diritto di voto ordinario necessario per il controllo deve essere trasferito al figlio.
Non esiste una soluzione universalmente migliore. Esiste però una sequenza corretta delle decisioni: prima si individua chi dovrà controllare la società, poi si costruisce la tutela economica degli altri familiari e soltanto alla fine si definiscono le percentuali e i diritti associati alle quote.
Fare il contrario, dividendo inizialmente le quote in modo aritmetico e cercando successivamente di recuperare il controllo attraverso clausole statutarie, è il modo più semplice per creare una società ingovernabile e perdere l’esenzione.
L’art. 3, comma 4-ter, viene spesso considerato una norma successoria, da esaminare quando muore il titolare della s.r.l..
In realtà è soprattutto una norma di pianificazione.
Alla morte del socio, le quote vengono trasferite secondo il testamento o, in mancanza, secondo le regole della successione legittima. Se la partecipazione viene divisa automaticamente tra più eredi, può accadere che nessuno acquisisca il controllo. A quel punto le possibilità di correggere la struttura sono molto più limitate.
La donazione o il patto di famiglia consentono invece di stabilire in anticipo chi riceverà il controllo, quali diritti economici conserverà il genitore, come verranno compensati gli altri figli e quali regole governeranno la società durante il periodo di transizione.
L’errore consiste nel pensare che l’unico problema sia raggiungere il 51%.
Il controllo deve risultare dalla partecipazione, ma deve anche sopravvivere allo statuto, agli usufrutti, ai quorum rafforzati, ai diritti particolari e agli accordi tra soci. Deve essere conservato per cinque anni e deve rimanere riconoscibile anche dopo eventuali conferimenti, scissioni, ingressi di investitori o riorganizzazioni del gruppo.
Nelle s.r.l. odontoiatriche si aggiunge un ulteriore livello di complessità. Il controllo societario, la gestione amministrativa e la responsabilità sanitaria sono funzioni diverse. Il socio di controllo può non essere odontoiatra, se si tratta di una s.r.l. odontoiatrica ordinaria, ma la struttura deve comunque mantenere un direttore sanitario e professionisti abilitati. Nella STP, invece, la disciplina della maggioranza professionale può impedire di attribuire il controllo a un erede non professionista.
La soluzione deve quindi essere contemporaneamente coerente con il diritto successorio, il diritto societario, il diritto tributario e la disciplina sanitaria.
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha reso l’art. 3, comma 4-ter, più chiaro e, sotto alcuni aspetti, più ampio. Ha riconosciuto espressamente l’esenzione anche quando il trasferimento integra un controllo già esistente, ha distinto gli obblighi applicabili alle aziende da quelli applicabili alle partecipazioni societarie e ha aperto la disciplina a determinate società estere.
La prassi successiva ha prodotto risultati apparentemente contraddittori, ma in realtà legati da un principio comune.
Da un lato, l’Agenzia ha ammesso la donazione della nuda proprietà quando i voti vengono realmente trasferiti, ha riconosciuto la continuità del controllo attraverso una holding e ha consentito la cessione di partecipazioni di minoranza durante il quinquennio. Ha inoltre migliorato sensibilmente il trattamento fiscale delle compensazioni nel patto di famiglia.
Dall’altro lato, ha dimostrato di non voler accettare controlli soltanto nominali, maggioranze svuotate da diritti di veto o holding costituite esclusivamente per ridurre il valore fiscale della donazione.
Il messaggio che emerge è abbastanza netto. La legge consente di trasferire senza imposta anche partecipazioni di grandissimo valore, ma pretende che insieme alla quota venga trasferito il vero governo della società.
Per il dentista titolare di una s.r.l. odontoiatrica, la questione non può essere affrontata quando il passaggio generazionale è ormai avvenuto. Deve essere studiata prima, verificando lo statuto, la natura ordinaria o professionale della società, la composizione della famiglia, il ruolo futuro dei figli, i diritti economici che il genitore vuole conservare e le operazioni societarie previste nei cinque anni successivi.
Quando questi elementi vengono coordinati correttamente, l’art. 3, comma 4-ter, non rappresenta soltanto un’agevolazione fiscale. Diventa lo strumento attraverso il quale si può garantire la continuità della struttura odontoiatrica senza costringere la famiglia a scegliere tra il pagamento dell’imposta e la stabilità dell’impresa.
Quando vengono ignorati, invece, la stessa operazione può produrre contemporaneamente tre risultati indesiderati: una società difficile da governare, un conflitto tra gli eredi e il recupero integrale dell’imposta che si pensava di avere evitato.
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