

Il decreto PNRR in arrivo potrebbe eliminare l’obbligo per le imprese di pubblicare i dati sugli aiuti pubblici ricevuti. Analisi della normativa vigente e delle possibili novità operative.

Il legislatore si avvia a eliminare uno degli adempimenti di trasparenza più discussi degli ultimi anni: l’obbligo, per le imprese beneficiarie, di pubblicare nel bilancio o sul proprio sito web i dati relativi agli aiuti pubblici ricevuti oltre la soglia dei 10.000 euro annui.
La novità emerge dalle prime bozze del decreto PNRR attualmente in fase di predisposizione e anticipata da Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco, con l’obiettivo dichiarato di ridurre oneri duplicativi a carico delle imprese.
L’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici per le imprese è stato introdotto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
In sintesi, la norma prevede che:
In particolare:
Nel tempo, l’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici per le imprese è stato oggetto di numerose critiche, soprattutto da parte delle piccole e microimprese.
La ragione principale è la duplicazione informativa:
gli stessi dati devono già essere resi pubblici dall’ente concedente e confluiscono, per molti aiuti, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Nonostante ciò, l’inosservanza dell’adempimento da parte del beneficiario è tutt’altro che irrilevante:
il comma 125-ter prevede una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, fino ad arrivare – nei casi più gravi – alla restituzione integrale del beneficio.
Secondo le anticipazioni di NT+ Fisco, il decreto PNRR in preparazione dovrebbe abrogare integralmente il comma 125-bis dell’articolo 1 della legge 124/2017
L’effetto sarebbe chiaro:
La relazione illustrativa del provvedimento motiva l’intervento con l’esigenza di eliminare un onere “ridondante”, particolarmente gravoso per le imprese di minori dimensioni.
Un aspetto che merita attenzione riguarda la decorrenza dell’abrogazione.
Ad oggi, non è ancora chiarito se la soppressione dell’obbligo riguarderà già:
Si tratta di un elemento rilevante sul piano operativo, soprattutto per i professionisti che assistono le imprese nella predisposizione dei bilanci e nella verifica degli adempimenti informativi.
Per gli studi odontoiatrici organizzati in forma di impresa, la possibile eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici comporterebbe:
Resta comunque essenziale continuare a monitorare gli aiuti ricevuti, anche ai fini fiscali e di eventuali controlli successivi.
Prima dell’intervento previsto dal decreto PNRR, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici da parte dei soggetti beneficiari era sanzionata in modo particolarmente severo. Il comma 125-ter dell’articolo 1 della legge 124/2017 stabiliva una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, anche nei casi di omissione meramente formale o di semplice ritardo. Qualora, entro 90 giorni dalla contestazione, il beneficiario non avesse provveduto sia alla pubblicazione delle informazioni sia al pagamento della sanzione, la norma prevedeva un’ulteriore conseguenza estremamente rilevante: la restituzione integrale del contributo o vantaggio economico ricevuto, a cura dell’ente erogante. Un impianto sanzionatorio che, nel tempo, è stato considerato sproporzionato rispetto alla finalità informativa dell’adempimento, soprattutto per le piccole imprese e gli studi professionali strutturati in forma societaria.
L’abolizione dell’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici per le imprese rappresenta un intervento di razionalizzazione normativa, che non elimina la trasparenza ma ne sposta integralmente il presidio sulle amministrazioni concedenti.
In attesa del testo definitivo del decreto PNRR, è prudente mantenere gli attuali adempimenti, verificando con attenzione eventuali chiarimenti ufficiali sulla decorrenza della nuova disciplina.
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