Dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese. L’obbligo riguarda società di persone, di capitali e reti d’impresa con soggettività giuridica. La scadenza per le società già costituite è il 30 giugno 2025. L’adempimento è gratuito e telematico, mentre la mancata comunicazione comporta il blocco delle iscrizioni e sanzioni pecuniarie. Scopri nel dettaglio chi è obbligato, come adempiere e i riferimenti normativi.
Tutte le società, sia di persone che di capitali, incluse le reti di imprese con soggettività giuridica che svolgono attività commerciale, devono rispettare il nuovo obbligo PEC amministratori, che prevede che ogni amministratore sia dotato di una pec personale diversa da quella della società.
Ecco una breve guida pratica per adempiere correttamente:
L’obbligo riguarda tutte le società, sia di persone che di capitali, incluse le reti di imprese con soggettività giuridica che svolgono attività commerciale. Sono escluse le società semplici, salvo quelle con attività agricola, e le società di mutuo soccorso. Non rientrano nell’obbligo consorzi e società consortili.
La comunicazione deve essere effettuata telematicamente al Registro delle Imprese attraverso il servizio telematico della Camera di commercio competente, con accesso tramite CNS o SPID.
L’obbligo PEC amministratori è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che modifica l’articolo 5, comma 1, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l’obbligo di comunicazione della PEC anche agli amministratori delle società. Le disposizioni di riferimento sono inoltre contenute nell’articolo 16, comma 6, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che disciplina il domicilio digitale per le imprese.
In questo documento trovi le indicazioni fornite dal Mimit con la circolare dedicata: Obbligo della Pec Amministratori
Rispetta tempestivamente l’obbligo per evitare blocchi amministrativi e sanzioni pecuniarie.
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