Il connubio tra infermiere professionale e dentista è stato poco frequentato in passato ma sta diventando sempre più attuale. Qualcuno ha sollevato dubbi sul profilo e le mansioni di un infermiere professionale all’interno dello studio dentistico, quindi abbiamo fatto una ricerca sulla normativa oggi corrente per ricavare informazioni oggettive e non di parte. Il risultato è che l’infermiere occupa tutte le aree di lavoro di uno studio dentistico con l’autorevolezza e la competenza di chi ha conseguito una laurea che gli consente di governare praticamente ogni singolo processo, operando con la discrezionalità e l’indipendenza proprie del professionista abilitato.
Negli ultimi anni il tema dell’infermiere nello studio dentistico è divenuto sempre più frequentato per una serie di motivi:
Quali che siano le ragioni per cui gli studi dentistici sentono il bisogno di un infermiere, di fatto il loro numero è aumentato rispetto al passato e sembra che questo porti vantaggio a tutta l’organizzazione dell’attività odontoiatrica in genere.
Quali sono i compiti o le mansioni dell’infermiere in uno studio dentistico? Quali sono i suoi rapporti con le altre figure professionali o di supporto? Che grado di autonomia professionale possiedono gli infermieri?
Lo scopo di questo articolo è quello di esaminare il corretto inquadramento dell’infermiere all’interno dello studio dentistico. Per questo facciamo un esame storico della normativa di riferimento.
Il primo provvedimento normativo a delineare le mansioni dell’infermiere professionale è stato il Regio Decreto del 2 maggio 1940, n. 1310.
In questo decreto vengono definite per la prima volta le mansioni proprie della categoria. In particolare all’Art. 1 venivano descritte le attribuzioni come segue:
“Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa organizzativa e disciplinare, nell’ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite:
- esecuzione delle norme e delle disposizioni che regolano l’andamento dei servizi di assistenza del reparto o della sezione affidata all’infermiera, con responsabilità, del proprio servizio e di quello delle persone poste alle dipendenze dell’infermiera;
- tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi;
- richieste per gli interventi d’urgenza dei sanitari;
- compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto;
- tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla firma dei sanitari;
- ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti;
- registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne;
- tenuta e compilazione del registri del reparto;
- mantenimento della disciplina degli infermi;
- controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell’illuminazione e dei riscaldamento delle infermerie e delle camere di degenza dei malati.”
Nell’Art. 2 dello stesso decreto il legislatore è entrato più nello specifico delle attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie all’infermiere professionale, tanto nel campo ospedaliero quanto nell’esercizio privato. Esse sono:
- assistenza completa dell’infermo, alle dirette dipendenze del medico;
- somministrazione dei medicinali ordinati;
- esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
- sorveglianza e somministrazione delle diete;
- raccolta, conservazione ed invio dei materiali per le ricerche cliniche destinate ai laboratori del reparto o ai laboratori centrali;
- annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza dell’infermiera – temperatura, polso, respiro, secreti ed escreti – ed annotazione nel libro di guardia delle osservazioni fatte di giorno e di notte;
- compilazione delle grafiche della temperatura, del polso, del respiro;
- primi ed elementari esami di laboratorio (reazione, peso specifico, ricerca qualitativa e quantitativa, dell’albumina, ricerca qualitativa dello zucchero nelle urine).
A parte venivano quindi descritte le attività che l’infermiere professionale può svolgere solo dietro ordinazione del medico:
- iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
- ipodermoclisi – sorveglianza di fleboclisi;
- rettoclisi;
- frizioni, pennellature, impacchi;
- coppette, vescicanti, sanguisugio;
- applicazioni elettriche più semplici;
- medicazioni comuni e bendaggi;
- clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
- lavande vaginali;
- cateterismo nella donna e in caso d’urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell’uomo, purché non siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del sanitario;
- sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico dietro richiesta e sotto la responsabilità del medico;
- lavanda gastrica, con l’autorizzazione e sotto la responsabilità del medico;
- intubazione d’urgenza;
- massaggi e ginnastica medica;
- tamponamento vaginale d’urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico;
- tamponamento nasale anteriore d’urgenza;
- applicazione di lacci emostativi d’urgenza;
- respirazione artificiale;
- bagni terapeutici e medicati;
- prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico. Prelevamento di tamponi orofaringei.
L’Art. 4 provvedeva infine a delimitare un perimetro di azione più ristretto per una sotto categoria di infermieri che vennero definiti infermieri generici per distinguerli dall’infermiere professionale che aveva invece maggiore autonomia e rango superiore.
E’ dunque interessante sottolineare il fatto che la qualifica di infermiere professionale risale addirittura ad un tempo precedente la nascita della repubblica, così come la distinzione tra professionale e generico.
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
Ci vollero ben 34 anni affinché il legislatore sentisse la necessità di ritornare sul tema per definire ulteriormente ed aggiornare le mansioni dell’infermiere professionale, introducendo anche ulteriori figure sanitarie, tra le quali spicca quella degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione.
Questo avviene con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.
Nell’Art. 1 si riprende con quelle che il legislatore chiama le attribuzioni organizzative ed amministrative dell’infermiere professionale:
Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti: a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione; b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio); c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti; d) compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio; e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente; f) registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto; g) controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto; h) sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni.
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti: 1) assistenza completa dell'infermo; 2) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico; 3) sorveglianza e somministrazione delle diete; 4) assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria; 5) rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria; 6) effettuazione degli esami di laboratorio più semplici; 7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche; 8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato; 9) opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari; 10) opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo; 11) interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico; 12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico: a) prelievo capillare e venoso del sangue; b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergo-diagnostici; c) ipodermoclisi; d) vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee; e) rettoclisi; f) frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica; g) applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari; h) medicazioni e bendaggi; i) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; l) lavande vaginali; m) cateterismo nella donna; n) cateterismo nell'uomo con cateteri molli; o) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico; p) lavanda gastrica; q) bagni terapeutici e medicati; r) prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi. Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p) debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. E' consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.
L'infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione o in terapia intensiva, oltre alle mansioni indicate per gli infermieri professionali, ha le seguenti attribuzioni assistenziali dirette o indirette dell'infermo, nell'ambito dell'ospedale: assistenza al medico specialista nelle varie attività di reparto (visite pre operatore, consulenze), di sala operatoria preso centri di rianimazione; raccolta, conservazione ed archiviazione delle schede di anestesia e delle cartelle di rianimazione; somministrazione della medicazione preanestetica prescritta dallo specialista; preparazione delle apparecchiature e del materiale necessario per l'anestesia generale; pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature e del materiale occorrente per l'anestesia; assistenza allo specialista nel corso dell'anestesia limitatamente alla sola sorveglianza ed al trattamento di supporto del paziente (richieste di sangue, sostituzioni di fleboclisi, approvvigionamento di sostanze farmacologiche varie, controllo del polso e della pressione, compilazione della scheda di anestesia); sorveglianza del polso, della pressione e del respiro nello immediato periodo post-operatorio, nella sala di risveglio, ed esecuzione di pratiche terapeutiche inerenti alla sua qualifica (iniezioni intramuscolari, rinnovo di fleboclisi, ossigenoterapia con maschera e tenda e su ordine e sotto controllo dello specialista); controllo, in reparto, della esecuzione di tutte le prescrizioni della cartella di anestesia; sorveglianza della regolarità del funzionamento degli apparecchi di respirazione automatica, di monitoraggio, di emodialisi, dei materassi ipotermici ecc., per richiedere al primo segno di anormale funzionamento l'immediato intervento medico; alimentazione attraverso il sondino.
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
Nonostante quanto sopra descritto si deve attendere fino al 1992 affinché la formazione dell’Infermiere professionale venga affidata ad un corso universitario vero e proprio.
Stiamo parlando del DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare è l’art. 6 del decreto a definire i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, gettando le basi per la costituzione dei successivi percorsi formativi di medici e infermieri.
Si legge in particolare quanto segue:
La formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (d), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (d).
Di nostro particolare interesse è l’introduzione del concetto di ordinamento didattico (evidenziato in grassetto nel testo) poichè vedremo che ritornerà in tutti gli interventi successivi del legislatore e sarà di particolare importanza ai fini della definizione dei mansionari degli infermieri professionali.
Vediamo dunque cosa dice anche la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, all’art. 9 lettera d. Afferma che uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, definiranno e aggiorneranno gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea e
“devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l’esercizio delle professioni o l’accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego”.
Questo passaggio lega finalmente il piano formativo didattico dell’infermiere professionale alla sua abilitazione professionale e quindi all’esercizio della professione con le mansioni specifiche riconosciute.
Per un dentista sarà rilevante verificare se nella formazione dell’infermiere professionale ci sono mansioni e competenze di interesse per lo studio dentistico, sia in area clinica che in area extraclinica (organizzazione e amministrazione).
Per fare questo ci basterà verificare cosa contiene l’ordinamento didattico del corso di laurea in scienze infermieristiche in vigore alla data di oggi.
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
Con la pubblicazione del DECRETO 14 settembre 1994, n. 739, il percorso dell’infermiere professionale (da ora solo infermiere) subisce una nuova accelerazione ed ulteriori riconoscimenti.
Nell’Art. 1, ancora una volta (se ce ne fosse stato bisogno) si torna sulla definizione del profilo e delle funzioni (non più “attribuzioni” come in passato).
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le eta' e l'educazione sanitaria. 3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Come evidente dal testo, ora gli infermieri sono professionisti veri e propri, superano un esame di abilitazione professionale e sono iscritti ad un Albo professionale. Non stupisce più quindi il concetto di autonomia ed indipendenza già espressi in passato dalla norma.
Sorprendono invece, piacevolmente, due nuove previsioni contenute ai commi 4 e 5 dell’o stesso Art. 1.
Nel comma 4 si rafforza un concetto già espresso debolmente in precedenza:
L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Bisogna infatti riconoscere che la valenza formativa della dimensione infermieristica aggiunge valore in un contesto complesso come lo studio dentistico, dove la formazione di personale di supporto (come potrebbero essere le Aso) è attività estrema complessa e dispendiosa per un dentista comune.
Nel comma 5 compare invece una estensione della figura dell’infermiere specialista che era già comparsa vent’anni prima. Qui non ci si limita più alla sola specializzazione in Anestesia, ma alla individuazione di ben precise aree di formazione specialistica “post-base”:
La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica.
Torneremo sul punto, ma è bene evidenziare che nel momento in cui il legislatore riconosce la necessità di individuare aree specialistiche di formazione non considera la sala operatoria come area critica meritevole di una formazione specifica. Come tutto questo venga considerato dalla categoria degli infermieri non saprei certo dirlo, ma la considerazione è interessante per gli effetti che produce nel nostro ambito di interesse: la poltrona odontoiatrica che è un’area chirurgica a tutti gli effetti.
E’ infine interessante notare come nell’Art. 2, pur parlando di abilitazione e di Albo professionale, il corso di formazione dell’Infermiere viene ancora definito Diploma Universitario e non Laurea:
Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Le menti deboli hanno pensieri deboli. Le menti deboli in cattiva fede producono affermazioni distorte che si smentiscono da sole.
La Legge 26 febbraio 1999, n. 42 fornisce spunti continui alle menti deboli in cattiva fede, ma non credo che il legislatore si fosse posto questo obiettivo. E’ probabilmente una casualità che si è verificata sia nella discussione sulla figura e sul ruolo dell’Odontoiatra, sia nella discussione attuale sull’Infermiere.
Ebbene, la mente debole sostiene che le attribuzioni originariamente assegnate all’Infermiere professionale sulla base del DPR 14 marzo 1974, n. 225 (da noi citato in apertura) siano state abrogate con l’uscita di questa Legge.
Essa infatti recita all’Art. 1, comma 2, come segue:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
La mente debole in cattiva fede legge la prima parte e la capisce, ma poi non legge la seconda, oppure la legge e non la capisce. Alla luce dei questa norma del 1999 dunque si stabilisce che il campo delle attività e delle responsabilità dell’infermiere viene definito proprio dall’ordinamento didattico del corso universitario che qualifica la formazione, oltreché dal codice deontologico. Il caso vuole che proprio l’Ordinamento didattico stabilisca che le attribuzioni che qualcuno vorrebbe cancellate vengano integralmente riprese dal DPR 14 marzo 1974, n. 225 appena abrogato.
Vediamo insieme di cosa si tratta.
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
Torniamo quindi all’Ordinamento didattico del Corso Universitario, già citato dalla normativa in fase di costante evoluzione.
Prendiamo come esempio il Regolamento Didattico dell’Università di Milano per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Il documento è molto interessante perchè descrive in modo sistematico obiettivi formativi, sbocchi occupazionali e ordinamento didattico (tra le molte altre cose).
In primo luogo è interessante notare come la locuzione Diploma Universitario venga sostituita con Laurea in Scienze Infermieristiche.
Con riferimento agli obiettivi formativi, il regolamento prevede quanto segue:
I laureati in Infermieristica sono professionisti sanitari, cui competono le attribuzioni previste dal Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 e della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e sono responsabili dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza ai malati e ai disabili di tutte le età sia in situazioni di acuzie che di cronicità, e l’educazione sanitaria. Essi svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.
Date queste ultime parole, sul fatto che l’infermiere possa dunque operare all’interno di uno studio dentistico non vi è alcun dubbio, così come non vi sono dubbi circa le mansioni che possono svolgere che sono le stesse richiamate negli elenchi di cui sopra.
Tale concetto viene ripreso ad abbundantiam anche nel passaggio successivo relativo agli sbocchi occupazionali:
Il titolo conseguito al termine del percorso di studio con il superamento della prova finale è abilitante alla professione di infermiere e consente al dottore in Infermieristica – previa
iscrizione all’Albo Professionale – di svolgere l’attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea o in altri Paesi in cui sia riconosciuta l’equipollenza del
titolo.
Quanto all’ordinamento didattico, esso è riportato nelle allegate tabelle II e III del regolamento stesso e ricomprende una moltitudine di aree formative teoriche e pratiche che sarebbe inutile ripetere pedissequamente in questo articolo, che vanno: dalle scienze di base (chimica, anatomia, ecc.) alla psicologia; dalla diagnostica per immagini alla farmacologia; dalla chirurgia generale alla prevenzione; dalla neurologia all’anestesiologia; dall’informatica alla medicina legale.
Pur mantenendo inalterate le attribuzioni già delineate in epoca fascista e che definiscono il raggio d’azione dell’infermiere anche negli 80 anni successivi, non si può fare a meno di notare che mano a mano l’infermiere acquisisce nuove dimensioni e dignità professionali.
Infatti da soggetto subordinato ed ausiliario rispetto al medico, l’infermiere guadagna progressivamente autonomia operativa ed indipendenza, fino al punto attuale in cui il suo ruolo è riconosciuto non solo nella sostanza ma anche nella forma del titolo.
Con il Decreto 22 ottobre 2004, n.270, infatti, avviene la definitiva consacrazione a Dottore dell’Infermiere. Il decreto si esprime nel modo seguente:
A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
L’interesse del dentista comune per l’Infermiere si acuisce quando si considera che il possesso del titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche è, a tutt’oggi, sufficiente per attribuire all’Infermiere anche il ruolo di strumentista di sala operatoria. Come già accennato in precedenza, infatti, il legislatore non ha mai ritenuto che l’infermiere strumentista di sala operatoria (comunemente detto anche ferrista), meritasse una specializzazione post-lauream.
Il conseguimento di un Master post lauream (o di corsi di specializzazione) è infatti opzionale e, quindi, non obbligatorio.
In considerazione delle continue querelle con altre figure professionali (tipicamente l’ASO vede nell’infermiere una potenziale minaccia alla propria sopravvivenza) sarà bene considerare che le competenze di un infermiere all’interno del blocco operatorio vanno ben oltre la complessità della chirurgia odontoiatrica comune. Parliamo di chirurgia generale ma anche di chirurgia super specialistica come la neurochirurgia o la cardiochirurgia, la chirurgia pediatrica o quella d’urgenza, i cui profili di rischio e di responsabilità esorbitano gli orizzonti abituali di uno studio dentistico.
Inoltre tutta la chirurgia odontoiatrica e maxillo facciale comunemente eseguita negli ambienti pubblici, privati convenzionati o privati puri viene eseguita con assistenza operatoria da parte di infermieri strumentisti e non certo di Aso, il cui perimetro di azione è limitato agli studi odontoiatrici.
Possiamo descrivere ruoli e funzioni dell’infermiere strumentista con il passaggio seguente, preso dal sito Nurse24:
L’infermiere strumentista è il professionista sanitario responsabile della preparazione, della corretta gestione e della verifica iniziale e finale di tutti i dispositivi e materiali utili ad un intervento chirurgico in sala operatoria.
È il garante e il supervisore della sterilità del campo operatorio e dei presidi ed ha un fondamentale ruolo di coordinamento nella fase intraoperatoria nei confronti di tutti i membri dell’équipe chirurgica, assicurando la valida applicazione del dress code e dei corretti movimenti fisici all’interno della sala.
Lo strumentista partecipa attivamente all’operazione chirurgica collaborando con i chirurghi e gestendo, con tempestività e sicurezza, i materiali e gli strumenti richiesti, nel rispetto delle linee guida, delle istruzioni operative e dei protocolli aziendali e nazionali. A tal proposito deve essere costante la formazione sulle nuove tecnologie, sulle normative in vigore e sui giusti metodi di applicazione.
Il ruolo professionale impone l’adozione e la messa in atto di competenze relazionali e comunicative essenziali al fine di ridurre i livelli di stress ed aumentare la produttività.
In accordo con il Codice Deontologico della professione infermieristica, valuta e previene i possibili rischi per il paziente e per gli operatori al fine di salvaguardare la sicurezza e l’efficacia dell’intervento chirurgico ed ha, non da ultimo, il compito di istruire e formare il personale meno esperto, il personale di supporto e gli studenti.
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
All’interno di uno studio dentistico, a seconda delle sue dimensioni e della sua complessità organizzativa, possono coesistere figure professionali (e non professionali) molto diverse tra loro.
Ne citiamo alcune in ordine sparso, sperando di non fare torto a nessuno: Odontoiatri, Tecnici di radiologia medica (TSRM), Infermieri, Assistenti di studio odontoiatrico, Logopedisti, Igienisti dentali, Terapisti della riabilitazione, Medici e odontoiatri specialisti in Ortodonzia o Chirurgia orale, Odontotecnici.
Ogni studio ha le proprie esigenze in termini di competenze ruoli e funzioni a seconda dell’offerta di prestazioni che offre, del livello autorizzativo conseguito e delle modalità organizzative dei servizi.
Quello che veramente conta è che all’interno dello studio:
In questo contesto bisogna riconoscere che in parallelo con l’emancipazione, formale e sostanziale, della figura dell’Infermiere professionale nella sanità in generale, si è finalmente riconosciuto il ruolo e la funzione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, troppo a lungo tenuto ai margini della scena clinica ed organizzativa.
Tuttavia non bisogna cedere alla tentazione di portare in conflitto le figure dell’Infermiere e dell’ASO all’interno dello studio dentistico, quasi che il riconoscimento dell’uno debba implicare necessariamente l’esclusione dell’altro o viceversa.
Comparando banalmente il percorso formativo di queste due figure e gli sbocchi occupazionali che vengono loro riservati dalla normativa vigente, appare chiaro che la loro convivenza non solo è legittima ma anche auspicabile all’interno di uno studio dentistico performante e moderno.
E’ innegabile che vi siano alcune aree di sovrapposizione di competenze, di interessi e di attività tra le due figure, ma è altrettanto innegabile che ogni studio dentistico opterà per la figura che ritiene più adatta al proprio assetto organizzativo, giuridico e clinico. Non dobbiamo in alcun modo permettere che, nella lotta per l’accaparramento di un posto di lavoro, qualcuno tenti di delegittimare l’altro o discriminarlo con argomentazioni equivoche o francamente false:
Il valore dell’Infermiere nello studio dentistico può esprimersi sia in area clinica che in quella extraclinica. La nostra opinione è che la seconda sia prevalente rispetto alla prima per gli interessi del dentista titolare di studio o della Srl Odontoiatrica.
In area extraclinica l’infermiere ha competenze specifiche riguardo a:
In area clinica odontoiatrica l’infermiere ha competenze specifiche rispetto a:
Per lo svolgimento di queste attività l’infermiere ha conseguito un titolo di Laurea che gli conferiscono competenze uniche, in alcuni casi anche superiori a quelle dello stesso Odontoiatra:
In estrema sintesi l’infermiere può occupare una qualsiasi delle aree di attività dello studio e svolgerne i relativi processi con l’autorevolezza e la competenza unica di chi si è laureato per questo scopo (accettazione, amministrazione, segreteria, primo soccorso ed emergenza, assistenza operatoria, formazione e coordinamento, relazione con i pazienti, manutenzione e sicurezza, ecc …).
Tratteremo questo tema al prossimo Corso di Management per lo Studio Dentistico. Se ti interessa, iscriviti qui
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it