Gli studi dentistici che hanno beneficiato o che beneficeranno del credito d’imposta 4.0 sui beni strumentali sono chiamati a corredare tali beni da un documento che ne comprovi i requisiti tecnologici previsti dalla norma. Ci sono due punti su cui è bene fare chiarezza: il primo riguarda la natura dei documenti (autocertificazione o perizia asseverata?); il secondo riguarda la data che deve avere tale documento.
Il tema della autocertificazione interessa tutti gli studi dentistici configurati in forma di Srl Odontoiatrica (o di impresa in generale) che hanno potuto godere negli ultimi anni dei benefici fiscali legati all’iperammortamento prima ed al credito d’imposta 4.0 a partire dal 2020.
A prescindere da tutte le condizioni che danno luogo al beneficio, ce n’è una in particolare che richiede qualche attenzione in più delle altre e riguarda l’autocertificazione dei requisiti previsti dalla norma.
In questo senso è opportuno richiamare l’Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nota anche come Legge di Bilancio 2021, cui abbiamo dedicato già molto spazio.
La legge prevede che i beni strumentali di valore unitario superiore ai 300.000 € siano accompagnati obbligatoriamente da una certificazione in forma di perizia asseverata rilasciata da un perito industriale o ingegnere che attesti la conformità del bene ai requisiti tecnici.
Per i beni strumentali di valore inferiore ai 300.000 € invece è sufficiente l’autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’impresa. Non c’è accordo universale sul momento in cui tale autocertificazione debba essere compilata. Nel silenzio della norma sembrerebbe dunque che essa possa essere allegata al bilancio entro la data della sua approvazione (quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale si fa valere il beneficio fiscale).
La lettura di alcune risposte dell’Ade a specifico interpello, al contrario, inducono ad una maggiore prudenza, suggerendo di predisporre l’autocertificazione con data certa anteriore alla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 31 dicembre dell’anno nel quale avviene l’investimento).
Per coloro che possono/vogliono avvalersi dell’autocertificazione o meglio della Dichiarazione-sostitutiva-credito-imposta-40 ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è possibile utilizzare il modello allegato.
Giova ricordare che il Credito d’Imposta, seppur in misura inferiore, vale anche per i beni strumentali che NON hanno i requisiti tecnologici 4.0. In questo caso non è richiesta nè l’autocertificazione nè la perizia asseverata. Lo stesso dicasi per quella particolare categoria che possiamo definire beni strumentali minori il cui importo è così basso da non entrare neppure nel meccanismo degli ammortamenti (valore inferiore ai 516 €), pur non dimenticando che tali beni di valore basso potrebbero tranquillamente essere riconosciuti come tecnologici e 4.0, riportandoli così all’obbligo della autocertificazione.
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