Attenzione a tenere conto delle deduzioni
Non si finisce mai di imparare: e quindi mi tocca spezzare una lancia a favore di alcuni commercialisti che mi avevano segnalato tale obbligo, che inizialmente avevo considerato inesistente.
E invece avevano pienamente ragione loro.
Basta leggere con attenzione la Circolare 9/E 2021 dell’Ade, la quale specifica che nel cumulo tra i due crediti di imposta, che considera assolutamente possibile e lecito, si deve tenere conto “…anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito di imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap disposta dal penultimo periodo del comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP.
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio di imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora invece il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo tale che, sommato a tutti gli altri incentivi pubblici ( fiscali e non ) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali , non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti”.
In altre parole, l’Ade ci sta dicendo che nel calcolo del cumulo dei crediti di imposta ( attualmente pari al 50% + 45% = 95% ) si deve tenere conto, al fine di non superare il limite di applicabilità di tale cumulo al 100% della somma investita, del vantaggio fiscale già acquisito con la deduzione dello stesso costo dall’IRES e dall’IRAP.
Nel nostro ambito, si deve tenere presente che essendo nella gran parte dei casi l’iva sugli acquisti indetraibile ( e quindi deducibile ), il relativo onere andrebbe aggiunto al costo del bene ai fini del calcolo della deduzione e dell’ effetto di tale deduzione in termini di minori imposte pagate ai fini IRES e IRAP. Il che non cambia molto ai fini del discorso che stiamo portando avanti, perché comporta comunque un superamento del 100% del valore del bene in tutti i casi.
Tutto questo per dire che in ultima analisi l’effetto del beneficio fiscale legato alle detrazioni è comunque più basso del 95%, il che nulla toglie al fatto che il bene è comunque beneficiato di un beneficio fiscale totale almeno pari al costo globale del bene.
Nulla cambia, in altri termini, nella formulazione del discorso che abbiamo sempre portato avanti in questo gruppo è cioè che per chi risiede nelle regione del sud e che può beneficiare del cumulo tra 4.0 e bonus sud i relativi beni ammessi si acquisiscono praticamente gratis.