
RLS e preposto possono essere la stessa persona? Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa, ma la coincidenza dei due ruoli richiede un’attenta valutazione dell’organizzazione aziendale. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021, il datore di lavoro deve individuare uno o più preposti quando non può vigilare personalmente e in modo continuativo sull’intera attività, come accade nelle cliniche articolate su più ambienti o turni oppure quando il titolare lavora anche presso altri studi.
L’articolo esamina le diverse funzioni di RLS e preposto, la posizione della giurisprudenza, i crediti formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2025 e le disposizioni dei CCNL Confprofessioni, Confcommercio e FISAPI–CONFSAL–ANTAMOP–SIASO. La conclusione è che il cumulo può essere giuridicamente sostenibile, ma non deve diventare una scorciatoia organizzativa: servono elezione libera dell’RLS, individuazione distinta del preposto, formazione adeguata, poteri effettivi e una concreta autonomia nell’esercizio delle due funzioni.

Quando RLS e preposto coincidono, la stessa persona deve conciliare la rappresentanza dei lavoratori con la vigilanza operativa sulla sicurezza.
Nelle strutture odontoiatriche di piccole dimensioni una stessa persona finisce spesso per ricoprire più incarichi. Non si tratta necessariamente di cattiva organizzazione. In uno studio dentistico con pochi dipendenti, infatti, le persone dotate dell’esperienza, dell’autorevolezza e della conoscenza dei processi necessarie per esercitare una funzione di controllo sono inevitabilmente poche. Separare ogni ruolo può quindi risultare difficile, mentre concentrare troppi compiti sulla stessa figura rischia di produrre un organigramma formalmente ordinato ma sostanzialmente contraddittorio.
È in questo contesto che nasce una domanda ormai ricorrente: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere anche preposto?
La risposta, anticipata nella sua forma più sintetica, è positiva ma richiede molte cautele.
Il D.Lgsvo 81/08 non stabilisce un’incompatibilità generale tra RLS e preposto; neppure i tre contratti collettivi che devono essere presi in considerazione nel settore odontoiatrico, cioè il CCNL Studi e attività professionali Confprofessioni, il CCNL Terziario, distribuzione e servizi ConfCommercio e il CCNL Studi professionali Fisapi- Confsal, sottoscritto anche da ANTAMOP e SIASO, introducono un divieto di cumulo. Anche nella giurisprudenza esaminata non emerge una sentenza della Cassazione che dichiari in astratto incompatibili i due incarichi.
Tutto questo, però, non rende la sovrapposizione automaticamente opportuna. La questione non può essere risolta limitandosi a cercare una norma che dica “sì” oppure “no”, perché RLS e preposto occupano posizioni molto diverse all’interno del sistema di prevenzione.
La coincidenza può essere giuridicamente sostenibile e, nello stesso tempo, organizzativamente fragile.
Per capirne la ragione occorre distinguere i ruoli, esaminare le regole sulla loro individuazione, leggere correttamente i crediti formativi introdotti dal nuovo Accordo Stato-Regioni e considerare la più recente disciplina dell’aggiornamento RLS nelle imprese con meno di 15 lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, normalmente indicato con l’acronimo RLS, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. La sua funzione non nasce da un’investitura del datore di lavoro, ma dalla rappresentanza dei lavoratori. L’RLS accede ai luoghi nei quali si svolgono le lavorazioni, è consultato sulla valutazione dei rischi e sull’individuazione delle misure preventive, riceve informazioni e documentazione, formula osservazioni e proposte, partecipa alla riunione periodica quando prevista e può rivolgersi alle autorità competenti qualora ritenga inadeguate le misure adottate.
Il preposto, invece, appartiene alla linea organizzativa aziendale. È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che le sono attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. La sua definizione era già contenuta nel D.Lgs. 81/2008, ma il ruolo è stato profondamente rafforzato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, convertendo il D.L. n. 146/2021, ha modificato gli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 81/08.
In particolare, è stato introdotto nell’articolo 18, comma 1, il nuovo obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare il preposto o i preposti necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza, mentre l’articolo 19 ha attribuito loro più incisivi poteri e doveri di intervento, compresa, quando necessaria, l’interruzione dell’attività non conforme o pericolosa. Testo vigente del D.Lgs. 81/2008 – Normattiva
La differenza è quindi sostanziale. L’RLS rappresenta i lavoratori e deve poter valutare criticamente il funzionamento del sistema di prevenzione; il preposto è parte di quel sistema e deve contribuire a far applicare le decisioni organizzative del datore di lavoro. L’RLS esercita attribuzioni di consultazione, proposta e controllo; il preposto è titolare di specifici obblighi di vigilanza e intervento.
Questa diversità funzionale spiega perché la coincidenza possa generare tensioni, soprattutto quando la stessa persona dovrebbe contestare, come RLS, una carenza che dipende anche dalla vigilanza che essa stessa avrebbe dovuto esercitare come preposto. Tuttavia, un potenziale conflitto di funzioni non equivale ancora a un’incompatibilità stabilita dalla legge.
Prima ancora di domandarsi se il preposto possa essere anche RLS, occorre chiarire un punto che nelle strutture odontoiatriche viene ancora troppo spesso sottovalutato: il preposto non è una figura facoltativa, da nominare soltanto quando il datore di lavoro ritenga comodo inserirla nell’organigramma.
La svolta è stata prodotta dall’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. La riforma ha introdotto nell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 la lettera b-bis), imponendo al datore di lavoro e al dirigente di «individuare il preposto o i preposti» per lo svolgimento delle attività di vigilanza disciplinate dall’articolo 19. Contestualmente sono stati rafforzati i poteri e gli obblighi del preposto, che deve intervenire sui comportamenti non conformi, interrompere l’attività del lavoratore quando le indicazioni di sicurezza non vengano rispettate e, in presenza di carenze di mezzi, attrezzature o altre condizioni di pericolo, sospendere temporaneamente l’attività quando necessario e segnalare tempestivamente la non conformità. La violazione dell’obbligo di individuazione è inoltre espressamente sanzionata dall’articolo 55. Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e testo coordinato del D.L. 146/2021, D.Lgs. 81/2008 vigente – Normattiva
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha eliminato quasi ogni spazio per le letture riduttive. Con l’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 ha affermato che dal complesso delle disposizioni emerge la volontà legislativa di rafforzare il preposto quale figura di garanzia e che sussiste sempre l’obbligo della sua individuazione. La possibile coincidenza con il datore di lavoro viene ammessa soltanto come extrema ratio, dopo avere analizzato l’assetto aziendale, in una realtà di modesta complessità organizzativa nella quale il datore sovrintenda direttamente all’attività ed eserciti concretamente i relativi poteri gerarchici e funzionali. Nel caso limite dell’impresa con un solo lavoratore, non potendo quest’ultimo essere preposto di sé stesso, le funzioni devono essere svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Occorre essere precisi: l’espressione «quando il datore di lavoro non può vigilare direttamente sull’intero ambiente di lavoro» non compare letteralmente nell’articolo 18. È però la conseguenza organizzativa inevitabile della norma e dell’interpretazione ministeriale. Se la coincidenza datore di lavoro–preposto è eccezionale e presuppone una sovrintendenza diretta ed effettiva, ogni volta che tale vigilanza non possa essere realmente continua, completa e tempestiva diventa necessario individuare una persona diversa, o più persone, che presidino le attività per conto dell’organizzazione.
In una clinica odontoiatrica questa impossibilità non dipende soltanto dal numero dei dipendenti. Può derivare dalla presenza contemporanea di più riuniti e più équipe, dalla separazione tra area clinica, sterilizzazione, segreteria e locali tecnici, da turni differenti, da più piani o più sedi, dall’assenza anche temporanea del titolare oppure, molto più semplicemente, dal fatto che il datore di lavoro stia eseguendo una prestazione sanitaria e non possa nello stesso momento controllare ciò che accade nel resto della struttura. Immaginare che un odontoiatra impegnato in chirurgia possa esercitare una vigilanza costante sulle procedure di sterilizzazione, sui comportamenti delle altre assistenti, sulla gestione dei rifiuti, sui dispositivi di protezione e sulle attività della segreteria non significa valorizzare la responsabilità datoriale: significa attribuirgli un’ubiquità che il diritto, fortunatamente, non presume.
Esiste poi un caso molto frequente, che rende la questione ancora meno discutibile. Il titolare dello studio, oppure l’amministratore della società che riveste la funzione di datore di lavoro, può svolgere attività professionale come collaboratore presso altre strutture e assentarsi dal proprio luogo di lavoro per uno o più giorni alla settimana, mentre dipendenti e collaboratori continuano regolarmente a operare. In quelle giornate la vigilanza diretta del datore di lavoro non è semplicemente difficile: è materialmente impossibile. La possibilità di essere raggiunto telefonicamente, di ricevere messaggi o di impartire indicazioni a distanza non equivale alla presenza organizzativa richiesta a chi deve osservare i comportamenti, correggere immediatamente una condotta non conforme e, se necessario, interrompere l’attività. In una situazione simile l’individuazione di almeno un preposto presente durante l’attività lavorativa non costituisce una sofisticazione burocratica, ma il presidio minimo necessario per evitare che la struttura continui a lavorare senza alcun soggetto in grado di esercitare sul posto i poteri dell’articolo 19.
La presenza del preposto, naturalmente, non libera il datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli attribuisce e non trasferisce su un dipendente gli obblighi datoriali, a cominciare dalla valutazione dei rischi e dall’organizzazione complessiva della prevenzione. Risolve un problema diverso: garantisce che, anche quando il titolare opera altrove, vi sia nella struttura una persona competente, formata e dotata di effettivi poteri di vigilanza e intervento. Proprio per questo l’atto di individuazione deve coprire realmente i giorni, i turni e le aree nei quali il datore di lavoro è assente; una nomina che lasci scoperte intere fasce operative sarebbe soltanto un documento ben archiviato e una vigilanza ancora inesistente.
L’obbligo deve quindi essere tradotto in una mappatura reale delle aree e dei tempi di lavoro. Una piccola struttura molto semplice può avere un solo preposto; una clinica con attività simultanee, turni o sedi diverse può averne bisogno di più di uno, ciascuno con un ambito di vigilanza comprensibile e concretamente esercitabile. Il numero non deriva da una formula matematica, ma dall’esigenza di evitare zone, lavorazioni o fasce orarie nelle quali nessuno sia effettivamente in grado di intervenire.
Va infine distinta l’individuazione formale dal fenomeno del preposto di fatto. L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 estende le posizioni di garanzia anche a chi eserciti in concreto i poteri tipici del ruolo pur senza una regolare investitura. La coordinatrice che distribuisce i compiti, controlla l’esecuzione delle procedure e interviene sui comportamenti degli altri lavoratori può quindi essere chiamata a rispondere come preposto di fatto. Questo non elimina l’obbligo del datore di individuare formalmente il preposto previsto dall’articolo 18: dimostra, piuttosto, quanto sia poco prudente lasciare nell’ambiguità una funzione che l’organizzazione quotidiana ha già creato.
Il punto di partenza è l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. La disposizione stabilisce espressamente che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione, cioè con i ruoli di RSPP e ASPP.
La norma non menziona il preposto.
Il dato non deve essere forzato. Non è corretto sostenere che il silenzio del legislatore dimostri, da solo e in ogni situazione, la piena compatibilità sostanziale dei due incarichi. È però altrettanto scorretto introdurre per via interpretativa un divieto che il legislatore non ha previsto, soprattutto considerando che, quando ha voluto stabilire un’incompatibilità, lo ha fatto in modo espresso.
La distinzione trova un ulteriore elemento di conferma nella Nota congiunta dell’Ispettorato nazionale del lavoro e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 15 luglio 2025. Il documento, predisposto per contrastare l’attribuzione meramente formale o indebita dell’incarico di preposto, precisa che l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis, non indica specifici requisiti o incompatibilità. La scelta deve invece essere verificata sulla base della definizione di preposto, degli obblighi stabiliti dall’articolo 19, della formazione richiesta, delle capacità e delle condizioni della persona e della possibilità concreta di esercitare i relativi poteri. La nota non affronta direttamente il rapporto RLS-preposto, ma conferma che non esiste una categoria generale di incompatibilità implicite riferite alla figura del preposto.
La conclusione giuridica più equilibrata è dunque questa: RLS e preposto possono essere la stessa persona perché nessuna disposizione vieta espressamente il cumulo, ma la legittimità formale non esonera il datore di lavoro dal verificare la coerenza organizzativa della scelta.
La possibile coincidenza non deve far perdere di vista una differenza decisiva nelle procedure di nomina.
Il preposto è individuato dal datore di lavoro o dal dirigente. L’atto deve corrispondere a una funzione reale, perché la semplice sottoscrizione di un modulo non attribuisce capacità di vigilanza, autorevolezza e poteri di intervento a chi, nell’organizzazione quotidiana, non li possiede. Allo stesso modo, l’assenza di una nomina scritta non impedisce che una persona possa essere considerata preposto di fatto quando eserciti concretamente quei poteri, con le conseguenti responsabilità.
L’RLS, al contrario, è eletto o designato dai lavoratori secondo le regole legali e contrattuali. Il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento della procedura, ricevere e conservare la relativa documentazione e adempiere agli obblighi conseguenti, ma non può orientare l’elezione per ottenere un risultato organizzativamente conveniente.
Una coincidenza costruita artificialmente, facendo eleggere come RLS la persona che la direzione ha già deciso di utilizzare come preposto, sarebbe fragile prima ancora di discutere di incompatibilità. Il problema sarebbe l’autenticità della rappresentanza. Se invece i lavoratori eleggono liberamente una persona che possiede anche esperienza e autorevolezza sufficienti per essere individuata come preposto, il cumulo deve essere valutato in concreto e formalizzato attraverso due procedimenti distinti.
L’analisi contrattuale non modifica la conclusione raggiunta sul piano legislativo, ma deve essere completa. Non è sufficiente limitarsi ai CCNL Confprofessioni e Confcommercio, perché nel settore esiste anche il CCNL Studi professionali FISAPI–CONFSAL, codice CNEL H448, del quale ANTAMOP è parte datoriale firmataria per il comparto medico-odontoiatrico e SIASO è parte sindacale dei lavoratori. Nessuno dei tre testi stabilisce un’incompatibilità espressa tra RLS e preposto.
Il CCNL Confprofessioni disciplina la rappresentanza per la sicurezza nell’Allegato E. La procedura prevede l’elezione diretta da parte dei lavoratori; il verbale deve essere consegnato al datore di lavoro e, ove costituito, trasmesso all’organismo paritetico territoriale. La rappresentanza dura in carica almeno cinque anni ed è rieleggibile. Il contratto ribadisce inoltre che l’RLS non può subire pregiudizio per l’attività svolta e richiama le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Sul piano formativo, l’Allegato E prevede almeno 32 ore iniziali, delle quali 12 dedicate ai rischi specifici presenti nel settore. Indica inoltre 4 ore annue di aggiornamento per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per quelli che ne occupano più di 50. I corsi devono essere organizzati in collaborazione con l’organismo paritetico territoriale e, in mancanza, con quello nazionale; il contratto ammette anche la modalità e-learning, oltre alla presenza e alla videoconferenza sincrona. La formazione deve svolgersi senza oneri economici per l’RLS e mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli destinati all’esercizio ordinario della funzione.
Il CCNL Confcommercio contiene nell’Allegato 9 l’Accordo interconfederale sulla sicurezza del 18 novembre 1996. Si tratta di una disciplina molto articolata per quanto riguarda elezione, rappresentanza territoriale, permessi, consultazione e formazione iniziale, ma costruita in origine sul D.Lgs. 626/1994. Le sue clausole devono quindi essere lette alla luce del successivo D.Lgs. 81/2008 e delle modifiche normative intervenute nel tempo. Il contratto attualmente in vigore non introduce comunque alcun divieto di cumulo tra RLS e preposto.
Per le aziende fino a 15 dipendenti l’accordo Confcommercio prevede l’elezione diretta dell’RLS tra i lavoratori e stabilisce una durata triennale dell’incarico. La formazione iniziale è pari a 32 ore e comprende conoscenze generali su diritti e obblighi, rischi e misure preventive, valutazione del rischio e tecniche di comunicazione. I corsi sono organizzati dall’organismo paritetico provinciale o in collaborazione con esso.
Il CCNL Confcommercio quantifica inoltre i permessi retribuiti destinati allo svolgimento dell’incarico:
| Dimensione dell’azienda | Permessi retribuiti RLS |
|---|---|
| Fino a 5 dipendenti | 12 ore annue |
| Da 6 a 10 dipendenti | 16 ore annue |
| Da 11 a 15 dipendenti | 24 ore annue |
| Da 16 a 30 dipendenti | 30 ore annue |
| Oltre 30 dipendenti | 40 ore annue |
Questi permessi sono destinati all’esercizio delle attribuzioni dell’RLS: sopralluoghi, consultazioni, accesso alle informazioni, verifiche, osservazioni e segnalazioni. Non sono ore di formazione e non possono essere utilizzati per ricavare indirettamente una durata dell’aggiornamento periodico. Confondere i due piani significherebbe trasformare un diritto funzionale allo svolgimento dell’incarico in un requisito formativo che il contratto non ha disciplinato.
Il terzo riferimento, particolarmente importante proprio per le strutture odontoiatriche, è il CCNL Studi professionali Fisapi-Confsal. La denominazione abbreviata FISAPI–CONFSAL non deve far scomparire le organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto. Nel testo contrattuale del 1° dicembre 2020 ANTAMOP compare espressamente tra le parti datoriali e SIASO tra le organizzazioni dei lavoratori, con l’assistenza della CONFSAL; il campo di applicazione comprende in modo espresso il comparto medico-sanitario e odontoiatrico. Non è dunque un contratto estraneo al settore che viene occasionalmente adattato agli studi dentistici, ma un sistema contrattuale al quale hanno partecipato direttamente le rappresentanze del comparto e lo stesso dicasi per il CCNL Confprofessioni che vede tra i suoi firmatari Andi.
Il contratto affida un ruolo specifico alla bilateralità. L’articolo 144 prevede la costituzione, all’interno dell’EBILP nazionale e regionale, degli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro; l’articolo 145 include la sicurezza tra le materie demandabili alla contrattazione decentrata e richiama gli organismi paritetici territoriali previsti dal D.Lgs. 81/2008. Questa architettura è coerente con la presenza, nel medesimo sistema, di ANTAMOP sul versante datoriale e di SIASO e FISALP–CONFSAL sul versante dei lavoratori: la bilateralità diventa il luogo nel quale interessi diversi collaborano senza confondere i rispettivi ruoli.
Sul problema specifico affrontato in questo articolo, tuttavia, occorre registrare ciò che il contratto dice e anche ciò che non dice. Il testo non introduce un divieto di cumulo tra RLS e preposto e non contiene una disciplina analitica dell’elezione, dei permessi e dell’aggiornamento dell’RLS paragonabile agli allegati dei contratti Confprofessioni e Confcommercio. Inoltre, essendo anteriore alla riforma del preposto del 2021, all’Accordo Stato-Regioni del 2025 e alla modifica dell’articolo 37 intervenuta alla fine del 2025, deve essere necessariamente integrato con la normativa sopravvenuta. Questo significa che la sua applicazione non riduce l’obbligo di individuare uno o più preposti, non modifica i poteri stabiliti dall’articolo 19 e non crea un’incompatibilità RLS-preposto che il legislatore non ha previsto.
Sul rapporto tra RLS e preposto le sentenze devono essere utilizzate con particolare prudenza. Nelle fonti giurisprudenziali esaminate non emerge una pronuncia della Cassazione che enunci, come principio generale, l’incompatibilità dei due incarichi. Esistono però decisioni molto utili per comprendere i confini dei ruoli e i rischi che derivano dalla loro sovrapposizione.
La sentenza più vicina al problema è la Cassazione penale, Sezione IV, 16 marzo 2015, n. 11135. Il procedimento riguardava un soggetto che era contemporaneamente RLS, responsabile del cantiere e capocantiere. Quest’ultima posizione, per i poteri di vigilanza concretamente esercitati, era sostanzialmente riconducibile alla figura del preposto.
La Corte confermò la responsabilità dell’imputato perché, essendo quotidianamente presente nel cantiere e a stretto contatto con gli operai, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e sulla regolarità delle protezioni. La responsabilità non derivava dalla sola qualifica di RLS, ma dai poteri e dagli obblighi assunti come capocantiere. La sentenza non proclama espressamente la compatibilità dei due ruoli; è tuttavia significativo che abbia esaminato una situazione di cumulo concreto senza dichiarare nullo o illegittimo il conferimento degli incarichi, ricostruendo invece la responsabilità sulla base della funzione effettivamente esercitata.
La Cassazione penale, Sezione IV, 19 ottobre 2017, n. n. 48286 chiarisce invece che all’RLS non possono essere trasferiti gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, formazione e adozione delle misure preventive. L’RLS svolge essenzialmente una funzione di consultazione e controllo; attribuirgli gli obblighi organizzativi del datore di lavoro produrrebbe una commistione tra funzioni inconciliabili, perché il soggetto chiamato a controllare l’adempimento finirebbe per essere responsabile dell’adempimento stesso.
La decisione non riguarda direttamente la cumulabilità con il ruolo di preposto e non introduce un divieto che la legge non prevede. Offre però un criterio importante: il cumulo non può essere utilizzato per scaricare sull’RLS responsabilità datoriali o per neutralizzare la sua funzione critica.
Un precedente spesso richiamato nel dibattito è la Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 settembre 2006, n. 19965, che ha affermato l’incompatibilità tra RLS e RSPP. In quel caso la coincidenza avrebbe eliminato il controllo esercitato dalla rappresentanza dei lavoratori sul servizio di prevenzione scelto dal datore di lavoro. Quella logica è stata successivamente recepita nell’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. La sentenza spiega molto bene la ratio del conflitto, ma non può essere estesa automaticamente al preposto: il legislatore ha vietato espressamente il cumulo con RSPP e ASPP, non quello con il preposto.
La Cassazione penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha poi esaminato una situazione nella quale l’RLS era anche componente del consiglio di amministrazione e partecipava concretamente alla gestione aziendale. Si tratta di una pronuncia discussa, che non deve essere sintetizzata come se avesse trasformato ogni RLS in un titolare automatico di una posizione di garanzia. La duplice collocazione dell’imputato era decisiva nella ricostruzione del caso. Il precedente dimostra però quanto la sovrapposizione diventi più critica quando l’RLS è inserito anche nel vertice decisionale e rischia di dover controllare scelte alle quali egli stesso ha partecipato.
Infine, la Cassazione civile, Sezione lavoro, 5 settembre 2024, n. 23850 ha valorizzato l’autonomia rappresentativa dell’RLS, riconducendo la sua attività a una funzione assimilabile a quella sindacale e riconoscendo un diritto di critica anche aspra, purché esercitata nei limiti della correttezza formale. La decisione non riguarda il preposto, ma ricorda che l’RLS deve essere nelle condizioni di contestare l’organizzazione aziendale senza essere sostanzialmente neutralizzato dalla propria collocazione gerarchica.
La ricerca specifica su PuntoSicuro, noto portale dedicato alla Sicurezza sul Lavoro, restituisce anche una discussione dedicata esattamente alla possibilità che la stessa persona sia RLS e preposto. Le opinioni pubblicate propendono per la compatibilità, ma si tratta di un forum: può essere utile per comprendere il dibattito operativo, non può essere presentato come giurisprudenza o come posizione istituzionale della testata.
Il quadro giurisprudenziale porta dunque a una conclusione precisa. Non esiste, nelle pronunce esaminate, un principio generale di incompatibilità tra RLS e preposto. Esistono invece indicazioni molto forti sul fatto che la responsabilità segue i poteri realmente esercitati e che l’RLS non può essere trasformato in un sostituto del datore di lavoro, né collocato in una posizione tale da svuotarne l’autonomia.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha modificato profondamente il quadro della formazione del preposto. Il corso iniziale ha una durata minima di 12 ore e può essere frequentato soltanto dopo la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. L’aggiornamento deve essere svolto ogni due anni e ogni volta che l’evoluzione o l’insorgenza di nuovi rischi lo renda necessario, per una durata minima di 6 ore. Il corso iniziale per preposti può essere erogato in presenza o in videoconferenza sincrona, mentre non è consentito l’e-learning asincrono.
L’aspetto più interessante per chi ricopre entrambi i ruoli si trova nell’Allegato III, dedicato ai crediti formativi. La tabella riconosce alla formazione RLS un credito totale verso la formazione da preposto. In termini concreti, chi ha completato validamente il corso RLS non deve ripetere le 12 ore del corso iniziale da preposto.
Il credito non produce però una nomina automatica. La persona deve essere individuata separatamente come preposto e deve essere realmente in grado di sovrintendere al lavoro, impartire indicazioni, intervenire sui comportamenti non conformi, interrompere l’attività quando necessario e segnalare le situazioni di pericolo. La formazione evita una duplicazione didattica; non crea i poteri organizzativi che la funzione richiede.
Occorre inoltre leggere con precisione l’intera tabella dei crediti. La formazione RLS attribuisce un credito totale anche per la formazione generale del lavoratore, ma non per la formazione specifica. In una clinica odontoiatrica l’RLS che venga individuato come preposto non deve quindi ripetere né la formazione generale né il corso da preposto, ma deve avere completato la formazione specifica coerente con il rischio effettivo dell’attività.
Anche per l’aggiornamento l’Allegato III riconosce un credito totale dalla formazione RLS verso quella del preposto. Il principio è chiaro, ma la sua applicazione richiede che l’aggiornamento RLS sia valido secondo la disciplina applicabile e correttamente documentato. Questo dettaglio diventa particolarmente delicato nelle imprese con meno di 15 lavoratori, perché la legge ha introdotto l’obbligo di aggiornamento ma molti contratti collettivi non ne hanno ancora definito modalità e durata.
Nella pratica si incontra ancora un equivoco: poiché una clinica applica il CCNL Commercio oppure il CCNL Studi professionali, la sua formazione viene talvolta trattata come quella di un’attività commerciale o di ufficio a rischio basso. È un errore.
Il livello di rischio formativo non dipende dal nome del contratto collettivo, ma dall’attività effettivamente svolta e dalla classificazione richiamata dall’Accordo Stato-Regioni. L’Allegato IV dell’Accordo 2025 colloca le attività sanitarie della divisione ATECO 86 nell’area del rischio alto. La formazione specifica del lavoratore è quindi pari, come minimo, a 12 ore, alle quali si aggiungono le 4 ore di formazione generale quando non già coperte da un credito riconosciuto. Accordo Stato-Regioni 2025, Allegato IV
La classificazione è coerente con la realtà della struttura odontoiatrica, nella quale possono essere presenti rischio biologico, utilizzo di sostanze e miscele chimiche, sterilizzazione, gestione di taglienti e pungenti, apparecchiature elettromedicali, movimentazione di carichi, posture incongrue, rischi ergonomici e, quando impiegate, radiazioni ionizzanti. Il fatto che la struttura abbia pochi dipendenti non elimina questi rischi; incide semmai sul modo proporzionato con cui devono essere organizzati i presìdi.
Il tema più complesso emerso dal lavoro preparatorio riguarda l’aggiornamento periodico dell’RLS nelle strutture di minori dimensioni.
L’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 prevede per l’RLS una formazione iniziale minima di 32 ore, delle quali 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda. Per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori l’aggiornamento minimo è pari a 4 ore annue; per quelle con più di 50 lavoratori è pari a 8 ore annue.
Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 ha esteso espressamente l’obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione dell’impresa e del livello di rischio derivante dall’attività svolta. La modifica è in vigore dal 31 ottobre 2025 ed è stata confermata dalla legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198. Testo coordinato del D.L. 159/2025, Circolare INL n. 1/2026
La soglia deve essere letta con attenzione. “Meno di 15 lavoratori” significa da 1 a 14. Un’impresa con esattamente 15 lavoratori rientra già nella fascia per la quale sono previste almeno 4 ore annue.
| Dimensione dell’impresa | Aggiornamento minimo RLS |
| Da 1 a 14 lavoratori | Obbligatorio; modalità e durata demandate al CCNL nazionale |
| Da 15 a 50 lavoratori | Almeno 4 ore ogni anno |
| Più di 50 lavoratori | Almeno 8 ore ogni anno |
Il problema è che il rinvio legislativo non è stato ancora compiutamente recepito dai tre contratti esaminati.
Il CCNL Confprofessioni è stato sottoscritto nel febbraio 2024, quindi prima della modifica normativa. Anche il testo ufficiale completo pubblicato nel 2026 continua a quantificare, nell’Allegato E, le 4 ore annue per la fascia da 15 a 50 lavoratori e le 8 ore oltre i 50, senza stabilire una durata per le strutture fino a 14 lavoratori.
Il CCNL Confcommercio contiene una disciplina ancora più risalente, derivata dall’Accordo interconfederale del 1996. L’Allegato 9 regola dettagliatamente formazione iniziale e permessi, ma non indica la durata dell’aggiornamento per le imprese fino a 14 lavoratori. Il testo unico aggiornato nel 2026 ha conservato quella disciplina senza colmare espressamente il rinvio introdotto dal legislatore.
Il CCNL FISAPI–CONFSAL–ANTAMOP–SIASO, a sua volta, è anteriore alla modifica legislativa del 2025 e non contiene una quantificazione specifica dell’aggiornamento RLS per le imprese fino a 14 lavoratori. Gli articoli dedicati alla salute e sicurezza costruiscono il sistema degli organismi paritetici presso EBILP e aprono alla contrattazione decentrata, ma non colmano il rinvio relativo alla durata e alle modalità dell’aggiornamento periodico. Anche per le strutture che applicano questo contratto, dunque, l’obbligo legislativo esiste mentre la misura delle ore non può essere inventata e attribuita al CCNL.
Ne deriva una situazione particolare. L’obbligo di aggiornamento esiste, ma la fonte alla quale la legge affida la definizione delle modalità non ha ancora completato il proprio intervento. Non è quindi corretto affermare che, nelle imprese da 1 a 14 lavoratori, le 4 ore annuali siano già un obbligo testualmente imposto dal CCNL. Si tratta, piuttosto, di una soluzione prudenziale e proporzionata, particolarmente ragionevole in un’attività sanitaria classificata a rischio alto.
In attesa di un intervento contrattuale, adottare almeno 4 ore annuali di aggiornamento RLS consente di dimostrare che la struttura non ha ignorato il nuovo obbligo e ha scelto un criterio coerente con la fascia immediatamente superiore. È però opportuno che la decisione sia motivata e documentata, collegando i contenuti ai rischi effettivi della clinica e alle evoluzioni dell’organizzazione, delle attrezzature, delle procedure e della normativa.
Sul rapporto con l’aggiornamento da preposto occorre evitare automatismi. L’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni riconosce il credito totale quando l’aggiornamento RLS è validamente assolto. Nelle imprese sotto i 15 lavoratori, finché il CCNL non definisce modalità e durata, la scelta più prudente è verificare con il soggetto formatore e con il consulente incaricato se il percorso adottato possa essere formalmente registrato come aggiornamento RLS e utilizzato anche ai fini del credito. In mancanza di una documentazione chiara, è preferibile non considerare una semplice partecipazione a quattro ore di corso come sostitutiva automatica dell’aggiornamento biennale di 6 ore previsto per il preposto.
In una piccola struttura odontoiatrica la coincidenza può essere ragionevole quando l’elezione dell’RLS è libera e documentata, la persona possiede una reale autorevolezza professionale, l’atto di individuazione come preposto è distinto e descrive con chiarezza i poteri di vigilanza e intervento, mentre l’organizzazione conserva spazi effettivi nei quali l’RLS possa formulare osservazioni e critiche senza subire condizionamenti.
La sovrapposizione diventa invece più fragile quando il preposto dispone di ampi poteri gerarchici o disciplinari, partecipa stabilmente alle decisioni della direzione, è componente dell’organo amministrativo oppure dovrebbe controllare, come RLS, carenze direttamente riconducibili alla propria attività di vigilanza. In questi casi non è necessario inventare un divieto giuridico per riconoscere che la scelta è debole: è sufficiente constatare che l’autonomia rappresentativa rischia di essere soltanto formale.
Occorre inoltre considerare il funzionamento concreto dello studio o dell’ambulatorio. Una coordinatrice che distribuisce quotidianamente il lavoro delle assistenti, controlla il rispetto delle procedure di sterilizzazione, interviene sui comportamenti non conformi e riferisce direttamente alla direzione può essere preposto anche quando l’organigramma utilizza un titolo diverso. Se la stessa persona è anche RLS, bisogna domandarsi se sia realmente in grado di rappresentare i colleghi quando la criticità riguarda proprio le modalità con cui essa ha organizzato o vigilato sul lavoro.
La domanda corretta non è quindi soltanto se il cumulo sia consentito. È se, in quella specifica struttura, la persona possa svolgere entrambi i ruoli senza che uno dei due diventi puramente nominale.
Quando la struttura decide di mantenere la coincidenza, la documentazione deve rendere leggibile la separazione delle funzioni. Il verbale di elezione dell’RLS deve dimostrare che la scelta proviene dai lavoratori; l’atto di individuazione del preposto deve provenire dal datore di lavoro e descrivere l’ambito nel quale la persona sovrintende alle attività. Non è opportuno utilizzare un unico modulo, perché i due incarichi hanno fonti, finalità e responsabilità differenti.
La formazione deve essere ricostruita attraverso una matrice dei crediti che indichi il corso RLS di 32 ore, la formazione generale del lavoratore coperta dal credito totale, la formazione specifica che deve essere svolta separatamente, il credito totale verso il corso da preposto e le scadenze dei rispettivi aggiornamenti. Gli attestati devono essere conservati insieme ai programmi, alle verifiche finali e alla documentazione che giustifica gli eventuali crediti applicati.
È inoltre utile formalizzare un canale attraverso il quale l’RLS possa segnalare criticità che riguardino la propria attività di preposto. Nelle strutture più organizzate ciò può avvenire attraverso una consultazione diretta con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o il consulente esterno, lasciando traccia delle osservazioni formulate e delle decisioni assunte. Non serve creare burocrazia fine a sé stessa; serve evitare che la sovrapposizione renda impossibile capire in quale veste la persona stia agendo.
Sì. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa e i CCNL Confprofessioni, Confcommercio e FISAPI–CONFSAL–ANTAMOP–SIASO esaminati non introducono un divieto. La scelta deve però essere valutata concretamente, perché le due funzioni possono entrare in tensione.
L’Interpello ministeriale n. 5/2023 ritiene che sussista sempre l’obbligo di individuazione. La coincidenza con il datore di lavoro è ammessa soltanto come soluzione estrema in una realtà di modesta complessità nella quale egli sovrintenda direttamente all’attività. Se il titolare non può controllare in modo effettivo l’intera struttura, occorre individuare uno o più preposti coerenti con l’organizzazione reale.
Non per le giornate nelle quali è assente mentre la struttura continua a operare. La reperibilità telefonica non consente di osservare i comportamenti, intervenire immediatamente e interrompere sul posto un’attività pericolosa. Deve quindi essere individuata almeno una persona presente e dotata dei poteri necessari a esercitare la vigilanza prevista dall’articolo 19, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro per l’organizzazione complessiva della sicurezza.
No. Il datore di lavoro individua il preposto, mentre l’RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori secondo la legge e il contratto collettivo. La coincidenza è sostenibile soltanto se i due procedimenti restano distinti.
L’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni 2025 riconosce alla formazione RLS un credito totale verso il corso da preposto. L’RLS non deve quindi ripetere le 12 ore, ma deve possedere la formazione specifica da lavoratore richiesta per l’attività svolta ed essere formalmente individuato come preposto.
No. Il livello di rischio non dipende dal CCNL applicato. Le attività sanitarie della divisione ATECO 86 sono classificate a rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni 2025; la formazione specifica minima è quindi di 12 ore.
L’aggiornamento è obbligatorio dal 31 ottobre 2025, ma la legge demanda al CCNL nazionale la disciplina delle modalità. Nei contratti Confprofessioni, Confcommercio e FISAPI–CONFSAL–ANTAMOP–SIASO esaminati la durata per la fascia da 1 a 14 lavoratori non risulta ancora quantificata. Quattro ore annuali rappresentano una soluzione prudenziale, non una durata contrattuale già espressamente prevista.
No. I permessi servono a esercitare l’incarico e sono distinti dalla formazione. Le 12, 16, 24, 30 o 40 ore previste dal CCNL Confcommercio, a seconda della dimensione aziendale, non determinano la durata dell’aggiornamento.
RLS e preposto possono coincidere perché la legge non stabilisce un’incompatibilità e i contratti collettivi esaminati non introducono un divieto. La giurisprudenza non ha affermato un principio generale contrario e ha già esaminato situazioni di cumulo, attribuendo le responsabilità sulla base dei poteri concretamente esercitati.
La coincidenza, tuttavia, non deve diventare una scorciatoia per ridurre il numero degli incaricati o comprimere la formazione. L’RLS deve conservare la propria libertà rappresentativa; il preposto deve possedere poteri reali di vigilanza e intervento; gli atti di elezione e individuazione devono rimanere distinti; la formazione deve essere ricostruita applicando correttamente i crediti, senza confondere corso RLS, formazione specifica del lavoratore e aggiornamenti periodici.
Quando l’organizzazione dispone di persone adeguate e consente una separazione effettiva, mantenere distinti i due ruoli rimane la soluzione più lineare. Quando ciò non è realisticamente possibile, il cumulo può essere difendibile, ma deve essere il risultato di una scelta motivata e verificata, non di una sovrapposizione occasionale.
La sicurezza di una struttura odontoiatrica, del resto, non si misura dal numero delle nomine archiviate in un fascicolo. Si misura dalla coerenza tra ruoli formali, poteri reali, formazione effettiva e funzionamento quotidiano dell’organizzazione.
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