Provo a sintetizzare, in favore degli amici con Stp, un tema che è piuttosto complesso. Sono in contrapposizione due interpretazioni opposte. Da una parte l’Agenzia delle […]
Provo a sintetizzare, in favore degli amici con Stp, un tema che è piuttosto complesso.
Sono in contrapposizione due interpretazioni opposte.
Da una parte l’Agenzia delle Entrate impiega un criterio soggettivo, che è quindi legato alla natura del soggetto che eroga le prestazioni. Essendo la Stp iscritta al registro delle imprese il suo reddito deve essere ricondotto al reddito di impresa (Irpef per le Stp di persone e Ires per quelle di capitale).
Dall’altra parte la Corte di Cassazione adotta il criterio oggettivo, che è quindi legato alla natura dell’oggetto della prestazione eseguita dalle Stp. Trattandosi di prestazioni professionali (in via esclusiva) il reddito derivante deve essere ricondotto al reddito da lavoro autonomo dei professionisti che costituiscono la Stp (Irpef).
In questo momento vale (o meglio, viene fatta valere) la lettura dell’Agenzia delle Entrate perchè si tratta, evidentemente, dell’ente competente in materia di imposizione fiscale, ma è del tutto evidente che manca una definizione normativa chiara che fughi ogni dubbio per il futuro. In altre parole, la qualificazione del reddito delle Stp, anche in forza di precedenti negativi importanti (vd. avvocati, vd. UE) è appeso ad un filo molto labile e dipende dai capricci interpretativi delle fonti secondarie.
Auspichiamo che le nostre lobby (ammesso che esistano) dedichino un po’ meno tempo ai balletti sulla Srl e un po’ di più a chiedere al legislatore una norma specifica su questo punto visto che la Stp sta loro tanto a cuore.
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