In precedenti articoli sono stati passati in rassegna i principali vincoli imposti dal Diritto Successorio e gli strumenti che il Diritto Societario pone a disposizione per […]
In precedenti articoli sono stati passati in rassegna i principali vincoli imposti dal Diritto Successorio e gli strumenti che il Diritto Societario pone a disposizione per superare taluni di questi vincoli.
In linea di massima, ciò che rende complicato effettuare il passaggio generazionale delle aziende risiede nelle diverse esigenze che animano il Legislatore rispetto a quelle che invece vuole realizzare il fondatore del complesso aziendale. nel momento in cui decide di trasmettere quel complesso ai propri eredi.
Per il Legislatore, il Diritto Successorio deve imporre regole e strumenti utili a tutelare gli eredi e in particolare gli eredi legittimari nella successione testamentaria (coniuge, discendenti e ascendenti), realizzare un certo grado di par condicio tra gli stessi e guardare al patrimonio del de cuius in un’ottica di tipo prevalentemente quantitativo. I diversi beni che compongono il patrimonio del de cuius, comprendendo in esso anche ciò che è stato fatto oggetto di donazione e/o di liberalità di vario genere in vita, vengono quindi sempre considerati al loro valore monetario.
Per l’imprenditore titolare della o delle aziende, che sotto il profilo successorio è anche il de cuius, ciò che conta è anche la possibilità di attribuire diverse qualità ai propri eredi. Questi ultimi non possono e non debbono avere le stesse prerogative: alcuni dovranno avere la possibilità di guidare l’azienda e altri di goderne semplicemente i frutti.
L’incontro e la sintesi tra i vincoli dettati dal Diritto Successorio e gli strumenti tipici del Diritto societario, posti a disposizione dell’imprenditore fondatore, permettono di realizzare gli obiettivi tipici di quest’ultimo senza nel contempo violare quei vincoli.
E questo perché a parità di valore monetario si renderà sempre possibile imporre particolari qualità alle quote trasmesse ai propri eredi per successione inter vivos o mortis causa.
Benchè tale sintesi sia perfettamente realizzabile anche con una sola azienda, è proprio nel gruppo diretto e coordinato dalla holding che l’articolazione di quelle soluzioni può trovare la migliore applicazione.
Un primo elemento che spiega questa superiorità risiede nel fatto che con la holding si riesce a confinare l’eventuale presenza di conflitti nella compagine familiare dell’imprenditore (in particolare quando quella compagine cambia per effetto dei vari passaggi generazionali) solo nella compagine sociale di quella, senza andare a disturbare le società operative che la holding controlla. Nello stesso tempo, tale confinamento permette anche di ottenere un altro effetto importante e cioè quello di blindare e tenere unita la compagine familiare, rendendo molto più complicata di quanto non sarebbe altrimenti la vendita delle quote delle società operative controllate dalla holding.
In una srl odontoiatrica controllata dagli eredi, è sempre possibile che qualcuno di essi possa decidere di vendere le proprie quote ad un socio esterno e non gradito agli altri soci, in mancanza di peculiari clausole statutarie che possano impedirglielo.
Attraverso l’inserzione della holding nel ruolo di controllore della società operativa, tale possibilità è di molta più difficile realizzazione, non foss’altro perché è molto più complicato trovare un’acquirente che sia interessato ad acquisire quote di una holding che non garantiscono il suo controllo, considerato che questa costituirebbe l’unica strada possibile a permettergli di acquisire, sia pur indirettamente, le quote delle operative (interamente detenute dalla holding).
Tuttavia, la verità è che la configurazione di gruppo permette una articolazione molto più sofisticata delle soluzioni utili a realizzare i desiderata del fondatore. Quest’ultimo, infatti, potrebbe attribuire particolari diritti alle quote di alcuni soci all’interno delle società controllate, permettendo loro di avere il potere di gestire la società. E potrebbe controbilanciare questa particolare prerogativa di alcuni soci attribuendo particolari diritti agli altri in termini di dividendi direttamente in capo alla holding. Agendo opportunamente sullo statuto, potrebbe anche decidere che un erede possa avere il controllo e la gestione di determinate società operative e non di altre; potrebbe imporre la presenza di un amministratore esterno in tutti quei casi in cui non ritiene adatto al compito alcun erede. Potrebbe, ancora, controbilanciare i poteri del leader designato imponendo la presenza di un board che esprima pareri in determinate materie. Le prerogative del leader amministratore non possono essere compresse oltre una certa misura e quindi l’amministratore non sarà vincolato a uniformarsi alle decisioni del board. Tuttavia, in presenza di decisioni sempre discordanti rispetto al parere del board, l’amministratore potrebbe rischiare di vedersi sottoposto ad una azione di responsabilità da parte dei soci di minoranza.
Il fondatore potrebbe poi imporre per statuto, sulla holding, sulle controllate, solo su alcune controllate come anche su tutte le società appartenenti al gruppo e di cui la holding non dispone della totale detenzione delle quote, clausole particolari che impediscono la libera circolazione delle quote inter vivos o più spesso mortis causa. Si tratta delle clausole di gradimento, di consolidazione o di opzione che spesso vengono utilizzate allo scopo di impedire l’ingresso di soci esterni al nucleo familiare originario in mancanza del consenso degli altri soci come anche in ogni caso. Naturalmente, quando gli eredi sono costretti a non entrare nella compagine, dovranno essere comunque liquidati in denaro per un controvalore corrispondente al valore patrimoniale delle quote.
Le possibilità che sono legate ad una corretta e personalizzata redazione dello statuto sono davvero tantissime, anche se è molto raro riscontrarne la presenza nella gran parte degli statuti che ci capita di esaminare. Si tratta di una delle conseguenze di una prassi professionale carente e pigra che spesso caratterizza il panorama nazionale.
Sotto il profilo della tutela patrimoniale, il Gruppo permette sempre di ottenere migliori risultati rispetto alla singola società e questo è tanto più vero quanto più è florida la situazione economica delle società operative controllate dalla holding: quando controllate da persone fisiche direttamente, le società operative tendono ad accumulare riserve nel tempo, in assenza di distribuzione di dividendi fiscalmente non conveniente, e quindi ad aumentare la propria consistenza patrimoniale. Tale circostanza pone nelle mani degli aventi causa della società operativa un boccone troppo grande e appetitoso per essere lasciato al suo destino. La holding permette di spostare i dividendi su un’altra società controllante – e di farlo, questa volta, con un trattamento fiscale fortemente agevolato – svuotando le operative delle eccedenze patrimoniali e riducendo nel contempo le ragioni creditorie degli stessi aventi causa. Una volta confluite in un’altra società – quale la holding o un’altra sua controllata – quelle eccedenze cessano di far parte del patrimonio della società che le ha generate e vengono quindi e anche nel contempo blindate dalle pretese dei creditori di quest’ultima.
Resta da tutelare la persona del titolare. Le società di capitali, infatti, sono ottimi veicoli per la tutela patrimoniale dei creditori interni al business condotto all’interno di esse, ma si rivelano totalmente inadatte a quella dei creditori esterni. Nell’ottica particolare del creditore del socio persona fisica, le quote a lui intestate di una società di capitali sono perfettamente aggredibili.
Tuttavia, nella gran parte dei casi, il fondatore dentista non abbisogna di particolari tutele sulla sua persona che non possano essere realizzate per il tramite di una buona copertura assicurativa per responsabilità civile con massimali rilevanti. Questo principalmente perché quasi sempre tale soggetto non effettua altre attività economiche diverse da quelle confinate nel gruppo societario ed è quindi esposto unicamente ai rischi legati alla propria vita privata.
Nei casi eccezionali in cui non si ritiene che tale scudo possa rivelarsi sempre efficace, si potrà porre al vertice del gruppo, nel ruolo di super-holding, una società appartenente alla famiglia di quelle di persone. In genere, la società semplice funge egregiamente allo scopo.
Si tratterà di una società semplice particolare e diversa da quella utilizzata per l’acquisto di beni di godimento e altre attività economiche non commerciali o imprenditoriali.
E la sua particolarità risiederà in particolari clausole da imporre al suo statuto. A questo tema sarà dedicato un prossimo articolo
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