
L’articolo 2086 del Codice civile impone all’imprenditore societario di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per rilevare tempestivamente la crisi e intervenire senza ritardo. Per il dentista-imprenditore non si tratta, quindi, di acquistare un software o predisporre qualche documento da conservare in un cassetto. Gli assetti devono funzionare realmente: produrre dati attendibili, formulare previsioni economiche e finanziarie, individuare gli scostamenti e lasciare il tempo necessario per assumere decisioni consapevoli. La semplice proiezione dei risultati passati non basta, perché il futuro dell’impresa dipende da variabili, rischi e discontinuità che devono essere valutati attraverso scenari ragionevoli. Nelle microimprese questo percorso richiede competenze difficilmente disponibili all’interno della singola struttura. Proprio per questo le aggregazioni possono rendere accessibili metodi, formazione e strumenti condivisi, trasformando un obbligo giuridico in un concreto presidio per la continuità dell’impresa e per la serenità personale dell’imprenditore.

Gli assetti diventano adeguati quando producono informazioni prospettiche attendibili e guidano decisioni tracciabili.
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono, in concreto, l’insieme dei processi, delle responsabilità, dei dati e dei controlli con cui l’impresa governa la propria attività e riconosce tempestivamente gli squilibri. È in questa prospettiva che l’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile contiene una delle innovazioni più intelligenti introdotte negli ultimi anni nel nostro ordinamento. Impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche allo scopo di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Soprattutto, gli chiede di attivarsi senza indugio quando i segnali emersi rendano necessario intervenire.
Di adeguati assetti e di Riforma della Crisi di Impresa abbiamo parlato diffusamente in questo blog e in particolare in Adeguati assetti e impresa odontoiatrica | Dentista Manager.
E in ESG, rischi catastrofali e adeguati assetti | Dentista Manager.
In questo articolo vogliamo entrare più nello specifico della loro applicazione concreta.
La norma non pretende che l’imprenditore diventi un indovino e neppure che riesca a neutralizzare ogni evento avverso. Gli chiede qualcosa di più serio e, per molti aspetti, più utile: costruire un’impresa capace di produrre in tempo le informazioni necessarie per capire dove sta andando e per correggere la rotta prima che la crisi diventi irreversibile. In questo senso gli adeguati assetti non sono soltanto una regola di responsabilità. Sono un diverso modo di concepire l’impresa, che non può più essere amministrata guardando quasi esclusivamente ai dati fiscali e ai bilanci del passato.
Il rischio, tuttavia, è che una riforma così avanzata venga ridotta all’ennesimo adempimento formale. Una procedura copiata, una check-list compilata, un prospetto di cassa prodotto una volta all’anno e archiviato potrebbero dare l’impressione che l’obbligo sia stato assolto. Ma se quei documenti non nascono da processi reali, non vengono alimentati da dati attendibili e non incidono sulle decisioni, la loro capacità protettiva è molto debole. E potrebbe rivelarsi debole anche la loro capacità difensiva quando, a posteriori, un giudice, un consulente tecnico o un organo di controllo fosse chiamato a verificare se gli assetti fossero davvero adeguati.
Dire, come fa l’articolo 2086 del Codice civile, che una società deve dotarsi di assetti adeguati significa affermare qualcosa di molto più impegnativo del dovere di tenere bene la contabilità. Significa assumere che esista un modo di organizzare l’impresa capace di renderne la gestione consapevole, ordinata e controllabile, e che l’amministratore abbia il dovere di costruirlo. Per il dentista-imprenditore la norma entra così nel cuore stesso dell’attività: non gli chiede soltanto di curare bene i pazienti e di rispettare le regole sanitarie, fiscali e professionali, ma di trasformare la clinica in un’organizzazione che sappia come decide, come raccoglie le informazioni e come misura le conseguenze economiche e finanziarie delle proprie decisioni.
Questa affermazione è potente, ma anche pericolosa.
Le scienze aziendalistiche offrono principi, metodi, standard e buone pratiche; non consegnano un modello unico capace di definire una volta per tutte l’assetto “giusto”. Ciò che è adeguato per una struttura mono-professionale non è necessariamente adeguato per un ambulatorio con molti riuniti, numerosi collaboratori, una forte esposizione finanziaria e più linee di servizio. E anche tra imprese apparentemente simili cambiano la dipendenza dal titolare, le modalità di incasso, la struttura dei costi, la capacità amministrativa, la stagionalità e i rischi. Proprio perché la legge utilizza una clausola elastica e lega l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa, lascia inevitabilmente uno spazio valutativo ampio a chi, dopo, sarà chiamato a giudicare.
È in questo spazio che la giurisprudenza applica la business judgment rule. Il giudice non dovrebbe sostituire il proprio modello organizzativo a quello scelto dall’imprenditore, né riscrivere con il senno di poi una decisione che, quando fu assunta, era informata, ragionevole e proporzionata. Il controllo dovrebbe arrestarsi prima del merito economico della scelta e concentrarsi sul procedimento: quali informazioni erano state raccolte, quali rischi erano stati considerati, quali verifiche erano state svolte e se la decisione apparisse razionale alla luce di ciò che allora era conosciuto o ragionevolmente conoscibile. È la ragione per cui si parla di adeguatezza “procedimentalizzata”.
La business judgment rule non è un salvacondotto da allegare a un verbale: protegge una scelta organizzativa ragionevole, non l’illusione che qualunque scelta, purché documentata, diventi per questo adeguata.
E, quasi tutto ciò non bastasse, l’articolo 2086 aggiunge una breve espressione che cambia la natura del problema: l’assetto deve essere adeguato “anche in funzione” della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Quell'”anche” non introduce uno scopo secondario. Collega l’organizzazione a un risultato che la legge considera essenziale. Da quel momento non è più sufficiente sostenere che il modello scelto era uno dei molti astrattamente possibili. Occorre domandarsi se fosse concretamente capace di vedere la crisi quando esisteva ancora il tempo per affrontarla.
Il Codice della crisi rende questa funzione molto meno generica. Gli assetti devono consentire di rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, intercettare specifici segnali e ricavare le informazioni necessarie per valutare la ragionevole perseguibilità di un eventuale risanamento. La clausola generale dell’articolo 2086 trova così alcuni risultati informativi che possono essere osservati e verificati.
Su questo terreno cambia la misura del sindacato giudiziale. Il giudice non deve decidere al posto del dentista quale apparecchiatura acquistare, quale professionista inserire nella struttura o quale strategia commerciale seguire. Ma, quando è chiamato a valutare l’adeguatezza degli assetti, non può fermarsi alla constatazione che esistevano un organigramma, una procedura o un file chiamato budget. Con l’ausilio del consulente tecnico deve verificare se il sistema fosse realmente capace di produrre gli output richiesti e di farli arrivare in tempo a chi aveva il potere e il dovere di decidere.
Se una clinica è divenuta insolvente, la ricostruzione potrà allora concentrarsi sulla sequenza concreta degli eventi. Quando sarebbe stato ragionevolmente possibile percepire la prima tensione di liquidità? La previsione di cassa considerava davvero piani di cura, rateizzazioni concesse ai pazienti, tempi di incasso, costi di laboratorio, compensi dei collaboratori, imposte, leasing e finanziamenti? Gli scostamenti venivano rilevati e portati all’attenzione dell’amministratore? Esistevano soglie di allarme e meccanismi di reazione? E, soprattutto, un assetto diverso, ma ancora proporzionato alle dimensioni dell’impresa, avrebbe potuto far emergere il problema alcuni mesi prima e lasciare aperte possibilità che, al momento dell’insolvenza, non esistevano più? Queste domande non riscrivono una strategia imprenditoriale: misurano l’idoneità del sistema rispetto alla funzione che la legge gli attribuisce.
Va fatta, a questo punto, una distinzione importante. La composizione negoziata non è essa stessa uno strumento predittivo: è un percorso che l’imprenditore può chiedere di attivare quando esistono condizioni di squilibrio che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento risulta ancora ragionevolmente perseguibile. Predittivi devono essere gli assetti. Sono gli assetti che devono produrre le informazioni necessarie per comprendere che è arrivato il momento di valutare la composizione negoziata o un altro strumento previsto dall’ordinamento. Se il sistema non genera il segnale, l’imprenditore rischia di incontrare lo strumento giusto quando il tempo utile per servirsene è già trascorso.
Questo non significa che ogni insolvenza dimostri automaticamente l’inadeguatezza degli assetti, né che ogni tentativo di risanamento non riuscito generi responsabilità. La valutazione deve restare ancorata alle informazioni conoscibili ex ante, alla proporzionalità, alla ragionevolezza e, quando si discute di danni, alla prova del nesso causale tra la carenza organizzativa, il ritardo e l’aggravamento della situazione. Ma questa precisazione non riduce il rischio: indica esattamente il terreno sul quale si svolgerà il confronto. A crisi avvenuta, il giudice e il consulente tecnico potranno essere chiamati a ricostruire se un assetto vivo avrebbe consentito di intervenire prima e di evitare, o almeno contenere, una parte del danno.
Per il dentista-imprenditore tutto questo non ha il volto astratto dell'”organo amministrativo” descritto nei manuali. Ha il volto della stessa persona che la mattina entra in clinica, prende decisioni cliniche, incontra i pazienti, coordina collaboratori e dipendenti e, nello stesso tempo, firma contratti, leasing, finanziamenti e talvolta garanzie personali. È la persona che deve assicurare gli stipendi, pagare laboratori e fornitori, sostenere le imposte e continuare a investire senza compromettere la stabilità della struttura. Quando la liquidità comincia a mancare, la crisi non resta confinata in un prospetto: entra nelle notti dell’imprenditore, nei rapporti con la famiglia, nella serenità con cui lavora e nella fiducia delle persone che dipendono dalle sue decisioni.
Un file, una check-list o un grafico rassicurante possono soddisfare chi deve consegnarli, compilarli o produrli. Tuttavia, se l’assetto non funziona, nessuno di questi strumenti assorbe le conseguenze al posto dell’imprenditore. Il deterioramento colpisce l’impresa; le contestazioni sulla responsabilità raggiungono l’amministratore; le garanzie, la reputazione, i rapporti professionali e il lavoro costruito in anni possono ricadere sulla persona. Tutti possono accontentarsi dell’apparenza di un adempimento. Il dentista-imprenditore no, perché è il primo a pagarne concretamente il conto.
Ne deriva una conclusione scomoda ma inevitabile. Qualunque modalità di attuazione degli adeguati assetti che non li prenda sul serio e non li costruisca affinché funzionino davvero può forse risultare sufficiente per chi guarda la forma; non è sufficiente per l’imprenditore che deve affidare a quel sistema la continuità della propria azienda. Per una microimpresa la proporzionalità può significare un assetto più semplice, mai un assetto meno reale. Un assetto di carta può far pagare il dentista due volte: la prima quando lo acquista come protezione, la seconda quando scopre che non lo proteggeva affatto.
Per una microimpresa un assetto può essere semplice, ma non può essere finto: la proporzionalità riduce la complessità, non il dovere di farlo funzionare.
Il sistema originariamente immaginato dal Codice della crisi, mai entrato stabilmente a regime nella sua configurazione iniziale, attribuiva grande rilievo a indici, soglie e meccanismi di allerta molto puntuali. Il legislatore ha poi scelto un’impostazione meno rigida e più aperta, affidando all’imprenditore il compito di costruire misure e assetti proporzionati alla propria realtà. La scelta è comprensibile: imporre dall’oggi al domani modelli sofisticati alla generalità delle piccole e microimprese italiane avrebbe rischiato di produrre un’applicazione meramente burocratica.
La semplificazione, però, non può spingersi fino a confondere la proporzionalità con l’approssimazione. Nella check-list diffusa nel 2023 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la verifica dell’assetto contabile comprendeva una domanda molto ampia sull’attenzione dell’impresa verso strumenti quali il piano di tesoreria a sei mesi, l’analisi dei flussi di cassa e la posizione finanziaria netta. Si trattava di un’indicazione utile come punto di partenza, ma troppo facilmente trasformabile in un lasciapassare: è sufficiente rispondere che esiste un prospetto finanziario per concludere che l’assetto è adeguato?
La risposta non può dipendere dal nome attribuito al file.
Un piano di tesoreria ottenuto prolungando meccanicamente i dati del consuntivo nei sei o dodici mesi successivi descrive, nel migliore dei casi, che cosa accadrebbe se il futuro replicasse il passato senza discontinuità.
Tuttavia, l’impresa vive proprio di discontinuità: cambiano i volumi, i prezzi, il mix delle prestazioni, i tempi di incasso, i costi, il personale, il credito bancario, gli investimenti, la concorrenza e le regole. Come ci ha ricordato Nassim Nicholas Taleb attraverso la metafora del cigno nero, gli eventi che cambiano davvero la traiettoria non sono necessariamente quelli che il dato storico rende più visibili.
È significativo che l’elaborazione professionale più recente abbia compiuto un deciso passo avanti. Nel Documento sul budget di tesoreria pubblicato dal CNDCEC nel maggio 2026 si riconosce espressamente che non è sufficiente proiettare in avanti i dati storici: occorre integrare le dinamiche emergenti, costruire scenari alternativi, sottoporre le previsioni a stress test, misurare gli scostamenti e aggiornare il forecast in modo progressivo.
Un altro Documento dello stesso periodo, dedicato alla consulenza tecnica sugli adeguati assetti, individua nella capacità di generare output informativi verificabili il parametro operativo dell’adeguatezza e distingue la prova dell’esistenza documentale del sistema dalla prova del suo concreto funzionamento e dalla capacità degli amministratori di reagire ai segnali.
Questa evoluzione non indebolisce la critica rivolta alle soluzioni minimaliste; al contrario, la conferma. Se oggi si avverte la necessità di precisare che la previsione non è una semplice estrapolazione e che un assetto “di carta” non basta, significa che il rischio di una falsa sicurezza era reale e che erano tanti, per non dire troppi, i consulenti che stavano percorrendo quella strada. Una semplificazione nata con le migliori intenzioni può diventare pericolosa quando convince l’imprenditore di essere protetto senza avergli dato gli strumenti per governare davvero l’impresa. E prima ancora il commercialista di aver erogato un buon servizio al proprio cliente. Anche se, nel caso il sistema si riveli inadeguato, il costo di quella illusione finisce per ricadere soprattutto, per non dire esclusivamente, sull’amministratore.
Una previsione attendibile non pretende di indovinare un unico futuro. Costruisce una rappresentazione ragionata dei futuri possibili partendo dai fattori che determinano davvero l’andamento dell’impresa. In una struttura odontoiatrica, per esempio, il fatturato prospettico non dovrebbe essere una percentuale applicata ai ricavi dell’anno precedente, ma il risultato di ipotesi verificabili sui volumi di pazienti, sul mix delle prestazioni, sui piani di cura accettati, sui tempi di esecuzione, sulle modalità di pagamento e sugli incassi attesi.
Allo stesso modo, i flussi in uscita devono considerare in modo analitico materiali, laboratori, collaborazioni cliniche, personale dipendente, locazioni, leasing, imposte, rate di finanziamento, investimenti programmati e costi ancora da sostenere.
Il budget economico serve a capire se l’attività genera margini sostenibili. La previsione finanziaria serve a capire quando quel margine si trasforma in cassa e se, nei diversi momenti dell’anno, le disponibilità saranno sufficienti per far fronte agli impegni. Le due prospettive devono dialogare, perché un’impresa può essere redditizia e trovarsi ugualmente in difficoltà finanziaria, così come può disporre temporaneamente di liquidità pur avendo un modello economico che distrugge valore.
Su questa base occorre costruire almeno uno scenario realistico e uno scenario avverso, scelto in funzione dei rischi specifici. Per una clinica odontoiatrica può significare simulare una riduzione dei nuovi pazienti, un peggioramento del tasso di accettazione dei preventivi, l’assenza prolungata di una figura clinica rilevante, un ritardo negli incassi, un aumento dei costi di laboratorio o la necessità di sostituire un’apparecchiatura. Non serve moltiplicare modelli sofisticati che nessuno utilizzerà. Serve capire quali variabili muovono davvero il risultato e quanto margine di sicurezza rimane quando una o più di esse peggiorano.
Il processo non termina con la produzione del prospetto. Ogni mese, o con la diversa cadenza giustificata dalle caratteristiche dell’impresa, i dati effettivi devono essere confrontati con quelli previsti. Gli scostamenti rilevanti devono avere una spiegazione, un responsabile e, quando necessario, un’azione correttiva.
È questo ciclo tra previsione, consuntivo, analisi e decisione a trasformare un foglio di calcolo in un assetto amministrativo e contabile.
La tracciabilità non consiste nell’accumulare carte, ma nel poter ricostruire perché una previsione è stata formulata, quali informazioni l’hanno modificata e quali decisioni sono state assunte di conseguenza.
Per la microimpresa il problema non è soltanto il costo degli strumenti. È la mancanza di tempo, competenze specialistiche, dati ordinati e persone dedicate. Il commercialista tradizionale resta un interlocutore fondamentale, ma nella maggior parte dei casi non può essere fisicamente presente nei processi aziendali, raccogliere ogni mese le informazioni operative, ricostruire i driver delle entrate e delle uscite, formare il personale, misurare gli scostamenti e accompagnare l’imprenditore per molti mesi nell’adozione di un nuovo metodo di gestione.
Non è una critica alla professione: è la constatazione di un limite organizzativo del modello di assistenza tradizionale.
Anche la tecnologia, da sola, non risolve il problema. Un software può aggregare dati, produrre indicatori e visualizzare scenari, ma non può stabilire autonomamente se le informazioni di partenza siano complete, se un ricavo atteso sia realistico, se una procedura sia applicata o se l’imprenditore abbia compreso la decisione che i numeri suggeriscono. Gli strumenti digitali e l’intelligenza artificiale possono essere un supporto potente, ma non sono fonti primarie e non sostituiscono il giudizio professionale, l’organizzazione dei processi e la responsabilità dell’organo amministrativo.
Un assetto serio, inoltre, non nasce in una giornata. Occorre partire dal punto in cui si trova la singola impresa, ricostruire l’organizzazione reale, mettere ordine nei dati, individuare le responsabilità, definire procedure minime, introdurre un controllo di gestione comprensibile e soltanto dopo costruire una pianificazione economica e finanziaria sufficientemente attendibile. Il percorso può richiedere mesi, perché non consiste nel consegnare un modello standard ma nel cambiare gradualmente il modo in cui l’impresa produce informazioni e prende decisioni.
È precisamente qui che le aggregazioni possono offrire una soluzione alla portata delle microimprese. Una rete può condividere metodo, formazione, competenze, strumenti, benchmark e costi di sviluppo che la singola azienda non sarebbe in grado di sostenere. Può anche assicurare continuità al percorso, evitando che tutto si esaurisca nella consegna di un documento. La standardizzazione riguarda il metodo e gli obiettivi informativi; l’applicazione deve invece restare personalizzata, perché le imprese non partono dallo stesso livello e non affrontano i medesimi rischi.
Rete Dentista Manager che riunisce oggi circa 270 strutture, ha avviato un progetto sperimentale sugli adeguati assetti che coinvolge 61 imprese retiste. Il progetto fotografa bene la necessità di percorsi differenziati: 22 strutture già certificate ISO 9001 dispongono di una maturità organizzativa che consente l’accesso diretto al percorso evolutivo, mentre le altre 39 affrontano un percorso ordinario-formativo.
I livelli base, standard, rafforzato ed evolutivo non rappresentano etichette formali, ma tappe di una crescita che deve essere verificabile e coerente con il punto di partenza della singola azienda.
Il metodo prende avvio dall’organizzazione dei processi e dalla qualità dei dati. Su queste fondamenta introduce un controllo di gestione minimo ma reale, collega i dati economici ai flussi finanziari e costruisce progressivamente una previsione di cassa a sei e dodici mesi fondata sulle caratteristiche effettive della struttura. La gestione dei rischi comprende anche la coerenza tra attività, responsabilità, continuità aziendale e coperture assicurative, non come assetto autonomo ma come presidio che deve integrarsi nell’organizzazione complessiva.
Il Master gratuito Dentista Manager 2027, finanziato con il patrimonio della Rete, è parte di questo disegno. La formazione dell’imprenditore non è un elemento accessorio, perché nessun assetto può funzionare se chi amministra l’impresa non comprende le informazioni che riceve e non sa trasformarle in decisioni.
La frequenza rappresenta quindi la condizione per la prosecuzione sostanziale nel percorso, mentre chi non parteciperà potrà continuare ad accedere ai servizi ordinari della Rete senza sviluppare il medesimo avanzamento progettuale.
La documentazione è costruita per lasciare traccia del lavoro svolto, delle procedure adottate, dei controlli eseguiti, delle previsioni formulate, degli scostamenti rilevati e delle decisioni conseguenti.
In prospettiva, questo patrimonio può agevolare anche l’attività dei revisori, degli organi di controllo e degli eventuali consulenti tecnici, perché consente di dimostrare non soltanto che alcuni documenti esistevano, ma che l’assetto era vivo, veniva utilizzato e produceva informazioni utili. Un eventuale momento di verifica indipendente potrà rafforzare ulteriormente questa capacità probatoria, pur senza trasformare la verifica in una certificazione assoluta dell’assenza di rischi.
Ridurre gli adeguati assetti alla paura della responsabilità sarebbe comunque un errore. La norma è preziosa proprio perché ciò che serve a rispettarla coincide, in larga misura, con ciò che serve a gestire meglio l’impresa. Conoscere il fabbisogno finanziario dei prossimi mesi, sapere se la cassa disponibile e gli incassi ragionevolmente attesi copriranno stipendi, fornitori, imposte, rate e investimenti significa diminuire l’incertezza quotidiana che grava sull’imprenditore.
Nessun prospetto può garantire la continuità aziendale per i successivi dodici mesi. Può però offrire una ragionevole visibilità sulla sostenibilità degli impegni nelle condizioni previste e misurare che cosa accadrebbe se tali condizioni cambiassero.
Se si verifica un evento anomalo, un sistema aggiornato rende visibile lo scostamento e consente di intervenire prima. E il tempo, nelle situazioni di tensione finanziaria, è spesso la risorsa più preziosa: permette di rivedere costi e investimenti, negoziare con le banche, rimodulare il debito, rafforzare il capitale circolante o attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile.
La pandemia ha mostrato che, davanti a uno shock sistemico, moratorie, garanzie e rifinanziamenti possono offrire tempo alle imprese. Ma non tutti gli shock sono collettivi né arriverà sempre un intervento esterno: l’impresa deve riconoscere precocemente anche la propria crisi, quando esistono ancora alternative e il confronto con finanziatori, soci e professionisti può basarsi su dati credibili.
Gli adeguati assetti non sono un lusso riservato alle grandi aziende e non possono essere ridotti a una formula di stile inserita in un verbale. Per le microimprese rappresentano certamente una sfida, ma anche l’occasione per uscire da una gestione fondata quasi esclusivamente sul consuntivo e sull’intuito dell’imprenditore. Proporzionalità significa costruire un sistema sostenibile e comprensibile, non accettare un sistema incapace di svolgere la funzione per la quale la legge lo richiede.
La business judgment rule continuerà giustamente a impedire che le decisioni imprenditoriali vengano riscritte a posteriori con il senno di poi. Ma nessuna discrezionalità può colmare l’assenza di informazioni essenziali o rendere adeguato un processo che non controlla la sostenibilità finanziaria e non osserva la continuità in una prospettiva futura.
La vera protezione dell’amministratore nasce dall’unione di metodo, proporzionalità, dati attendibili, scenari ragionevoli, decisioni tracciate e reazioni tempestive. È difficile chiedere alla singola microimpresa di costruire tutto questo da sola: le aggregazioni possono trasformare economie di scala e competenze condivise in una capacità di governo che protegge l’imprenditore e migliora la qualità del suo lavoro. Perlomeno quando sono state costituite per fare l’interesse degli aggregati e non solo ed esclusivamente quello del loro gruppo dirigente.
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