Gli odontoiatri, in quanto medici abilitati, possono e devono rilasciare certificati di malattia validi per i pazienti lavoratori. FNOMCeO e INPS confermano questa facoltà e questo obbligo, indicando che i certificati possono essere trasmessi in via telematica tramite il Sistema Tessera Sanitaria o, in alternativa, in formato cartaceo.
Il tema del rilascio dei certificati di malattia da parte degli odontoiatri suscita spesso dubbi, sia tra i professionisti che tra i pazienti. La normativa vigente, infatti, consente anche agli odontoiatri di redigere certificati di malattia validi ai fini dell’astensione dal lavoro per patologie di competenza odontoiatrica. In questo articolo analizziamo i riferimenti normativi, i pronunciamenti ufficiali e le modalità operative previste per adempiere correttamente a questo obbligo.
Sì, gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia, in quanto iscritti all’Albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri. Tale facoltà deriva dal fatto che l’abilitazione medica conferisce loro la possibilità di diagnosticare e certificare patologie di competenza odontoiatrica. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 502/1992, che non limita il rilascio di certificati di malattia ai soli medici di medicina generale.
Un importante chiarimento in merito è stato fornito dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) con la Comunicazione n. 88 del 2020, in cui si ribadisce che
gli odontoiatri iscritti all’Albo hanno il dovere di redigere certificati di malattia, in particolare per prognosi inferiori a 10 giorni, per patologie odontoiatriche che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa del paziente”.
La possibilità per gli odontoiatri di certificare la malattia è stata confermata anche dall’INPS. In una nota interna diffusa nel 2020, l’ente ha precisato che
i medici liberi professionisti, inclusi gli odontoiatri, possono rilasciare certificati di malattia validi per l’astensione dal lavoro dei pazienti lavoratori.
Puoi scaricare il contenuto dell’INPS qui: Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_pubblici_2024_v04
Tuttavia, occorre fare una distinzione tra lavoratori del settore privato e dipendenti pubblici:
Come specificato dall’Ordine dei Medici di Venezia in una comunicazione ufficiale,
gli odontoiatri devono richiedere le credenziali per accedere al Sistema TS e trasmettere i certificati in via telematica. In caso di impossibilità a trasmettere il certificato telematico, è consentito rilasciare un certificato cartaceo che il paziente presenterà direttamente al datore di lavoro.
Per trasmettere telematicamente i certificati di malattia, l’odontoiatra deve disporre di:
La procedura di invio è simile a quella seguita dai medici di medicina generale. Una volta effettuata la diagnosi e stabilita la prognosi, l’odontoiatra compila il certificato sul portale del Sistema TS, lo firma digitalmente e lo invia all’INPS. Il paziente riceve un numero di protocollo da comunicare al datore di lavoro.
Per poter trasmettere telematicamente i certificati di malattia, gli odontoiatri devono ottenere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Di seguito sono elencati i passaggi da seguire per completare questa procedura:
Questo processo garantisce la piena conformità alle normative vigenti e assicura che i certificati di malattia rilasciati dagli odontoiatri siano validi e riconosciuti ufficialmente dal sistema sanitario nazionale e dai datori di lavoro dei pazienti.
In assenza di accesso al Sistema TS o di credenziali valide, l’odontoiatra può rilasciare un certificato di malattia in formato cartaceo. Questo certificato deve contenere:
Il paziente sarà tenuto a presentare il certificato al proprio datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale applicabile.
Gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia per patologie odontoiatriche che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa del paziente. Ecco alcuni esempi pratici:
In tutte queste situazioni, l’odontoiatra deve valutare attentamente la condizione del paziente e stabilire una prognosi realistica per il recupero, riportandola nel certificato di malattia.
L’odontoiatra, nel momento in cui rilascia un certificato di malattia, assume una specifica responsabilità legale. Questa responsabilità riguarda sia la correttezza della diagnosi formulata sia la veridicità delle informazioni contenute nel certificato. In caso di errore o di rilascio di certificati non giustificati da reali condizioni di salute, il professionista potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine, oltre che in sanzioni di tipo civile o penale.
Oltre alle responsabilità legali derivanti da un certificato di malattia errato o falso, gli odontoiatri possono incorrere in conseguenze anche per omessa certificazione. La mancata redazione di un certificato di malattia quando sussistono le condizioni per farlo può configurare responsabilità di tipo deontologico e, in alcuni casi, civile.
In sintesi, l’odontoiatra deve prestare particolare attenzione nella redazione dei certificati di malattia, assicurandosi che le informazioni fornite siano accurate e giustificate da reali condizioni cliniche. Al contempo, deve evitare di omettere la certificazione quando necessaria, per non incorrere in responsabilità disciplinari o civili che possano compromettere il rapporto di fiducia con il paziente.
Sì, gli odontoiatri hanno l’obbligo deontologico di rilasciare certificati di malattia per patologie odontoiatriche che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa del paziente. La FNOMCeO ha chiarito che, in particolare per prognosi inferiori a 10 giorni, l’odontoiatra deve certificare lo stato di malattia.
Il certificato di malattia può essere rilasciato quando il paziente presenta condizioni cliniche che gli impediscono di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, come ad esempio:
Sì, se l’odontoiatra è in possesso delle credenziali per il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), deve trasmettere i certificati di malattia in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente. In caso contrario, è possibile rilasciare un certificato cartaceo.
Le credenziali possono essere richieste presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Una volta accettata la richiesta, il professionista riceverà username e password per accedere al portale del Sistema TS.
Se l’odontoiatra non dispone delle credenziali, può comunque rilasciare un certificato di malattia in formato cartaceo, che il paziente dovrà consegnare direttamente al proprio datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto nazionale di riferimento.
Gli odontoiatri, come tutti i medici, sono soggetti a responsabilità legale e deontologica. La falsità ideologica in certificati è punita dall’art. 481 del Codice Penale, con pene che possono arrivare fino a un anno di reclusione o a una multa. Inoltre, l’Ordine professionale può avviare procedimenti disciplinari nei confronti del professionista.
L’omessa certificazione, quando necessaria, può configurare una responsabilità deontologica e civile. Se il paziente subisce un danno economico a causa della mancata giustificazione dell’assenza dal lavoro, l’odontoiatra può essere chiamato a risarcire il danno.
Sì, il certificato di malattia rilasciato dall’odontoiatra è valido sia per i lavoratori del settore privato che per i dipendenti pubblici. Tuttavia, per i dipendenti pubblici, il certificato di malattia è accettato solo per la prima e seconda assenza nell’anno solare e se la prognosi è inferiore a 10 giorni.
Un certificato di malattia deve contenere:
Sì, il paziente che presenta un certificato falso può incorrere in sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, in procedimenti penali per tentata truffa nei confronti del datore di lavoro o dell’ente previdenziale.
No, salvo che non sussistano i presupposti clinici per giustificare l’astensione dal lavoro. In caso di richiesta infondata o impropria, l’odontoiatra può spiegare al paziente i motivi del rifiuto e annotare nel proprio registro clinico la decisione presa.
Gli odontoiatri, in quanto medici abilitati, hanno la facoltà e in alcuni casi il dovere di rilasciare certificati di malattia per patologie di competenza odontoiatrica che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa. Sia la normativa vigente che i pronunciamenti di FNOMCeO e INPS confermano questa possibilità, fornendo indicazioni chiare sulle modalità operative da seguire.
Per garantire la validità del certificato, gli odontoiatri devono preferibilmente trasmetterlo in via telematica attraverso il Sistema TS, ma in assenza di tale possibilità, il certificato cartaceo resta un’opzione valida. Si consiglia ai professionisti di rivolgersi al proprio Ordine provinciale per ottenere le credenziali necessarie e per eventuali chiarimenti operativi.
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