
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa obbligatorio per i soggetti iscritti al RENTRI. Per gli odontoiatri, però, la vera discriminante non è la natura pericolosa del rifiuto, ma l’obbligo di iscrizione al Registro. Vediamo cosa cambia per dentisti liberi professionisti, studi e società odontoiatriche e quando è ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo.

Dal 16 settembre 2026 cambia definitivamente la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per i soggetti iscritti al RENTRI, arriva infatti il FIR Digitale o xFIR.
Per il settore odontoiatrico, però, la questione richiede una precisazione fondamentale, perché non tutti i dentisti sono obbligati a iscriversi al RENTRI.
Anzi, dopo le modifiche normative entrate in vigore nel 2026, possiamo trovarci davanti a una situazione apparentemente paradossale: due studi odontoiatrici possono produrre esattamente lo stesso rifiuto pericoloso, ma uno essere tenuto all’utilizzo del FIR digitale e l’altro continuare a utilizzare il FIR cartaceo.
La ragione non sta nella natura del rifiuto. Sta nella diversa natura del soggetto che lo produce. Vediamo perché.
Nel corso del 2026 è stato previsto un periodo transitorio durante il quale gli operatori iscritti al RENTRI hanno potuto utilizzare alternativamente il FIR digitale oppure quello cartaceo.
Questa possibilità termina il 15 settembre 2026. Il portale istituzionale RENTRI lo chiarisce in modo particolarmente netto: “Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.”
Quindi il primo concetto da fissare è questo: l’obbligo dell’xFIR è collegato all’iscrizione al RENTRI, non semplicemente alla circostanza che il rifiuto sia pericoloso.
Fonte: Portale ufficiale RENTRI, FIR: chiusura delle modalità operative di sicurezza, pubblicato il 31 marzo 2026.
È proprio questo il punto che avevamo già affrontato nell’articolo “RENTRI 2026 e studi odontoiatrici”, al quale rimandiamo per l’analisi completa. Vd. RENTRI 2026 e studi odontoiatrici: chi deve iscriversi e chi no
La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ha infatti modificato il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo i soggetti obbligati all’iscrizione.
La norma prevede espressamente l’esclusione dei produttori di rifiuti ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6.
Ed è proprio il comma 6 dell’art. 190 che assume particolare importanza per i professionisti sanitari.
Su questo punto non dobbiamo affidarci soltanto all’interpretazione della norma.
Il portale ufficiale di supporto RENTRI ha pubblicato una FAQ specificamente dedicata ai “produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa”.
La FAQ chiarisce che i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non rientrano in un’organizzazione di ente o impresa sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, quando adempiono agli obblighi secondo le modalità alternative previste dall’art. 190, comma 6.
E il RENTRI cita espressamente, a titolo esemplificativo: “i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa)”.
Questa precisazione è particolarmente importante. Significa che produrre rifiuti pericolosi non determina automaticamente l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Un dentista libero professionista che ricada nelle condizioni previste dalla norma può essere escluso dal RENTRI anche se produce rifiuti pericolosi.
Fonte: Portale Supporto RENTRI, FAQ Adempimenti per i produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa, aggiornata al 19 maggio 2026.
Qui troviamo probabilmente il chiarimento più importante per la nostra categoria.
Il RENTRI precisa espressamente che questi professionisti, quando devono emettere un FIR:
Attenzione quindi a non confondere due concetti diversi: vidimazione digitale del FIR cartaceo e FIR digitale (xFIR) non sono la stessa cosa.
Il professionista non iscritto utilizza il nuovo sistema RENTRI per produrre e vidimare il formulario, ma il documento che accompagna il rifiuto continua a essere cartaceo.
La situazione cambia quando l’attività odontoiatrica è esercitata attraverso un soggetto che rientra nell’organizzazione di un’impresa o di un ente ed è tenuto all’iscrizione al RENTRI (vale sia per Srl Odontoiatrica che per Stp Odontoiatrica).
Pensiamo, tipicamente, a una società odontoiatrica soggetta all’obbligo di iscrizione.
Una volta stabilito che il produttore è iscritto al RENTRI, entra in gioco la scadenza del 16 settembre.
Il portale istituzionale non distingue, ai fini dell’obbligo del formato digitale, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi: dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
Pertanto, quando per la movimentazione di un rifiuto deve essere emesso un FIR, il soggetto iscritto al RENTRI dovrà gestirlo in formato digitale.
Certamente sì, ma qui bisogna evitare un’altra possibile confusione.
Le espressioni “pericoloso/non pericoloso” e “urbano/speciale” non descrivono la stessa caratteristica del rifiuto:
La disciplina dei rifiuti sanitari è contenuta, tra l’altro, nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, che contempla diverse categorie: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti assimilati agli urbani e altre categorie sottoposte a discipline specifiche.
Pertanto non tutto ciò che viene buttato in uno studio dentistico è un rifiuto speciale pericoloso.
Una parte dei normali rifiuti prodotti dalla struttura può essere gestita nel circuito dei rifiuti urbani secondo le condizioni previste dalla normativa: per questi rifiuti il problema del FIR, e quindi del FIR digitale, semplicemente non si pone.
Esistono però anche codici EER relativi a rifiuti sanitari non pericolosi. Il punto importante, ai fini della novità del 16 settembre, è che non è questa distinzione a stabilire se il formulario debba essere cartaceo oppure digitale.
La domanda preliminare resta: il produttore è iscritto al RENTRI oppure no?
Immaginiamo due strutture odontoiatriche che producano lo stesso rifiuto sanitario pericoloso.
Il dentista esercita personalmente l’attività professionale e rientra tra i produttori non organizzati in forma di ente o impresa ai quali si applica l’art. 190, comma 6.
Se ricorrono le condizioni previste dalla norma: non è obbligato a iscriversi al RENTRI.
Quando deve emettere il formulario utilizza il FIR cartaceo vidimato digitalmente, anche se il rifiuto è pericoloso.
La medesima attività viene esercitata attraverso una struttura organizzata in forma di impresa tenuta all’iscrizione al RENTRI.
In questo caso il produttore è un soggetto iscritto.
Dal 16 settembre 2026, quando la movimentazione richiede il FIR: deve utilizzare l’xFIR. Il rifiuto può essere esattamente lo stesso del primo esempio. A cambiare è il regime del produttore.
Il FIR digitale non è semplicemente un formulario cartaceo trasformato in PDF. È un documento informatico che viene progressivamente compilato e sottoscritto dai diversi operatori coinvolti nella movimentazione.
Produttore/detentore, trasportatore e destinatario intervengono quindi sullo stesso formulario digitale durante le diverse fasi del trasporto.
Il destinatario, al momento della presa in carico o dell’eventuale respingimento, sottoscrive digitalmente il formulario; la copia completa viene poi resa disponibile attraverso il sistema.
Il RENTRI precisa inoltre che la restituzione della copia completa del FIR digitale avviene anche per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Questo costituisce un’ulteriore conferma del fatto che l’xFIR non è uno strumento riservato ai soli rifiuti pericolosi.
Un altro principio operativo importante riguarda l’intera filiera.
Durante il periodo transitorio la scelta tra cartaceo e digitale spettava al produttore/detentore e determinava la modalità che dovevano seguire anche gli altri operatori.
Un formulario nato digitale rimane quindi digitale durante la movimentazione: non è possibile trasformarlo in cartaceo semplicemente stampandolo.
Questo comporta una conseguenza organizzativa molto concreta per le società odontoiatriche: non basta essere personalmente pronti al FIR digitale.
Bisogna verificare che il soggetto incaricato del trasporto e l’impianto destinatario siano in grado di gestire correttamente l’intero processo digitale.
La scadenza è ormai molto vicina.
Una struttura odontoiatrica iscritta al RENTRI dovrebbe quindi verificare immediatamente con il proprio gestore dei rifiuti almeno quattro aspetti:
Non aspetteremmo quindi la prima raccolta successiva al 16 settembre per scoprire come funziona il sistema.
La disciplina contempla anche questa eventualità.
Il Decreto direttoriale MASE n. 25 del 5 febbraio 2026 ha previsto specifiche modalità operative da utilizzare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o, nelle condizioni previste, della connettività o dei servizi di autenticazione.
In queste situazioni può essere consentito il ricorso alle procedure di continuità operativa previste dalla disciplina.
È però importante non interpretare queste procedure come una possibilità ordinaria di scegliere il cartaceo dopo il 16 settembre: si tratta di procedure emergenziali, utilizzabili nelle condizioni previste dalla normativa.
Per il dentista la questione può essere riassunta con una sequenza molto semplice.
Prima domanda: sono obbligato a essere iscritto al RENTRI? Se il professionista rientra nell’esclusione prevista per i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, può rimanere fuori dal RENTRI.
Seconda domanda: se non sono iscritto, cosa faccio con il FIR? Quando necessario, utilizzo il FIR cartaceo vidimato digitalmente, anche per i rifiuti pericolosi.
Terza domanda: se invece sono iscritto al RENTRI? Dal 16 settembre 2026, per le movimentazioni soggette a FIR, utilizzo il FIR digitale (xFIR).
È questa, più che la distinzione tra rifiuto pericoloso e non pericoloso, la chiave per comprendere la novità.
Dire: “dal 16 settembre tutti i dentisti che producono rifiuti pericolosi devono utilizzare il FIR digitale” è sbagliato.
La formulazione corretta è: dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI devono utilizzare il FIR digitale per le movimentazioni soggette a formulario.
Il dentista libero professionista che rientra nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa può invece continuare a utilizzare il FIR cartaceo vidimato digitalmente, anche per i rifiuti pericolosi.
Per sapere quindi cosa fare il 16 settembre, non bisogna partire dal contenitore dei rifiuti.
Bisogna partire dalla forma con la quale viene esercitata l’attività odontoiatrica e dalla conseguente posizione del produttore rispetto al RENTRI.
Per l’inquadramento specifico dell’obbligo di iscrizione degli studi odontoiatrici si rinvia inoltre al nostro precedente approfondimento: RENTRI 2026 e studi odontoiatrici
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