
Perché il dentista non può normalmente detrarre l’IVA sugli acquisti? L’esenzione delle prestazioni sanitarie produce conseguenze economiche spesso sottovalutate, soprattutto quando si investe in attrezzature e tecnologie. Dalla differenza tra detrazione IVA e deduzione fiscale del costo fino al pro-rata, alla separazione delle attività, alle Srl odontoiatriche, alle holding e al Gruppo IVA: una guida per comprendere le regole e valutarne le implicazioni nella gestione dello studio dentistico.

Per un dentista l’IVA presenta un paradosso che spesso passa inosservato: non applicarla sulle prestazioni sanitarie non significa essere fuori dal sistema IVA e, soprattutto, non significa non pagarla.
La normativa prevede infatti l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. È il principio contenuto nell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, che riguarda direttamente anche gran parte delle prestazioni odontoiatriche.
In termini molto semplici, il dentista emette la fattura per la prestazione sanitaria senza addebitare l’IVA al paziente.
Il problema nasce dall’altra parte.
Quando acquista un riunito, uno scanner, materiali odontoiatrici, software, servizi professionali o altri beni necessari all’attività, il dentista paga normalmente l’IVA ai propri fornitori. E se effettua esclusivamente operazioni esenti, quell’IVA, salvo specifiche eccezioni, non può essere portata in detrazione.
Diventa quindi un costo effettivo dell’attività.
Questo è il rovescio della medaglia dell’esenzione: il paziente non paga l’IVA sulla prestazione sanitaria, ma una parte importante dell’IVA sostenuta per produrre quella prestazione può rimanere a carico del dentista.
E quando gli investimenti diventano importanti, il problema smette di essere marginale.
Su 100.000 euro di acquisti soggetti all’aliquota ordinaria, per esempio, possono esserci 22.000 euro di IVA. Capire se quell’IVA sia detraibile, indetraibile o detraibile soltanto in parte può quindi produrre conseguenze economiche molto rilevanti.
Ma l’IVA pagata e non detratta è almeno deducibile dal reddito?
In molti casi sì, come componente del costo. Ma dedurre un costo e detrarre l’IVA sono due cose profondamente diverse, e confonderle porta a sottovalutare il problema.
È proprio da questa differenza che conviene partire per capire quanto può costare realmente l’IVA al dentista e, soprattutto, perché in alcune situazioni la composizione delle attività svolte, il pro-rata, la Srl odontoiatrica e persino l’organizzazione di un gruppo societario possono aprire scenari completamente diversi.
Il punto di partenza è l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, che considera esenti dall’IVA:
«le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza».
Per il dentista questo significa che le prestazioni odontoiatriche che rispondono a queste finalità vengono normalmente fatturate in esenzione IVA.
È importante però comprendere bene cosa significa “esente”.
Una prestazione esente non è una prestazione estranea al sistema IVA. Il dentista continua a essere un soggetto passivo IVA, emette fattura secondo le regole previste e acquista beni e servizi pagando normalmente l’IVA applicata dai propri fornitori.
La differenza fondamentale è che non addebita l’IVA al paziente sulle prestazioni sanitarie esenti.
Ed è proprio qui che nasce il problema.
Il sistema IVA è normalmente costruito sul meccanismo della detrazione: un’impresa o un professionista incassa l’IVA sulle proprie operazioni imponibili e, ricorrendone le condizioni, detrae l’IVA pagata sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività.
Per chi effettua operazioni esenti, invece, questo meccanismo viene limitato. L’art. 19 del DPR 633/1972 collega infatti il diritto alla detrazione agli acquisti relativi a operazioni che danno diritto alla detrazione stessa.
Per questo il dentista che svolge esclusivamente prestazioni sanitarie esenti normalmente non recupera l’IVA sostenuta per gli acquisti destinati a quella attività.
Pensiamo a un riunito acquistato per 30.000 euro + IVA. Il fornitore applica l’IVA e il dentista la paga. Se quell’attrezzatura viene utilizzata nell’ambito di un’attività costituita esclusivamente da operazioni sanitarie esenti, quell’IVA non funziona come un credito da recuperare secondo il normale meccanismo di detrazione: rimane economicamente a carico del dentista e concorre al costo dell’investimento secondo le regole fiscali applicabili.
Ecco quindi il primo concetto da tenere a mente: esenzione IVA sulle prestazioni non significa esenzione dall’IVA sugli acquisti. Il dentista non la addebita al paziente, ma la paga ai propri fornitori e, quando non può detrarla, la sopporta come costo.
È questa asimmetria che rende l’IVA particolarmente importante in odontoiatria e che ci porta alla domanda successiva: quanto può costare concretamente al dentista l’impossibilità di detrarre l’IVA?
Finché parliamo di principi fiscali, l’IVA indetraibile può sembrare un problema soprattutto contabile. Basta però applicare la regola agli acquisti di uno studio odontoiatrico per comprenderne immediatamente il peso economico.
Pensiamo a una struttura che acquista attrezzature per 100.000 euro + IVA al 22%. Il costo finanziario complessivo dell’investimento è: 100.000 + 22.000 = 122.000 euro.
Un’impresa che effettua operazioni imponibili, quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, può portare in detrazione quei 22.000 euro di IVA. L’imposta pagata al fornitore entra quindi nel normale meccanismo IVA e non rappresenta, in linea generale, un costo definitivo dell’investimento.
Per il dentista che svolge esclusivamente prestazioni sanitarie esenti la situazione è diversa. Quei 22.000 euro vengono materialmente pagati, ma normalmente non possono essere recuperati attraverso la detrazione IVA. L’investimento che economicamente vale 100.000 euro finisce quindi per richiedere un esborso di 122.000 euro.
E il problema non riguarda soltanto i grandi investimenti.
L’IVA può gravare ogni giorno su materiali, attrezzature, software, consulenze, manutenzioni, servizi e su molti altri acquisti necessari al funzionamento della struttura. Considerata nell’arco di un anno, l’IVA che rimane indetraibile può raggiungere importi molto significativi.
Naturalmente questo non significa che l’IVA indetraibile sia sempre fiscalmente perduta sotto ogni profilo. Quando ne ricorrono le condizioni, essa concorre al costo fiscalmente riconosciuto del bene o del servizio e può quindi produrre un beneficio attraverso la deduzione dal reddito.
Ma è proprio qui che nasce uno degli equivoci più frequenti: recuperare l’IVA mediante detrazione e dedurla come componente di un costo non producono affatto lo stesso risultato.
Per capire quanto sia grande la differenza dobbiamo quindi chiarire due parole che nel linguaggio comune vengono spesso utilizzate quasi come sinonimi, ma che fiscalmente indicano meccanismi completamente diversi: detraibilità e deducibilità.
Nel linguaggio comune si sente spesso dire che un costo può essere “scaricato”. Fiscalmente, però, questa espressione può indicare meccanismi molto diversi.
Dedurre significa ridurre il reddito sul quale vengono calcolate le imposte. Detrare significa invece sottrarre un importo direttamente dall’imposta dovuta. La differenza è enorme.
Torniamo all’IVA con un esempio molto semplice.
Immaginiamo un acquisto di: 10.000 euro + 2.200 euro di IVA. Se quell’IVA è integralmente detraibile, i 2.200 euro vengono recuperati attraverso il meccanismo IVA.
Se invece l’IVA è indetraibile, come normalmente accade al dentista che effettua esclusivamente prestazioni sanitarie esenti, quei 2.200 euro rimangono a suo carico e, quando ne ricorrono le condizioni, concorrono al costo fiscalmente riconosciuto dell’acquisto.
Qualcuno potrebbe pensare: “Poco male: se non posso detrarla, almeno la deduco.” Non è la stessa cosa.
Facciamo un esempio volutamente semplificato e ipotizziamo che la deduzione di quei 2.200 euro produca un beneficio fiscale marginale del 30%. Il risparmio d’imposta sarebbe: 2.200 × 30% = 660 euro.
Il confronto diventa immediato:
La differenza è di 1.540 euro su un solo acquisto da 10.000 euro più IVA.
Naturalmente il 30% è soltanto un’aliquota convenzionale utilizzata per rendere comprensibile l’esempio: il beneficio effettivo della deduzione dipende dal soggetto, dal regime fiscale, dalle modalità e dai tempi con cui il costo è fiscalmente riconosciuto. Il principio, però, non cambia: la deduzione attenua il peso dell’IVA indetraibile, ma non equivale alla sua detrazione. Ed è proprio per questo che l’IVA indetraibile rappresenta un costo importante per molte attività odontoiatriche.
A questo punto, però, bisogna mettere in discussione un’altra convinzione piuttosto diffusa: siamo sicuri che tutte le prestazioni effettuate da un dentista debbano essere fatturate in esenzione IVA?
No. Ed è un punto importante, perché l’esenzione IVA non dipende semplicemente dal fatto che una prestazione venga eseguita da un dentista.
L’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972 individua infatti prestazioni sanitarie caratterizzate da determinate finalità. Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della giurisprudenza europea, ribadisce che non tutte le attività effettuate nell’esercizio di una professione sanitaria possono essere indistintamente considerate esenti: assume particolare rilievo lo scopo della prestazione. (Cfr. Circolare del 28 gennaio 2005, n. 4/E – Agenzia delle Entrate).
Questo significa che la qualifica professionale di chi esegue la prestazione è necessaria quando richiesta dalla norma, ma non è sufficiente da sola a determinare l’esenzione.
Il principio diventa particolarmente evidente quando ci spostiamo dal terreno della cura a quello dell’estetica.
Una prestazione effettuata per diagnosticare o curare una malattia o un problema di salute, oppure per tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona, può rientrare nell’esenzione quando sono soddisfatti i requisiti previsti. Una prestazione meramente estetica e priva di una finalità sanitaria rilevante, invece, non diventa esente semplicemente perché viene eseguita da un medico o da un odontoiatra. La stessa Agenzia distingue le prestazioni sanitarie da quelle meramente estetiche o comunque prive di carattere sanitario (Vd. Risoluzione 42/E del 12 giugno 2025 – IVA su prestazioni di chirurgia e medicina estetica).
Attenzione, però: una prestazione odontoiatrica non perde automaticamente la propria natura sanitaria soltanto perché produce anche un miglioramento estetico.
Pensiamo, per esempio, a una riabilitazione protesica, a un trattamento ortodontico o a una ricostruzione dentale. Sono interventi che possono avere conseguenze estetiche molto importanti, ma che possono rispondere anche a esigenze di cura, recupero funzionale o tutela della salute.
Non è quindi corretto identificare automaticamente l’odontoiatria estetica con le prestazioni imponibili IVA. Occorre valutare la finalità concreta dell’intervento e verificare se ricorrono i requisiti dell’esenzione.
La materia richiede particolare attenzione anche sul piano documentale. Per la chirurgia estetica, ad esempio, la disciplina vigente collega espressamente l’esenzione alla finalità terapeutica e richiede che questa risulti da apposita attestazione medica; la prassi dell’Agenzia ha inoltre fornito specifici chiarimenti sulla medicina estetica. Non bisogna tuttavia estendere automaticamente ogni requisito documentale previsto per queste prestazioni a qualsiasi trattamento odontoiatrico.
Per il dentista, quindi, la domanda corretta non è: “Sono un professionista sanitario: posso fatturare senza IVA?”, ma: “Qual è la natura e la finalità della prestazione che sto fatturando e quale trattamento IVA prevede la legge per quella prestazione?”
Non si tratta di una scelta fiscale lasciata alla convenienza del professionista. Una prestazione esente deve essere trattata come tale quando ne ricorrono i presupposti; una prestazione imponibile deve essere assoggettata a IVA quando quei presupposti non ricorrono.
Questa distinzione, tuttavia, produce una conseguenza che spesso viene trascurata.
Il dentista tende comprensibilmente a considerare l’applicazione dell’IVA come uno svantaggio: se a una prestazione da 1.000 euro deve aggiungere l’IVA, il prezzo finale per il paziente aumenta. Ma questa è soltanto una metà del problema.
Effettuare legittimamente operazioni imponibili può produrre effetti anche sul diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti, secondo le regole applicabili alla specifica attività. Ed è proprio per questo che le prestazioni estetiche in odontoiatria meritano un ragionamento più approfondito: non soltanto per capire quando l’IVA debba essere applicata, ma anche per comprendere perché una fattura con IVA non rappresenti necessariamente, per il dentista, soltanto una cattiva notizia.
Naturalmente, in uno studio odontoiatrico medio le prestazioni estetiche imponibili possono rappresentare una porzione limitata dell’attività complessiva. Non bisogna quindi sopravvalutarne l’effetto: da sole, non è detto che modifichino significativamente la posizione IVA di una struttura che realizza prevalentemente prestazioni sanitarie esenti.
Ma il principio che abbiamo appena individuato è molto più importante dell’esempio.
Abbiamo infatti scoperto che non tutte le attività svolte nell’ambito odontoiatrico sono necessariamente esenti e che la presenza di operazioni imponibili può incidere sul diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta sugli acquisti, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Per ora fermiamoci qui. Più avanti vedremo che, soprattutto quando si passa dalla semplice attività professionale a strutture imprenditoriali e societarie più articolate, la componente delle operazioni imponibili può diventare sensibilmente più importante. Ed è a quel punto che quello che oggi sembra un piccolo dettaglio – qualche fattura con IVA all’interno di un’attività prevalentemente esente – può assumere un significato economico completamente diverso.
Abbiamo visto che un dentista può effettuare prevalentemente prestazioni sanitarie esenti e, contemporaneamente, realizzare anche operazioni imponibili IVA.
Quando queste due tipologie di operazioni convivono nell’esercizio abituale dell’attività, può entrare in gioco un meccanismo particolarmente interessante: il pro-rata IVA, disciplinato dagli artt. 19 e 19-bis del DPR 633/1972.
Il principio, semplificando, è abbastanza intuitivo.
Se l’attività è costituita esclusivamente da operazioni esenti, l’IVA sugli acquisti utilizzati per tale attività è normalmente indetraibile. Se invece vengono esercitate abitualmente sia attività che danno diritto alla detrazione sia attività esenti, può diventare detraibile una parte dell’IVA sostenuta sugli acquisti, secondo la percentuale determinata dalle regole del pro-rata.
Occorre però una precisazione importante.
Il pro-rata generale non si applica automaticamente per il solo fatto che uno studio dentistico emetta occasionalmente una fattura imponibile.
La disciplina distingue infatti la compresenza abituale di attività esenti e imponibili dalle operazioni occasionali. In queste ultime situazioni, il diritto alla detrazione può dover essere determinato considerando l’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi acquistati, anziché applicando una percentuale generale all’intera attività.
Prima di calcolare un pro-rata, quindi, è necessario verificare la natura delle operazioni, il carattere abituale o occasionale delle attività esercitate e le regole di detrazione effettivamente applicabili.
Facciamo adesso un esempio volutamente semplice, ipotizzando che ricorrano i presupposti per applicare il pro-rata generale.
Immaginiamo una struttura odontoiatrica che nel corso dell’anno sostenga complessivamente: 100.000 euro di acquisti + 22.000 euro di IVA.
Se tutta l’attività fosse costituita da prestazioni sanitarie esenti, nell’ipotesi semplificata i 22.000 euro di IVA rimarrebbero integralmente a carico della struttura.
Supponiamo invece che, per effetto della presenza abituale di operazioni che danno diritto alla detrazione, la percentuale risultante dal pro-rata sia del 20%.
Se tutta l’IVA considerata nell’esempio è soggetta a questo meccanismo e non intervengono altre limitazioni, l’importo detraibile sarebbe: 22.000 × 20% = 4.400 euro.
La struttura potrebbe quindi recuperare 4.400 euro di IVA che, in assenza del diritto alla detrazione, sarebbero rimasti a suo carico.
È importante comprendere che questo esempio serve soltanto a mostrare il funzionamento economico del meccanismo. Il pro-rata non si determina semplicemente dividendo le “fatture con IVA” per il fatturato complessivo, perché la normativa stabilisce quali operazioni partecipano al calcolo e quali devono invece essere escluse.
C’è poi un altro aspetto fondamentale.
Il pro-rata generale non richiede necessariamente di collegare ogni singola operazione imponibile a uno specifico acquisto. La percentuale di detrazione opera, secondo le regole previste dalla disciplina IVA, sugli acquisti ai quali il meccanismo risulta applicabile, ferme restando le disposizioni relative all’indetraibilità specifica, alle operazioni escluse dal diritto alla detrazione e alle altre limitazioni previste dalla legge.
Questo spiega perché anche una percentuale apparentemente modesta possa diventare economicamente interessante.
Se una struttura sostiene poca IVA, recuperare il 10% o il 20% può avere un effetto limitato. Ma quando crescono gli investimenti, le attrezzature, i servizi acquistati e più in generale i costi soggetti a IVA, ogni punto percentuale di detrazione può acquistare un valore economico crescente.
Naturalmente, quando parliamo di investimenti importanti, occorre considerare anche le regole sulla rettifica della detrazione, che possono assumere rilievo negli anni successivi all’acquisto.
Ed è proprio qui che il pro-rata smette di essere soltanto un tecnicismo IVA e comincia a diventare una variabile che merita di essere considerata nella pianificazione fiscale dell’attività odontoiatrica.
Il valore del pro-rata IVA dipende naturalmente da due grandezze: la percentuale di detrazione e l’ammontare dell’IVA sostenuta sugli acquisti ai quali tale percentuale risulta applicabile.
Per questo una percentuale apparentemente modesta può produrre risultati molto diversi a seconda delle dimensioni della struttura.
Immaginiamo una Srl odontoiatrica che, tra attrezzature, materiali, servizi, consulenze, manutenzioni e altri acquisti, sostenga complessivamente 100.000 euro di IVA in un anno, ipotizzando per semplicità che tutta questa imposta sia soggetta al meccanismo del pro-rata e che non intervengano altre limitazioni alla detrazione.
A parità di acquisti, avremmo:
E non dimentichiamo ciò che abbiamo visto all’inizio: IVA detraibile e IVA indetraibile che diventa componente di un costo deducibile non hanno lo stesso valore.
Nel primo caso l’imposta viene recuperata attraverso il meccanismo della detrazione IVA. Nel secondo rimane economicamente a carico della struttura e può soltanto concorrere, quando ne ricorrono le condizioni, alla determinazione di un costo fiscalmente deducibile.
È evidente quindi che, per una piccola attività con investimenti contenuti, il tema può avere un peso relativamente modesto. Ma per una struttura odontoiatrica che investe molto, rinnova frequentemente le tecnologie, sostiene importanti costi per beni e servizi o sta realizzando una nuova sede, anche pochi punti percentuali di pro-rata possono valere migliaia o decine di migliaia di euro ogni anno.
C’è però un ulteriore elemento da considerare, soprattutto quando parliamo di investimenti importanti.
L’IVA detratta al momento dell’acquisto di determinati beni non è necessariamente un risultato definitivo e immutabile.
L’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972 disciplina infatti la rettifica della detrazione IVA. In presenza delle condizioni previste dalla norma, le variazioni intervenute negli anni successivi nell’utilizzo dei beni o nella percentuale di detrazione possono comportare una rettifica dell’imposta originariamente detratta.
Per i beni ammortizzabili la normativa prevede specifici periodi di osservazione e regole di calcolo, con una disciplina particolare per i fabbricati.
Questo significa che una struttura odontoiatrica che acquista oggi attrezzature importanti e modifica successivamente la composizione delle proprie attività potrebbe dover riconsiderare, nei casi previsti dalla legge, anche una parte dell’IVA relativa agli investimenti precedenti.
La rettifica può operare sia in senso sfavorevole sia, quando ne ricorrono i presupposti, in senso favorevole al contribuente.
È un motivo in più per valutare gli investimenti e le scelte organizzative in una prospettiva pluriennale, anziché limitarsi al risultato IVA del singolo esercizio.
Attenzione, però, a non rovesciare il ragionamento.
L’obiettivo non è creare artificiosamente fatturato imponibile per aumentare il pro-rata. Le operazioni devono essere reali, economicamente giustificate e correttamente qualificate ai fini IVA.
Il punto è un altro: se determinate attività vengono realmente svolte e sono imponibili per legge, ignorare le conseguenze che possono produrre sul diritto alla detrazione significa valutare soltanto metà del problema.
Finora abbiamo ragionato soprattutto pensando al dentista come professionista. Ma cosa accade quando l’attività odontoiatrica assume forma societaria?
È qui che il ragionamento può diventare ancora più interessante.
Una Srl odontoiatrica non ottiene automaticamente un pro-rata maggiore e non detrae più IVA semplicemente perché è una società. Può però operare all’interno di un’organizzazione imprenditoriale più articolata, nella quale le attività effettivamente esercitate e le operazioni realizzate possono essere più ampie rispetto alla sola prestazione professionale del dentista.
È questo il passaggio che andremo ad esaminare tra poco.
Finora abbiamo ragionato immaginando che tutte le operazioni esenti e imponibili di una struttura odontoiatrica concorrano a determinare un’unica percentuale di detrazione.
Ma non è necessariamente così.
L’art. 36 del DPR 633/1972 prevede, in determinate condizioni, la possibilità di applicare separatamente l’IVA alle diverse attività esercitate dallo stesso soggetto.
È un istituto diverso dal pro-rata generale e non richiede necessariamente la costituzione di più società.
Immaginiamo una Srl odontoiatrica che, accanto alle prestazioni sanitarie esenti, svolga effettivamente un’altra attività economica imponibile, distinta e compatibile con il proprio oggetto sociale.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, la società può valutare la separazione delle attività ai fini IVA, mantenendo un unico soggetto giuridico ma applicando separatamente le regole di liquidazione e detrazione dell’imposta alle attività interessate.
La conseguenza può essere importante.
Gli acquisti destinati esclusivamente all’attività imponibile possono, in presenza delle condizioni ordinarie, dare diritto alla detrazione dell’IVA. Quelli destinati esclusivamente all’attività sanitaria esente rimangono invece normalmente soggetti alle limitazioni previste per le operazioni esenti.
Per gli acquisti utilizzati promiscuamente occorre applicare le specifiche regole di imputazione e detrazione previste dalla disciplina della separazione.
Separare le attività non significa quindi rendere detraibile l’IVA che riguarda l’attività sanitaria esente. Significa individuare correttamente il trattamento degli acquisti riferibili alle diverse attività, evitando di confondere operazioni che la legge consente di gestire separatamente.
Naturalmente non basta dichiarare che due attività sono diverse. La separazione deve essere ammessa dalla normativa, riguardare attività effettivamente esercitate e comporta specifici obblighi contabili e amministrativi.
Non è neppure detto che sia sempre conveniente. In alcune configurazioni il pro-rata generale può produrre un risultato economicamente più favorevole; in altre, la separazione può consentire una rappresentazione più coerente dell’effettivo utilizzo degli acquisti.
La scelta richiede quindi una simulazione preventiva, considerando la composizione delle attività, gli investimenti previsti, i costi comuni e gli adempimenti conseguenti.
Il principio da ricordare è semplice: prima di costituire società differenti per organizzare attività esenti e imponibili, vale la pena verificare se quelle attività possano e debbano essere gestite separatamente ai fini IVA all’interno dello stesso soggetto.
Anche questa è pianificazione fiscale: conoscere gli strumenti disponibili prima di decidere come organizzare l’impresa.
Il passaggio dalla professione individuale alla Srl odontoiatrica non modifica, di per sé, il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie.
Se una prestazione odontoiatrica possiede i requisiti per beneficiare dell’esenzione, rimane esente anche quando viene resa nell’ambito di una società. La forma giuridica non trasforma una prestazione esente in una prestazione imponibile.
La differenza interessante è un’altra.
Il professionista individuale esercita prevalentemente la propria attività professionale. Una società odontoiatrica può invece essere costituita con un oggetto sociale più articolato e svolgere, nei limiti consentiti dalla normativa sanitaria, societaria e dalle eventuali autorizzazioni necessarie, attività ulteriori rispetto alla sola erogazione delle prestazioni odontoiatriche.
Questo non significa che una Srl odontoiatrica possa esercitare liberamente qualsiasi attività economica. Significa che, diversamente da altre forme societarie soggette a specifici vincoli sull’oggetto sociale, può essere possibile organizzare al suo interno attività differenti, purché effettivamente consentite e correttamente esercitate.
Pensiamo, senza pretendere di costruire un elenco esaustivo, ad attività e servizi che possono affiancarsi all’attività sanitaria e che abbiano una propria autonomia economica: formazione, concessione o sfruttamento di determinati beni immateriali, servizi resi ad altre imprese o professionisti, locazioni o altre attività effettivamente esercitate dalla società.
Naturalmente, ciascuna di queste attività deve essere valutata autonomamente, anche sotto il profilo IVA: non tutte le attività diverse da quelle sanitarie sono necessariamente imponibili, e alcune possono essere soggette a regimi particolari o a specifiche esenzioni.
Inoltre, scrivere queste attività nello statuto non produce alcun vantaggio IVA.
L’oggetto sociale rappresenta il perimetro entro il quale la società può operare, ma sono le operazioni realmente effettuate e la loro corretta qualificazione fiscale a determinare il trattamento IVA e, quando ne ricorrono i presupposti, gli effetti sul diritto alla detrazione.
È una distinzione fondamentale.
Non possiamo costituire una Srl, aggiungere alcune attività nell’oggetto sociale e concludere che abbiamo aumentato la percentuale di IVA detraibile.
Possiamo però fare il ragionamento inverso.
Se una struttura odontoiatrica svolge realmente, accanto alle prestazioni sanitarie esenti, altre attività economiche imponibili, la composizione delle sue operazioni cambia. E con essa può cambiare anche il diritto alla detrazione, secondo le regole applicabili.
Come abbiamo visto, il risultato dipende anche dalla possibilità di applicare il pro-rata generale oppure, quando ne ricorrono i presupposti, dalla scelta di separare le attività ai fini IVA.
Questo apre una prospettiva diversa sulla scelta della forma societaria.
Una Srl odontoiatrica non dovrebbe essere costituita per ottenere un pro-rata IVA. Ma quando esistono valide ragioni organizzative, economiche e professionali per passare a una struttura imprenditoriale, sarebbe altrettanto sbagliato progettare quella struttura senza considerare quali attività svolgerà realmente e quali conseguenze IVA produrranno.
In altre parole, la domanda non è: “Come posso creare fatturato con IVA per recuperare l’IVA sugli acquisti?”
La domanda corretta è: “Quali attività svolge realmente la mia impresa e qual è il modo fiscalmente corretto di organizzarle?”
Se una parte di queste attività è imponibile, il possibile effetto sul diritto alla detrazione non è un artificio: è una conseguenza del sistema IVA che deve essere conosciuta e valutata.
E quando l’attività cresce ulteriormente, può accadere qualcosa di ancora più interessante: alcune funzioni possono non essere più concentrate in un’unica società, ma distribuite tra società diverse appartenenti allo stesso gruppo.
A quel punto il problema dell’IVA cambia nuovamente dimensione.
C’è però una distinzione importante da fare. Una Srl odontoiatrica e una STP costituita in forma di Srl non sono sovrapponibili sotto questo profilo.
La STP può certamente assumere la forma giuridica della società a responsabilità limitata, ma rimane una società tra professionisti disciplinata dall’art. 10 della legge 183/2011. La norma richiede che l’atto costitutivo preveda «l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci».
Questo vincolo incide direttamente sul ragionamento che stiamo facendo.
Una Srl odontoiatrica ordinaria, nel rispetto della normativa sanitaria, societaria e delle altre disposizioni applicabili, può avere un oggetto sociale più articolato e affiancare all’attività odontoiatrica ulteriori attività d’impresa effettivamente esercitate, quando consentite.
Una STP odontoiatrica, invece, è vincolata dall’esclusività dell’oggetto professionale. Il fatto che sia costituita formalmente come Srl non le attribuisce automaticamente la stessa possibilità di ampliare l’oggetto sociale ad attività imprenditoriali autonome ed estranee all’esercizio professionale.
Questo non significa, naturalmente, che una STP non possa svolgere attività organizzative, amministrative o strumentali necessarie all’esercizio della professione.
L’esclusività dell’oggetto professionale non coincide con il divieto di compiere attività accessorie o strumentali alla professione stessa. Ciò che deve essere rispettato è il vincolo sulla finalità e sull’oggetto della società, distinguendo le attività funzionali all’esercizio professionale da quelle che costituiscono autonome iniziative imprenditoriali.
La distinzione diventa particolarmente rilevante ai fini del nostro ragionamento sull’IVA.
Non perché la Srl odontoiatrica abbia automaticamente diritto a un pro-rata maggiore, ma perché può disporre, nei limiti consentiti, di un perimetro operativo più ampio, nel quale possono trovare spazio anche attività economicamente autonome e soggette a IVA.
La STP parte invece da un vincolo strutturale più stringente. Eventuali attività ulteriori devono essere valutate alla luce della loro effettiva natura strumentale o accessoria rispetto all’esercizio professionale e della compatibilità con la disciplina delle società tra professionisti.
Anche per questo, quando si confrontano STP e Srl odontoiatrica, non basta osservare che entrambe possono avere la forma di una Srl: la forma societaria può essere la stessa, ma le regole che disciplinano le attività esercitabili non lo sono.
E, ai fini IVA, rimane valido il principio che abbiamo già incontrato: non conta soltanto l’etichetta “Srl”, ma quali attività quel soggetto può legittimamente svolgere, quali svolge effettivamente e quale trattamento fiscale si applica alle relative operazioni.
A questo punto possiamo fare un passo ulteriore.
Abbiamo visto che la presenza di operazioni imponibili può incidere sul diritto alla detrazione e che una Srl odontoiatrica, rispetto al professionista individuale e alla STP, può avere un perimetro di attività più articolato.
Questo significa che possiamo progettare una struttura societaria con l’obiettivo di aumentare artificialmente il pro-rata?
No. E sarebbe un modo sbagliato di impostare il problema.
Il punto non è creare fatturato imponibile privo di una reale giustificazione economica per recuperare più IVA. Le attività devono essere effettivamente svolte, coerenti con l’organizzazione dell’impresa e correttamente qualificate sotto il profilo fiscale, societario e, quando necessario, sanitario.
La pianificazione interviene prima.
Quando si progetta una struttura odontoiatrica si decide quali attività dovrà realmente svolgere, quali investimenti saranno necessari, quali servizi verranno acquistati o erogati e quale soggetto sarà più appropriato per svolgere ciascuna funzione.
Ognuna di queste decisioni può avere conseguenze anche ai fini IVA.
Immaginiamo, per esempio, una struttura che preveda importanti investimenti tecnologici e che, oltre alle prestazioni sanitarie esenti, svolga realmente altre attività imponibili compatibili con il proprio oggetto sociale.
Se questa diversa composizione dell’attività determina un diritto, anche parziale, alla detrazione, il suo effetto economico dovrebbe essere conosciuto prima di decidere come organizzare l’impresa, non scoperto a posteriori dal commercialista quando le operazioni sono già state effettuate.
È questo il senso corretto della pianificazione.
Il pro-rata non è l’obiettivo dell’architettura societaria: può essere una delle conseguenze fiscali dell’architettura scelta.
E più aumentano le dimensioni della struttura e l’IVA sostenuta sugli acquisti, più questa conseguenza può diventare economicamente rilevante.
Finora, però, abbiamo immaginato che tutte le attività convivano all’interno dello stesso soggetto.
Una struttura odontoiatrica evoluta può essere organizzata diversamente: l’attività clinica può essere svolta da una società, mentre altre attività, beni o funzioni possono essere collocati in società differenti.
Nasce così un gruppo societario.
E qui compare un nuovo problema: se le diverse società iniziano a scambiarsi beni e servizi, che cosa succede all’IVA applicata nei rapporti tra loro?
È il passaggio che ci porta prima alla holding odontoiatrica e poi a uno strumento completamente diverso, che non deve essere confuso con essa: il Gruppo IVA.
Quando l’attività cresce, non è detto che continuare a concentrare tutto nella stessa società rappresenti sempre la soluzione organizzativa migliore.
L’attività clinica, gli immobili, alcuni beni strumentali, i marchi, determinate attività di servizio o altre iniziative imprenditoriali possono, quando esistono valide ragioni economiche e organizzative, essere collocati in società differenti appartenenti allo stesso gruppo.
A monte di queste società può essere presente una holding, cioè una società che detiene le partecipazioni nelle società operative e consente di organizzare in maniera unitaria il controllo del gruppo.
Ma attenzione: la holding odontoiatrica non è, di per sé, uno strumento per recuperare l’IVA e non deve essere confusa con il Gruppo IVA, di cui parleremo tra poco.
Per comprendere il problema bisogna fare una distinzione importante.
Una holding pura si limita essenzialmente alla detenzione e alla gestione delle partecipazioni nelle società controllate. Il semplice possesso di quote o azioni e la percezione dei relativi dividendi non costituiscono, di per sé, un’attività economica rilevante ai fini IVA e non attribuiscono automaticamente il diritto alla detrazione dell’imposta sostenuta sugli acquisti.
Diversa è la situazione di una holding attiva, che, oltre a detenere partecipazioni, interviene effettivamente nella gestione delle società partecipate attraverso prestazioni di servizi a titolo oneroso.
Pensiamo, per esempio, a una holding che fornisca realmente alle società del gruppo servizi amministrativi, gestionali, informatici o altre prestazioni economicamente autonome.
Quando queste attività costituiscono operazioni imponibili, la holding può acquisire un diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, tenendo conto della natura delle attività svolte e dell’effettivo collegamento dei costi alle operazioni che danno diritto alla detrazione.
Non basta, quindi, qualificare una società come holding attiva o prevedere determinati servizi nel suo oggetto sociale. Le prestazioni devono essere effettive, correttamente documentate e fiscalmente qualificate.
Ma anche quando la holding svolge realmente attività imponibili, questo non significa che il gruppo nel suo complesso abbia risolto il problema dell’IVA.
Anzi, sotto il profilo IVA la presenza di più società può far emergere una difficoltà ulteriore.
Immaginiamo, per semplicità, una società che svolga l’attività odontoiatrica e una holding attiva che le fornisca realmente determinati servizi imponibili.
Le due società, anche se hanno gli stessi proprietari e appartengono allo stesso gruppo, rimangono soggetti giuridici e fiscali distinti. Quando la holding presta un servizio imponibile alla società odontoiatrica, la fattura è normalmente soggetta a IVA secondo le regole ordinarie.
Ed ecco il problema.
Se la società che riceve il servizio svolge prevalentemente prestazioni sanitarie esenti e non può detrarre integralmente l’IVA, l’IVA applicata sui servizi infragruppo può trasformarsi in un costo.
In altre parole, la holding potrebbe avere diritto a detrarre l’IVA sui propri acquisti, mentre la società odontoiatrica potrebbe non riuscire a recuperare quella addebitata dalla holding sulle prestazioni ricevute.
Il diritto alla detrazione della holding non si trasferisce automaticamente alle società controllate.
Separare correttamente funzioni e attività tra più società può quindi rispondere a valide esigenze organizzative, patrimoniali o fiscali, ma può anche generare nuovi flussi IVA all’interno dello stesso gruppo economico.
È un aspetto che non dovrebbe essere trascurato quando si progetta una holding odontoiatrica.
Più l’architettura societaria diventa articolata, infatti, più diventa importante considerare non soltanto quali attività vengono svolte, ma anche quale società le svolge, a favore di chi e con quale trattamento IVA.
Ed è proprio per affrontare situazioni nelle quali più soggetti, pur restando società giuridicamente distinte, presentano determinati legami finanziari, economici e organizzativi che il nostro ordinamento prevede un istituto specifico.
Si chiama Gruppo IVA.
E non è semplicemente un altro nome per indicare una holding: ai fini dell’imposta sul valore aggiunto può cambiare radicalmente il modo in cui vengono considerate le operazioni tra le società che vi partecipano.
Il Gruppo IVA, disciplinato dagli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/1972, introduce un principio molto diverso da quello che abbiamo visto finora.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge e a seguito dell’esercizio dell’opzione, più soggetti giuridicamente indipendenti, ma legati tra loro da specifici vincoli finanziari, economici e organizzativi, possono costituire un unico soggetto passivo ai fini IVA.
Le società continuano quindi a esistere separatamente sotto il profilo civilistico, ma ai fini dell’IVA il Gruppo opera come un unico soggetto.
Non basta, tuttavia, possedere più società o aver costituito una holding per poter applicare automaticamente questo regime.
La normativa richiede la presenza dei vincoli previsti dall’art. 70-ter del DPR 633/1972 e il rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite per l’esercizio dell’opzione.
Inoltre, non è possibile scegliere liberamente quali società includere e quali escludere dal Gruppo IVA.
La disciplina prevede infatti, secondo le condizioni e le eccezioni stabilite dalla legge, un principio di inclusione dei soggetti per i quali ricorrono i vincoli richiesti. La costituzione del Gruppo IVA deve quindi essere valutata considerando l’intero perimetro dei soggetti interessati e non soltanto le società per le quali si ipotizza un vantaggio fiscale.
La conseguenza più immediata riguarda proprio il problema che abbiamo descritto nel capitolo precedente: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell’imposta, secondo quanto previsto dall’art. 70-quinquies del DPR 633/1972.
Torniamo al nostro esempio.
Immaginiamo una struttura nella quale una società svolga l’attività odontoiatrica mentre un’altra società del gruppo fornisca realmente determinati servizi alla prima.
Fuori dal Gruppo IVA, se quei servizi sono imponibili, la società che li eroga fattura normalmente con IVA. Se la Srl odontoiatrica che li riceve svolge prevalentemente operazioni esenti, quell’IVA potrebbe risultare in tutto o in parte indetraibile e quindi trasformarsi in un costo.
Se entrambe le società partecipano validamente allo stesso Gruppo IVA, il rapporto cambia: l’operazione interna al Gruppo non assume rilevanza come operazione IVA tra due soggetti distinti.
Questo può eliminare l’IVA infragruppo che, in determinate configurazioni, finirebbe altrimenti per diventare un costo indetraibile.
Ma sarebbe un errore fermarsi qui e concludere che il Gruppo IVA rappresenti semplicemente un modo per “non pagare l’IVA” tra società collegate.
Il problema viene, in realtà, spostato a un livello superiore.
È infatti il Gruppo IVA nel suo complesso a rapportarsi con i soggetti esterni. Il diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta sugli acquisti deve quindi essere determinato applicando le regole ordinarie alla nuova realtà unitaria, comprese quelle relative alle operazioni esenti, al pro-rata e, quando applicabili, alla separazione delle attività.
Questo aspetto è particolarmente importante in odontoiatria.
Immaginiamo un gruppo nel quale convivano una società che realizza prevalentemente prestazioni sanitarie esenti e altre società che svolgono effettivamente attività imponibili.
A quel punto non possiamo più guardare isolatamente alla posizione IVA della sola società odontoiatrica: dobbiamo considerare la composizione delle operazioni del Gruppo e le conseguenze che questa produce sul diritto alla detrazione.
Occorre inoltre ricordare che il Gruppo IVA non elimina l’imposta applicata dai fornitori esterni. Se il Gruppo acquista beni o servizi soggetti a IVA, l’imposta continua a essere addebitata secondo le regole ordinarie e il suo eventuale recupero dipende dal diritto alla detrazione del Gruppo stesso.
La costituzione del Gruppo IVA può quindi modificare significativamente il risultato complessivo rispetto alla situazione nella quale ciascuna società opera autonomamente.
In alcune configurazioni può risultare vantaggiosa, soprattutto quando elimina flussi IVA infragruppo che sarebbero altrimenti indetraibili.
In altre può produrre risultati meno favorevoli, perché la detrazione viene determinata considerando unitariamente attività esenti e imponibili che, prima dell’opzione, appartenevano a soggetti distinti.
Costituire un Gruppo IVA non significa quindi automaticamente aumentare il pro-rata né ottenere un risparmio fiscale. L’effetto può essere favorevole, neutrale o persino sfavorevole.
Esiste poi un ulteriore aspetto da non trascurare quando le società hanno già effettuato investimenti importanti.
L’ingresso nel Gruppo IVA può comportare, nei casi previsti dalla normativa, anche rettifiche della detrazione relativa ad acquisti e investimenti precedenti, secondo la disciplina dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972.
Questo significa che la convenienza non dovrebbe essere valutata soltanto confrontando l’IVA sulle fatture infragruppo, ma considerando anche la composizione delle operazioni verso terzi, gli acquisti, gli investimenti già effettuati e quelli programmati, gli eventuali effetti delle rettifiche e gli adempimenti richiesti dal regime.
Per questo holding, organizzazione delle attività tra società diverse e Gruppo IVA non possono essere progettati separatamente.
Prima bisogna capire quali attività economiche esistono realmente e dove è corretto collocarle. Solo successivamente ha senso simulare cosa accade ai flussi IVA nelle diverse configurazioni e verificare se esistano i presupposti e la convenienza per costituire un Gruppo IVA.
Siamo partiti da un dentista che non riusciva a detrarre l’IVA sul proprio riunito.
Siamo arrivati a un gruppo di società nel quale la collocazione delle attività, la presenza di operazioni esenti e imponibili e i rapporti infragruppo possono modificare significativamente l’economia complessiva dell’IVA.
Ed è forse questo il modo migliore per capire perché, nelle strutture odontoiatriche più evolute, l’IVA non dovrebbe essere considerata soltanto un adempimento da gestire dopo che le decisioni sono state prese.
A questo punto possiamo ricomporre il percorso.
Siamo partiti da una regola apparentemente semplice: gran parte delle prestazioni odontoiatriche è esente IVA quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Il dentista non applica l’imposta al paziente, ma proprio per questo può perdere, in tutto o in parte, il diritto a detrarre l’IVA sostenuta sui propri acquisti.
Abbiamo poi scoperto che non tutte le prestazioni rese da un dentista sono necessariamente esenti. Quando una prestazione è imponibile per sua natura, l’applicazione dell’IVA non è una scelta, ma può produrre anche un effetto favorevole sul diritto alla detrazione.
Da qui siamo arrivati al pro-rata IVA: quando convivono operazioni esenti e operazioni che danno diritto alla detrazione, una parte dell’IVA sostenuta sugli acquisti può diventare detraibile secondo le regole previste dalla legge.
Crescendo ancora di dimensione cambia il perimetro del problema.
Una Srl odontoiatrica può svolgere, nei limiti consentiti, un insieme di attività più articolato rispetto alla pura attività professionale. Non basta scriverle nell’oggetto sociale: devono essere attività realmente esercitate. Ma se alcune di esse sono imponibili, la composizione delle operazioni della società può cambiare e con essa può cambiare anche il diritto alla detrazione.
Abbiamo anche visto perché, sotto questo profilo, Srl odontoiatrica e STP non sono perfettamente sovrapponibili: la STP rimane vincolata all’esercizio esclusivo dell’attività professionale, mentre una società odontoiatrica organizzata come impresa può disporre di un perimetro operativo più articolato.
Quando poi le attività vengono distribuite tra più società, nasce un ulteriore livello di complessità. Una holding odontoiatrica può consentire di organizzare un gruppo, ma i rapporti tra le società che ne fanno parte possono generare a loro volta IVA che, per una società sanitaria prevalentemente esente, rischia di diventare indetraibile.
Infine abbiamo incontrato il Gruppo IVA, che, quando ne ricorrono tutti i presupposti, consente di considerare più società come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta, rendendo irrilevanti ai fini IVA le operazioni interne tra i partecipanti e imponendo di guardare al problema della detrazione nella prospettiva complessiva del Gruppo.
La progressione può quindi essere riassunta così:
Non esiste una configurazione migliore in assoluto e, soprattutto, nessuno di questi strumenti produce automaticamente un risparmio fiscale.
Il punto è un altro.
Più una struttura odontoiatrica cresce, investe e si articola, più diventa importante conoscere prima le conseguenze IVA delle decisioni organizzative che si stanno prendendo.
Perché una volta costruita l’architettura societaria, acquistati i beni, sottoscritti i contratti e definiti i rapporti tra le società, molte delle conseguenze fiscali sono già state determinate.
Ed è per questo che l’IVA del dentista non dovrebbe essere considerata soltanto un problema da affidare al commercialista al momento della liquidazione periodica.
È una delle variabili da considerare quando si progetta l’attività.
La pianificazione fiscale comincia proprio qui: non nel tentativo di modificare a posteriori la natura delle operazioni, ma nella capacità di conoscere in anticipo le conseguenze fiscali di scelte professionali, imprenditoriali e societarie che hanno una reale giustificazione economica.
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