La rivalutazione dei beni d’impresa è una operazione semplice da eseguire (con l’aiuto del proprio commercialista) ma non semplicissima da capire in alcuni passaggi. Forse è per questo motivo che il dentista (un po’ manager e un po’ imprenditorie fai da te) ha impiegato molto tempo prima di scoprirla. In questo articolo valutiamo i vantaggi fiscali e patrimoniali che per lo studio dentistico, organizzato in forma di impresa, può rappresentare la rivalutazione. In particolare ci riferiamo alle rivalutazioni di beni materiali e immateriali un anno dopo la pubblicazione del DL 104/2020.
La rivalutazione dei beni d’impresa è una delle tante opportunità da cogliere tra gli interventi che il legislatore ha messo in campo per rilanciare le attività produttive.
La rivalutazione dei beni d’impresa consiste in un aumento intenzionale e deliberato del valore di alcuni beni a bilancio, allo scopo di ottenere alcuni vantaggi di natura fiscale, finanziaria e patrimoniale.
Questa iniziativa può essere messa a frutto anche all’interno di uno studio dentistico, una volta che se ne conoscano le modalità attuative e si definiscano obiettivi corretti.
In questo articolo descriviamo ciò che può essere di interesse per un dentista comune che gestisca il proprio studio in forma di impresa.
La legge di riferimento per la rivalutazione dei beni d’impresa è rappresentata dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (detto anche Decreto Agosto).
In particolare ci interessa l’art. 110 costituito da nove commi, che modificano e aggiornano in senso più favorevole le disposizioni già contenute nella Legge di Bilancio 2020.
Altri riferimenti normativi utili per approfondire il tema sono:
La legge limita il beneficio della rivalutazione dei beni d’impresa ai soli soggetti costituiti in forma di impresa secondo la definizione che ne dà il nostro Paese. In particolare si legge testualmente:
I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
In altre parole, nell’ambito odontoiatrico, sono ammessi al beneficio: Srl Odontoiatrica, Stp Odontoiatrica, Società di persone, Impresa individuale e Impresa familiare. L’unica condizione è che tali imprese siano residenti sul territorio nazionale.
Sono invece esclusi dal beneficio: i dentisti tradizionali (professionisti) e gli studi associati.
Possono essere oggetto di rivalutazione:
Tra i beni materiali, di interesse per uno studio dentistico, possiamo considerare le attrezzature, gli impianti e anche l’immobile strumentale.
Per i beni immateriali è necessaria qualche riflessione più articolata, soprattutto dopo i molti dubbi della prima ora e i pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate.
Di grande interesse, per il dentista, è l’inserimento del marchio tra i beni materiali passibili di rivalutazione. Questa possibilità amplifica i vantaggi fiscali e contributivi, già consistenti derivanti, dal possesso di una proprietà intellettuale e dal suo sfruttamento come diritti d’autore (a questo proposito rinviamo all’articolo linkato su questo blog).
L’Organismo Italiano Contabilità (OIC), con il documento interpretativo n. 7/2020, ha affermato che sotto il profilo civilistico anche i beni immateriali mai iscritti in bilancio possono formare oggetto di rivalutazione ai sensi del Dl 104/2020, purché ancora tutelati alla data di riferimento del bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita.
Tale impostazione è stata condivisa dall’Ade con l’interpello n. 956-2846/2020.
Non ci occupiamo in questa sede delle rivalutazioni delle partecipazioni in società controllate perchè di più raro interesse per il dentista comune.
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La rivalutazione, a differenza del passato, può essere effettuata anche su singoli beni d’impresa e non necessariamente per categorie omogenee.
Un’altra novità importante consiste nella facoltà di scegliere tra: rivalutazione civilistica pura o rivalutazione fiscale.
Nella rivalutazione civilistica nulla è dovuto sul maggior valore.
Nella rivalutazione fiscale si aumenta il valore patrimoniale dell’impresa e l’operazione è gravata da una imposta sostitutiva del 3 % sul maggiore valore. Tale imposta è pagata dalla società anche in tre rate annuali senza interessi. Il nuovo valore del bene strumentale genera ammortamenti fiscalmente deducibili dall’esercizio 2021 ed è valido agli effetti di eventuali plusvalenze in caso di rivendita del bene stesso dal 2024.
Nel comma 4 si stabilisce infatti che:
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il comma 3, dice letteralmente:
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
In buona sostanza, nel momento in cui iscriviamo in contabilità il nuovo valore del bene andiamo ad appostare nei conti del capitale un fondo di rivalutazione pari esattamente al maggior valore attribuito al bene, diminuito dell’imposta sostitutiva 3% di cui sopra.
Tale fondo di rivalutazione può essere alternativamente:
e quindi vediamo le diverse fattispecie.
Il fondo di rivalutazione può essere impiegato come segue:
L’imposta sostitutiva di cui sopra è omnicomprensiva di Irpef + Addizionali oppure dell’Ires, a seconda del tipo di impresa. In tutti i casi ricomprende anche Irap.
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Proviamo a fare un esempio pratico.
Supponiamo che un dentista decida di rivalutare l’immobile strumentale della Srl Odontoiatrica portandolo da un valore di 100 € ad un valore di 150 €.
Il maggior valore derivante dalla rivalutazione, in questo caso è di 50 €. Ora egli dovrà optare tra le due soluzioni: rivalutazione esclusivamente civilistica o rivalutazione fiscale.
Nel primo caso sarà sufficiente pagare il 10% di 50 (quindi 5 €) come imposta sostitutiva per vedere semplicemente il proprio patrimonio arricchito e riconsolidato.
Nel secondo caso dovrà pagare il 13% (10 + 3) di 50 (quindi 6,5 €) per associare alla patrimonializzazione anche i benefici fiscali derivanti dal ricalcolo degli ammortamenti e dalla eventuale distribuzione ai soci.
A prescindere dall’importo complessivo, il pagamento dell’imposta sostitutiva di rivalutazione avverrà in un massimo di 3 rate di pari importo
di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Perchè dovrebbe compiere questa operazione? Quali vantaggi genera la rivalutazione dei beni d’impresa?
Esaminiamo ora i vantaggi derivanti dalla rivalutazione dei beni di impresa nella prospettiva di chi gestisce uno studio dentistico.
Supponiamo che una Srl Odontoiatrica affranchi complessivamente il maggior valore dei beni sia in termini di saldo attivo della rivalutazione (10%) che di maggior valore degli ammortamenti (3%).
I vantaggi sono fondamentalmente 4:
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Ringraziamo il Dott. Federico Puccinelli, Commercialista a Pistoia, per il contributo dato alla stesura di questo articolo.
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