La gestione del consenso informato minorenni richiede attenzione normativa e buonsenso clinico. Questo articolo guida il professionista odontoiatrico tra obblighi di firma, responsabilità dei genitori, validità delle dichiarazioni sostitutive, aspetti economici e situazioni che giustificano la sospensione della terapia. Con esempi pratici, modelli e riferimenti giuridici, fornisce una sintesi operativa per proteggere il minore e tutelare lo studio.
La gestione del consenso informato minorenni rappresenta una delle sfide più delicate nella pratica quotidiana dello studio odontoiatrico, in particolare nell’ambito ortodontico e pedodontico, dove il paziente non è ancora in grado di esprimere una volontà legalmente valida. La legge parla chiaro: il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale, ma nella realtà operativa dello studio questa norma apparentemente semplice si scontra con le dinamiche familiari complesse, la necessità di flessibilità organizzativa e la volontà di contenere il rischio legale entro limiti accettabili.
Nella maggior parte dei casi, infatti, il dentista si trova a dover decidere se procedere con una sola firma, fidandosi della dichiarazione di un genitore, oppure insistere per acquisire la doppia sottoscrizione, con tutte le implicazioni in termini di tempi, appuntamenti mancati e percorsi terapeutici ritardati. Non si tratta solo di una questione burocratica: la corretta gestione del consenso ha implicazioni etiche, deontologiche e giuridiche che, se trascurate, possono esporre lo studio a contestazioni o responsabilità difficilmente difendibili.
In questo articolo analizzeremo, con un taglio pratico e documentato, quando è davvero necessario acquisire la firma di entrambi i genitori, quali sono le eccezioni tollerate, e come strutturare moduli e procedure per ridurre il rischio legale senza bloccare l’operatività dello studio. Come sempre, in ambito odontoiatrico, l’equilibrio tra conformità normativa e ergonomia gestionale rappresenta il vero terreno su cui costruire una prassi sostenibile, anche in presenza di compromessi ponderati.
Il consenso informato è il fondamento del rapporto tra medico e paziente, e quando il paziente è un minore, questo principio si estende a chi esercita la responsabilità genitoriale. In ambito odontoiatrico, dove le cure si estendono spesso su periodi lunghi e coinvolgono decisioni cliniche complesse, la corretta acquisizione del consenso è particolarmente importante.
Secondo l’art. 316 del Codice Civile, entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice. Ciò significa che, in linea generale, le decisioni importanti per la salute del minore devono essere condivise, e quindi la firma di entrambi i genitori rappresenta la forma più prudente e formalmente corretta di consenso informato.
Anche il Codice di Deontologia Medica, all’articolo 35, ribadisce che per i pazienti minorenni il medico deve acquisire il consenso dall’esercente la responsabilità genitoriale, senza specificare necessariamente entrambi, ma lasciando intendere che, in caso di decisioni che incidono sul benessere psico-fisico del minore, è preferibile il coinvolgimento congiunto.
Ulteriori riferimenti vengono dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, recepita dallo Stato italiano con la legge 176/1991, che impone l’obbligo di agire nell’interesse superiore del minore, e quindi, indirettamente, di non assumere decisioni cliniche in un contesto familiare conflittuale o incerto.
Tuttavia, la prassi operativa richiede spesso una mediazione tra l’ideale normativo e la realtà gestionale dello studio. È comune, per esempio, che solo un genitore accompagni il minore, firmi i consensi e si assuma la responsabilità economica. In questi casi, il dentista non ha strumenti per verificare ogni volta la titolarità condivisa dell’autorità genitoriale, e può operare in buona fede sulla base di una dichiarazione sostitutiva.
In sintesi, la firma di entrambi i genitori è sempre preferibile, ma non è sempre obbligatoria in modo assoluto. Ciò che conta è che il professionista sia in grado di dimostrare di aver agito con diligenza, raccogliendo dichiarazioni scritte, documentazione e annotazioni cliniche che giustifichino la scelta, soprattutto in contesti potenzialmente conflittuali (separazioni, affido, disaccordi). Il profilo di rischio può essere ridotto con la predisposizione di moduli chiari, comunicazioni scritte e un comportamento coerente con i principi di tutela del minore.
Nel lavoro quotidiano di uno studio odontoiatrico che si occupa di pazienti minorenni, è indispensabile saper distinguere tra le situazioni che richiedono la firma di entrambi i genitori e quelle in cui si può, con cautela, procedere con la firma di uno solo. La distinzione non è sempre netta sul piano normativo, ma diventa chiara se la si valuta alla luce del principio di tutela del minore e delle responsabilità medico-legali connesse.
Nei casi in cui la prestazione abbia un impatto significativo e duraturo sulla salute del minore – come accade, ad esempio, per i trattamenti ortodontici, le estrazioni, le esposizioni a radiazioni ionizzanti o l’uso di sedazione – è fortemente consigliabile acquisire il consenso da entrambi i genitori. In questi scenari, il coinvolgimento congiunto non è solo una garanzia giuridica, ma anche un elemento fondamentale per consolidare l’alleanza terapeutica con la famiglia, prevenire conflitti futuri e rafforzare la posizione dello studio in caso di contestazioni. Lo stesso vale quando si redige un piano di trattamento globale, che comprende più fasi cliniche e presuppone un’adesione consapevole e continuativa nel tempo.
Vi sono però situazioni in cui è accettabile, sul piano giuridico e deontologico, raccogliere la firma di un solo genitore. È il caso, ad esempio, delle prestazioni urgenti, dove la necessità di agire tempestivamente rende sufficiente il consenso di chi accompagna il minore. Anche le prestazioni occasionali, come una seduta di igiene o una visita conoscitiva, possono essere affrontate con la firma di un solo genitore, a patto che siano clinicamente semplici e non comportino rischi rilevanti. Inoltre, quando il genitore presente fornisce una copia della sentenza che attesta l’affido esclusivo, non è necessario coinvolgere l’altro.
Occorre tuttavia fare attenzione. Il rischio maggiore si verifica quando il professionista si limita ad accettare passivamente la firma di un solo genitore, senza raccogliere alcuna dichiarazione, senza verificare se vi siano condizioni particolari nella gestione dell’affido o senza documentare adeguatamente la scelta. In queste situazioni, un eventuale disaccordo familiare o una contestazione da parte dell’altro genitore può mettere lo studio in difficoltà, soprattutto se il trattamento è stato lungo, complesso o costoso. Per questo motivo, anche nei casi in cui la legge non impone la doppia firma, è sempre raccomandabile chiedere al genitore presente di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, nella quale si assuma la responsabilità della scelta e affermi di agire anche in nome e per conto dell’altro genitore. Non si tratta solo di una forma di tutela legale, ma di una misura di buon senso che permette allo studio di continuare a lavorare con serenità, mantenendo il giusto equilibrio tra efficienza operativa e rispetto delle regole.
Se ti interessa approfondire questo argomento, partecipa anche tu al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Parleremo di Organizzazione per processi. Iscriviti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio!
Uno degli aspetti più complessi nella gestione del consenso informato per minorenni è trovare un equilibrio tra il rispetto delle norme giuridiche e le esigenze di efficienza gestionale dello studio odontoiatrico. Se da un lato la normativa impone prudenza e formalità, dall’altro la pratica clinica richiede rapidità, chiarezza e una procedura snella, in grado di integrarsi con il flusso operativo quotidiano.
Il primo elemento su cui intervenire è la struttura dei moduli di consenso. È consigliabile predisporre moduli distinti per ambito, ad esempio: uno per il consenso alla prima visita, uno per il trattamento odontoiatrico generale, uno per le indagini radiologiche, e uno specifico per i trattamenti ortodontici. Questa suddivisione consente di raccogliere le firme appropriate in funzione della prestazione effettivamente eseguita, evitando confusione e inutili ridondanze. I moduli devono essere redatti con linguaggio chiaro e accessibile, indicando espressamente la necessità della firma di entrambi i genitori oppure, in alternativa, la possibilità di fornire una dichiarazione sostitutiva da parte del genitore presente.
Per agevolare la raccolta del consenso, specialmente nei casi in cui i genitori non si presentano contemporaneamente, è utile introdurre modelli con campi preimpostati che prevedano la doppia firma ma permettano comunque di procedere con una sola, se accompagnata da una clausola di responsabilità. Ad esempio, una formula in cui il genitore firmatario dichiara di agire anche per conto dell’altro, o di essere l’unico esercente la responsabilità genitoriale, rappresenta un compromesso operativo spesso sufficiente, purché documentato e conservato correttamente.
Un ulteriore passo verso l’ergonomia consiste nell’adozione di strumenti digitali per la firma. Molti software gestionali odontoiatrici consentono oggi di raccogliere firme su tablet o tramite invio digitale pre-visita, con possibilità di archiviazione automatica nel fascicolo clinico del paziente. Questo sistema consente non solo di risparmiare tempo, ma anche di tracciare in modo certo la data, l’identità del firmatario e la validità del documento.
Infine, è fondamentale che lo studio adotti una procedura interna standardizzata, condivisa tra tutti i collaboratori, che definisca quando richiedere la doppia firma, come comportarsi nei casi dubbi, e quali documenti allegare. La coerenza delle azioni, unita alla disponibilità di moduli ben strutturati, è ciò che consente di ridurre il rischio medico-legale senza rallentare l’attività clinica.
In definitiva, il consenso informato per i minorenni non deve essere percepito come un ostacolo, ma come un processo che, se gestito con metodo e strumenti adeguati, può integrarsi pienamente nella quotidianità dello studio, garantendo sia la tutela del professionista sia quella del paziente minore.
Un tema spesso trascurato, ma altrettanto rilevante rispetto al consenso informato, è quello della responsabilità economica delle cure odontoiatriche nei confronti di un paziente minorenne. Dal punto di vista giuridico, il minore non può stipulare contratti, né può assumersi obblighi economici: ciò significa che ogni prestazione sanitaria a pagamento deve necessariamente essere riferita a un adulto legalmente responsabile.
In questo contesto, è fondamentale distinguere il consenso informato clinico, che può richiedere la firma di entrambi i genitori, dalla responsabilità contrattuale ed economica, che invece può – e dovrebbe – essere attribuita a un solo soggetto. Ai sensi degli articoli 1321 e 1372 del Codice Civile, l’obbligazione nasce dal contratto, e vincola solo chi lo sottoscrive. Per lo studio odontoiatrico, questo implica che, in caso di inadempimento, si potrà agire legalmente solo nei confronti del genitore che ha firmato il piano di trattamento o ha sottoscritto l’impegno economico.
Per questa ragione, è fortemente consigliato che uno solo dei due genitori venga identificato come referente economico, responsabile del contratto di cura e delle obbligazioni di pagamento. Coinvolgere entrambi può sembrare prudente, ma introduce spesso complicazioni pratiche, difficoltà nella gestione dei flussi di pagamento e ambiguità nella fase di eventuale recupero crediti.
La soluzione più efficace consiste nell’inserire nel piano economico una clausola specifica, con la quale il genitore firmatario si dichiara unico responsabile del pagamento, assumendo l’obbligo economico per sé e, se del caso, manlevando lo studio da eventuali richieste o controversie provenienti dall’altro genitore. Questo modello contrattuale è non solo pienamente valido sul piano giuridico, ma rappresenta anche una forma di tutela amministrativa essenziale per lo studio.
Quanto all’emissione delle fatture, la forma fiscalmente corretta – e consigliata anche dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate – è quella di intestare il documento al paziente che ha ricevuto la prestazione, anche se minorenne, indicando il codice fiscale del minore come intestatario. Sarà poi chi ha effettivamente sostenuto la spesa (genitore, tutore, nonno o altro familiare) a gestire in sede di dichiarazione dei redditi la detraibilità fiscale, a condizione che sussistano i presupposti di legge (in particolare, che il minore sia fiscalmente a carico o che la spesa sia effettivamente sostenuta). In nessun caso spetta allo studio odontoiatrico entrare nel merito delle dinamiche fiscali familiari o decidere chi abbia diritto alla detrazione: il suo compito si esaurisce con l’emissione di una fattura formalmente corretta, contenente le informazioni obbligatorie richieste dalla normativa.
In definitiva, anche in presenza di una doppia firma clinica, è opportuno che lo studio identifichi un unico contraente economico per finalità contrattuali, evitando formulazioni ambigue o accordi verbali. Al tempo stesso, l’intestazione della fattura al minore rappresenta una garanzia di coerenza fiscale e mette lo studio al riparo da eventuali contestazioni legate alla detraibilità o alla corretta imputazione della spesa.
Se ti interessa approfondire questo argomento, partecipa anche tu al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Parleremo di Organizzazione per processi. Iscriviti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio!
Uno dei dilemmi più ricorrenti nella gestione clinica di pazienti minorenni è capire quando sia lecito sospendere o interrompere una terapia odontoiatrica già iniziata, in particolare una terapia ortodontica. Non sempre, infatti, il percorso terapeutico procede secondo le attese: talvolta insorgono problemi economici, comportamenti non collaborativi da parte della famiglia o del paziente, oppure condizioni cliniche che rendono momentaneamente controindicato il proseguimento del trattamento.
Il punto di partenza è l’articolo 22 del Codice di Deontologia Medica, che stabilisce che il medico può rinunciare all’assistenza per gravi e documentati motivi, purché garantisca la continuità delle cure fino a quando non sia assicurata un’alternativa. Questo principio vale anche nei confronti dei minori: l’interruzione del trattamento è possibile solo se giustificata, comunicata e non dannosa per il paziente. Parallelamente, il Codice Civile (art. 1373) consente al professionista di recedere da un contratto con prestazioni continuative o periodiche, purché ci sia una giusta causa e si rispettino forme corrette di comunicazione.
Nel concreto, uno studio può valutare la sospensione della terapia ortodontica in caso di inadempimento economico grave, ad esempio quando i pagamenti pattuiti non vengono rispettati nonostante ripetuti solleciti scritti. In questi casi è opportuno inviare una comunicazione formale di diffida con un termine entro cui saldare, segnalando che, in assenza di riscontro, il trattamento verrà sospeso. È importante che questa decisione sia documentata nel diario clinico e che la sospensione non metta il minore in una situazione di rischio clinico.
Un altro caso ricorrente riguarda le assenze ingiustificate e ripetute agli appuntamenti, che rendono il trattamento inefficace e disorganizzano l’agenda dello studio. Anche in questo caso è legittimo interrompere la prosecuzione della terapia, purché il paziente o la famiglia siano richiamati per iscritto, messi a conoscenza delle conseguenze e invitati a riprendere il percorso in modo regolare. La sospensione, in tal caso, può essere temporanea e motivata come necessità clinica di rivalutazione.
Il terzo scenario riguarda invece condizioni igieniche orali inadeguate, incompatibili con la prosecuzione della terapia. Una scarsa igiene durante un trattamento ortodontico può causare infiammazione gengivale, carie, demineralizzazioni, danni ai tessuti parodontali e alla struttura dentale. In questi casi, la sospensione temporanea della terapia è una scelta clinicamente doverosa, da attuare solo dopo aver fornito raccomandazioni scritte, motivato la decisione e proposto una revisione futura subordinata al miglioramento delle condizioni.
Va sempre evitata, per contro, la rimozione definitiva dell’apparecchio in modo unilaterale e immediato senza spiegazione, perché potrebbe configurarsi come interruzione impropria della cura. La scelta corretta è piuttosto quella di sospendere le attivazioni o modifiche terapeutiche, mantenendo eventualmente la contenzione o il follow-up, e spiegando chiaramente le motivazioni cliniche o contrattuali della sospensione.
La comunicazione al genitore o al responsabile legale deve essere sempre scritta, idealmente tramite PEC, raccomandata o email con riscontro, e deve essere archiviata nella cartella clinica del paziente. Il tono della comunicazione deve rimanere professionale, chiaro e orientato alla tutela del minore, evitando giudizi o interpretazioni soggettive del comportamento familiare.
In sintesi, la sospensione del trattamento in età pediatrica è legittima se si fonda su una motivazione oggettiva (economica, clinica o comportamentale), se viene documentata in modo rigoroso e se rispetta i principi di continuità assistenziale e buona fede. Anche in questo caso, il punto di equilibrio tra la tutela professionale e il rispetto del paziente passa attraverso una procedura scritta, prevedibile e condivisa.
La gestione del consenso informato minorenni, così come della responsabilità economica e della prosecuzione o sospensione delle terapie, richiede un approccio equilibrato che coniughi conoscenza normativa, disciplina deontologica e capacità organizzativa. Non si tratta solo di raccogliere firme, ma di costruire un sistema che garantisca trasparenza, responsabilità e sicurezza per tutte le parti coinvolte: il paziente, la famiglia e il professionista.
Dal punto di vista giuridico, la firma di entrambi i genitori rappresenta la forma più prudente, ma in molte circostanze è possibile operare con la firma di un solo genitore, a condizione che vi sia una dichiarazione sostitutiva chiara e documentata. Questo consente di gestire i trattamenti senza paralizzare l’attività clinica, specialmente in assenza di conflitti noti tra i genitori. È altresì opportuno differenziare il consenso sanitario dalla responsabilità economica, identificando un unico referente contrattuale che si impegni al pagamento, indipendentemente da chi effettivamente usufruirà della detrazione fiscale.
Dal punto di vista organizzativo, è essenziale predisporre moduli modulari e personalizzati, suddivisi per tipologia di prestazione, da firmare anche in formato digitale o anticipato. La gestione informatizzata consente maggiore rapidità, tracciabilità e sicurezza. A ciò si aggiunge l’importanza di avere una procedura interna standard condivisa dal team, che definisca regole chiare e coerenti su quando richiedere doppie firme, come verificare situazioni particolari e cosa fare in caso di comportamenti non collaborativi da parte della famiglia.
Infine, è fondamentale che lo studio odontoiatrico sia preparato a gestire eventuali situazioni di interruzione del trattamento, per motivi economici, clinici o organizzativi, con un approccio formale ma rispettoso. La comunicazione scritta, il diario clinico aggiornato e la coerenza delle decisioni sono gli strumenti più efficaci per difendere il proprio operato in caso di contestazioni o malintesi.
In definitiva, la cura del paziente minorenne non si esaurisce nella prestazione clinica, ma si costruisce anche attraverso una solida architettura documentale, una relazione fiduciaria trasparente con la famiglia e una gestione consapevole delle responsabilità. Non sempre è possibile eliminare del tutto il rischio, ma è certamente possibile contenerlo entro limiti ragionevoli e professionalmente accettabili.
Se ti interessa approfondire questo argomento, partecipa anche tu al prossimo Corso Management Odontoiatrico. Parleremo di Organizzazione per processi. Iscriviti on line a questo link. Ti aspettiamo insieme al personale del tuo studio!
Il tuo carrello è vuoto.
Benvenuto su www.dentistamanager.it.
Ti preghiamo di prendere nota e rispettare le informazioni di seguito riportate che regolano l'utilizzo del nostro sito e dei materiali pubblicati e a cui sono soggetti i servizi forniti; l’accesso alle pagine del sito web implica l’accettazione delle seguenti condizioni.
Diritto d’autore
Tutto il materiale pubblicato sul sito ed il sito stesso, compresi testi, illustrazioni, fotografie, progetti, cataloghi, grafici, loghi, icone di pulsanti, immagini, clip audio, software, contenuti del blog, articoli di approfondimento, strutturazione dei corsi (in generale, il "Contenuto" del sito), è coperto da diritto d'autore.
La legislazione italiana ed internazionale in materia di diritti d'autore e marchi tutela il contenuto e il sito in generale.
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, è vietata.
Sono consentite citazioni, purché accompagnate dalla citazione della fonte Dentista Manager S.r.l., compreso l'indirizzo www.dentistamanager.it
Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito www.dentistamanager.it